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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/08/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4513/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15275/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. BIASIOTTI Controparte_1
MOGLIAZZA Massimo, giusta procura in atti;
attrice contro
, con il patrocinio dell'Avv. VERNOLE Mario Francesco, giusta procura in atti;
Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. ARMENISE Antonia, giusta procura in atti;
Controparte_3
convenuti nonché nei confronti di
(ora , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'Avv. TOTARO Alessio, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_6
dell'Avv. VISAGGI Loredana, giusta procura in atti;
terzi chiamati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 14 I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi, Controparte_1 [...]
, deducendo che: CP_1
- nei primi mesi del 2015, , rappresentate legale della veniva Persona_1 CP_1
contattato da , il quale, unitamente alla moglie , si Controparte_2 Controparte_3
offriva, quale mediatore capace di procacciare la fornitura di materiali ortopedici all'Azienda
Sanitaria di Bari a fronte di una provvigione per la conclusione dello stesso pari a € 52.139,30 (di cui € 38.027,29 per la e € per il € 14.117,10), somma effettivamente poi _3 CP_2
corrisposta dalla per mezzo bonifici bancari ( cfr. doc. 14, fascicolo di parte CP_1
attrice);
- la società attrice, dopo aver accettato tale proposta, riceveva dalla ASL di Bari, nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2015, n. 11 ordinativi (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice), per la fornitura di materiale ortopedico per l'importo complessivo di € 420.900,00;
- pertanto, il predetto materiale, previa emissione di altrettante fatture da parte di
[...]
(cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), veniva consegnato, nel periodo luglio 2015- CP_1
dicembre 2015, alla Filiale di Roma, per curarne la consegna presso la Controparte_7
Farmacia Centralizzata CTO della Asl di Bari, destinazione indicata nei documenti di trasporto emessi nel periodo luglio- dicembre 2015, e, in particolare, al momento della presa in carico della merce, il vettore della rilasciava alla lettera di Controparte_7 CP_1
vettura attestante giorno e ora della ricezione della merce destinata alla Farmacia Centralizzata
CTO della Asl di Bari (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice) ed emetteva le relative fatture (cfr. doc.
6 fascicolo parte attrice);
- ancora, inviava alla l'attestazione di ricevimento della materiale CP_2 CP_1
ortopedico associato agli ordinativi emessi e richiesti a nome della ASL di Bari, con la firma del farmacista dirigente (cfr. doc. 7 fascicolo parte attrice);
- il dr. della ASL di Bari inviava una mail alla società attrice, richiedendo la sostituzione Per_2
dei codici degli ordinativi inviati poiché la numerazione d'ordine non era corretta e conseguentemente le fatture non potevano essere pagate (doc. 3 fascicolo parte attrice);
pagina 2 di 14 - nondimeno, nonostante, da un lato, i correttivi apportati dalla alle fatture così CP_1
come richiesti e, dall'altro lato, il riconoscimento del debito da parte della ASL (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice) – atteso che le stesse fatture risultavano in pagamento dal portale della
Asl di Bari e la prima di esse addirittura pagata – la società attrice non riceveva alcun pagamento per la fornitura consegnata;
- pertanto, attesa l'infruttuosa diffida ad adempiere rivolta Asl di Bari, la nel CP_1
giugno 2016 depositava presso il Tribunale di Bari richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. doc. 11, fascicolo parte attrice), che veniva emesso in data 13/06/2016 e notificato in data 24/06/2016 alla Asl di Bari;
- la ASL di BARI proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 12, fascicolo parte attrice), adducendo la falsità della documentazione posta a fondamento del decreto, atteso che da un lato gli ordinativi depositati non erano mai stati sottoscritti dai relativi dirigenti responsabili, i quali pertanto disconoscevano le loro rispettive firme apposte su tutti i buoni d'ordine della merce, dall'altro , nella sua qualità di assistente amministrativo Persona_3
presso la farmacia CTO, disconosceva le firme apposte sulle bolle di consegna;
- pertanto, la resasi conto di essere stata vittima di una articolata truffa, CP_1
presentava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
ha chiesto di: “a) accertare e dichiarare che i Sig.ri e si Controparte_2 Controparte_3
sono resi autori dei fatti illeciti esposti in narrativa e per l'effetto: b) condannare, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., gli odierni convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla
[...]
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 420.900,00, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
c) Condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la Sig.ra a corrispondere alla a titolo Controparte_3 Controparte_1
di ripetizione delle provvigioni indebitamente da quest'ultima pagate, la somma di € 38.027,29, , oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
d)
Condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il Sig. a corrispondere alla Controparte_2 [...]
a titolo di ripetizione delle provvigioni indebitamente da quest'ultima pagate, la CP_1
somma di € 14.112,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA E CPA.”.
pagina 3 di 14 In corso di causa, la società attrice ha infine documentato che, con decreto del 05/10/2022, gli odierni convenuti e sono stati rinviati a giudizio, tra l'altro, per i reati di CP_2 _3
truffa e falso in concorso ai danni della CP_1
III. Costituendosi in giudizio la convenuta , nell'impugnare e contestare tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, ed in particolare l'oggetto dell'accordo negoziale di promozione così come ricostruito dalla società attrice, ha richiesto: “in via pregiudiziale A) dichiararsi la improcedibilità della richiesta di ripetizione di somme dell'importo di € 38.027,29, non essendo stata esperita la previa negoziazione assistita applicabile a tutti i casi di richiesta di pagamento di danaro sino al valore di € 50.000,00. B) richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art.
295 cpc per pregiudizialità tecnica della controversia esterna pregiudicante (causa di opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto il medesimo profitto (petitum) richiesto dalla medesima attrice nella causa oggi pregiudicata. Nel merito Rigettarsi entrambe le domande spiegate da parte attrice per manifesta infondatezza. Condannare parte attrice per lite temeraria. Fatta salva ogni facoltà processuale come per legge ed articolazione istruttoria all'esito del comportamento di parte avversa. Vittoria di onorari da distrarsi”.
IV. Costituendosi in giudizio il convenuto , nel contestare la fondatezza della Controparte_2
domanda attorea, ha richiesto: in via pregiudiziale e/o preliminare: -sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per i motivi dedotti che si abbiano interamente trascritti;
- dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per violazione del principio ne bis in idem per evidente sussistenza di altro giudizio avente ad oggetto la medesima richiesta di pagamento. Nel merito - Senza rinuncia alle sollevate eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, si chiede comunque rigettare tutte le avverse domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte che si intendono richiamate. In ogni caso – Condannare la alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre CP_1
compensi rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA. – Condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata nella misura ritenuta di giustizia, ovvero al pagamento della sanzione officiosa prevista al III° co. del medesimo articolo”.
V. Con richiesta di citazione del terzo chiamato in causa, la società attrice ha convenuto in giudizio la ed ha richiesto: “(…) e) accertare e dichiarare che la Controparte_7 [...]
CP
in persona del legale rapp.te pro-tempore, non ha rilasciato in favore della CP_7
pagina 4 di 14 che ne aveva fatto espressa richiesta, i duplicati delle lettere di vettura inerenti i CP_1
prodotti ortopedici per cui è causa da consegnare ai responsabili delle Farmacia Centralizzata
CTO della ASL di Bari; f) accertare e dichiarare che la in persona Controparte_7
del legale rapp.te pro-tempore, non ha consegnato i prodotti ortopedici per cui è causa ai responsabili delle Farmacia Centralizzata CTO della ASL di Bari, con ciò rendendosi inadempiente al contratto di trasporto stipulato con la e per l'effetto g) condannare, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 1693 e seguenti cod. civ., la in persona del Controparte_7
legale rapp.te pro-tempore, in solido tra di loro, a corrispondere alla a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, la somma di € 420.900,00, o in quella somma maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
(…)Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA E
CPA e spese generali”.
VI. Con ordinanza del 02/11/2017, preso atto della richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dalla parte attrice, applicato l'art. 269, co. III, c.p.c., è stata autorizzata la citazione del terzo, a cura della società attrice, nel rispetto dei termini di legge, disponendo lo spostamento della prima udienza di comparizione al 18/4/2018.
VII. Costituendosi in giudizio, nell'impugnare e contestare tutto quanto Controparte_4
ex adverso dedotto, ha richiesto la chiamata in causa della società che ha CP_6
materialmente effettuato il trasporto a destinazione della merce in questione, rassegnando le seguenti conclusioni: “previo differimento d'udienza per permettere la regolare chiamata in causa del terzo: - posticipare la prima udienza per permettere la rituale chiamata in causa del terzo, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6
sede legale in Bari, alla via Trento San Pasquale n. 3; - sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento con il procedimento in opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 2615/2016- n.r.g. 8599/2016 ovvero, in subordine, disporne la riunione per tutti i motivi meglio svolti in narrativa;
- respingere le domande avanzate da
[...]
in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto nonché non CP_1
provate nel quantum;
- respingere le domande di per carenza di legittimazione ad CP_1
agire, interesse ad agire e titolarità dei diritti in capo alla stessa, nonché per intervenuta
Cont prescrizione;
- accertare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per il sinistro per cui è
pagina 5 di 14 causa e, per l'effetto, respingere le domande proposte da parte attrice;
- in via subordinata, e Cont per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dal codice civile;
- Cont in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui sia chiamata a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dalle società attrici, condannare la terza chiamata in causa in via contrattuale e/o Controparte_6
extracontrattuale a tenere indenne e manlevare l'esponente per tutto quanto sarà condannata
a pagare;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
CPA e rimborso forfettario come per legge”.
VIII. Con provvedimento del 6/4/2018, letta la comparsa di risposta depositata da
[...]
e la contestuale dichiarazione di chiamata in causa del terzo, si è disposto lo CP_4
spostamento della prima udienza di comparizione al 10/10/2018 ai fini della citazione del terzo,
a cura della terza chiamata, nel rispetto dei termini di legge.
IX. Costituendosi in giudizio il terzo chiamato in causa, Controparte_6
nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha richiesto: “in via preliminare - sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. per i motivi indicati in atto;
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento con il procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo n.2615/2016 r.g. 8599/2016 ovvero in subordine ordinarne la riunione;
nel merito -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire, interesse ad agire, titolarità dei diritti in capo alla stessa, intervenuta prescrizione e omessa prova in ordine al quantum dovuto della e per l'effetto respingere le domande dalla stessa Controparte_1
spiegate in atti;
- accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità ex recepto del vettore ex art.1693 c.c. per caso fortuito per i motivi innanzi dedotti e per l'effetto respingere le domande di parte attrice;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo al vettore, si chiede che il danno risarcibile sia calcolato secondo i dettami indicati nell'art.1696 c.c.; - in ogni caso si chiede di accertare e dichiarare la pronta e diligente esecuzione del contratto da parte Cont della società nei confronti della e per l'effetto il rigetto della Controparte_6
Cont domanda di manleva spiegata da in atti. Il tutto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese, diritti, onorario ed oneri fiscali accessori del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato anticipatario”.
pagina 6 di 14 X. Istruita la causa per mezzo delle prove documentali e degli interrogatori formali di CP_2
e , con ordinanza del 09/04/2020, la causa è stata rinviata al
[...] Controparte_3
24/2/2021 per la comparizione delle parti, previo esperimento di un tentativo di conciliazione.
XI. Esperito un infruttuoso tentativo di conciliazione, all'udienza del 22/12/2021 si è proceduto alla assunzione della prova testimoniale di e all'udienza del 15/06/2022 di Testimone_1 [...]
, e . Per_3 Controparte_8 CP_9
XII. Rigettate sia la richiesta di ordine di esibizione avanzata ex dell'art. 210 c.p.c., sia la richiesta di
C.T.U., così come formulata da parte attrice, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la causa è infine pervenuta all'udienza del
22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti e CP_2
è infondata e, pertanto, merita le sorti del rigetto. _3
II. Preliminarmente, si osserva che il fondamento della responsabilità extracontrattuale o aquiliana
è individuato nell'art. 2043 c.c., che sancisce il principio del neminem laedere, sanzionando la condotta, dolosa o colposa, che arrechi ad altri un danno ingiusto.
Gli elementi che caratterizzano tale forma di responsabilità e necessari, pertanto, ai fini del suo inquadramento, sono il fatto illecito, il danno ingiusto ed il nesso causale che deve legarli. Per fatto illecito si intende qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo dal cui compimento derivi ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto si intendono ricomprese sia le condotte commissive che quelle omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso e solo ove esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.
Trattasi di una forma di illecito atipica, nel senso che ogni danno ingiusto va risarcito, lì dove il
Giudice ritenga che il fatto presenti gli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c.
L'obbligo risarcitorio nasce solo in presenza di un danno ingiusto, ovvero in contrasto con un esplicito dovere giuridico. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi ingiusto sia il danno prodotto "non iure", cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, che "contra ius", vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento. La condotta ed il danno devono necessariamente essere collegati tra di loro secondo il principio di causalità, ovvero affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del pagina 7 di 14 risarcimento del danno, è necessario che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.
Per potersi ritenere accertato il nesso di causalità, lo stesso va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
L'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e
41 del Codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo
1223 c.c. La causalità materiale è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n.
581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.
Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza. (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 23328 del 19 settembre
2019).
pagina 8 di 14 In definitiva, il danno per essere risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, frutto di colpa o dolo, ovvero di precisa intenzione del soggetto agente
(dolo) o di negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di specifiche regole di condotta
(colpa).
Operata tale premessa, va ora configurato come si atteggi l'onere probatorio in materia di responsabilità extracontrattuale. Invero, mentre nella responsabilità contrattuale al danneggiato (creditore della prestazione) è sufficiente provare l'esistenza del proprio diritto,
l'esigibilità della prestazione e la mancanza della stessa, mentre al debitore spetta dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218
c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
In sostanza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043
c.c. incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva".
Applicando queste coordinate alla vicenda in esame, si osserva quanto segue.
La domanda risarcitoria è rimasta priva di idoneo fondamento probatorio.
Invero, la parte attrice ha allegato, sostanzialmente, di essere stata “truffata” dai convenuti e i quali, a fronte di una provvigione pari a € 52.139,30 (di cui € CP_2 _3
38.027,29 per e € 14.117,10 per ), somma effettivamente poi _3 CP_2
corrisposta dalla per mezzo bonifici bancari, si offrivano quali mediatori capaci di CP_1
procacciare la fornitura di materiali ortopedici all'Azienda Sanitaria di Bari, la quale tuttavia, a detta di parte attrice, non adempiendo al pagamento delle forniture per una somma complessiva di circa € 420.000, negava di aver mai avuto rapporti contrattuali con l'odierna attrice.
Invero, per come prospettata, la pretesa risarcitoria, risulta sprovvista di supporto dimostrativo sotto il profilo dell'an prima ancora che del quantum, atteso che dalla documentazione allegata in atti e dalle testimonianze rese in sede istruttoria – seppur risulti incontestato l'accordo negoziale di promozione dei prodotti ortopedici tra la società attrice e i convenuti e CP_2
– non emergono sufficienti dati probatori indicativi degli elementi costitutivi di tale _3
fatto illecito e, soprattutto, della loro imputabilità ai convenuti e . CP_2 _3
pagina 9 di 14 Segnatamente, pur non essendo nota la conclusione del procedimento penale promosso nei confronti di , non vi è prova, in atti, che la condotta decettiva contestata Parte_1
– concretizzatasi, in base alla prospettazione attorea, nel “fare apparire una falsa realtà, in cui la ASL di Bari risultava aver richiesto alla Elle Medical forniture di mezzi di sintesi” – siano riferibili agli odierni convenuti, non essendo stati acquisiti chiari e univoci elementi idonei a comprovare il contributo concausale concretamente ascrivibile a questi ultimi.
Se infatti la truffa tratteggiata da parte attrice si è sostanziata nella precostituzione di falsa documentazione amministrativa volta ad indurre in errore circa l'esistenza degli CP_1
ordinativi apparentemente effettuati dalla ASL BARI, non vi è neanche traccia documentale degli esiti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dalla ASL di BARI al fine di contestare la pretesa creditoria vantata dalla e fondato proprio sul CP_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte agli ordinativi del materiale di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Né tantomeno sono rinvenibili, in atti, elementi che consentano l'attribuibilità ai convenuti della ipotizzata falsificazione della documentazione – apparentemente riconducibile all'azienda sanitaria – attraverso cui sarebbe stata perpetrata la contestata truffa (priva di valenza indiziaria è invero la copia delle attestazioni di ricevimento della merce con la firma del farmacista dirigente dell'ASL di Bari – doc. 7 fascicolo parte attrice – sprovvista di riferimenti oggettivi comprovanti il suo invio all'attrice da parte di , circostanza, questa, CP_2
contestata dal convenuto e non documentalmente dimostrata).
L'istruttoria orale espletata non ha invero consentito di chiarire quale sia stato il concreto ruolo e il contributo degli odierni convenuti alla macchinazione fraudolenta asseritamente ordita in danno della parte attrice.
Né è possibile attribuire dirimente valore indiziario alla deposizione del teste (fratello Per_1
del legale rappresentante della , che, in sede istruttoria, ha reso, sul punto, un CP_1
contributo informativo in parte privo di valenza probatoria in quanto fondato su informazioni de relato actoris e in parte sprovvisto di adeguata attendibilità dimostrativa in ordine ai profili di responsabilità specificamente ascrivibili ai singoli convenuti, siccome vertente su dichiarazioni anodine, non circostanziate e connotate da intrinseca vaghezza e genericità descrittiva, oltre che prive di riferimenti temporali precisi.
pagina 10 di 14 In definitiva, non vi è prova del ruolo assunto dai convenuti nella fase successiva all'attività di promozione, e ciò soprattutto a fronte di una vicenda – quale quella in cui si inscriverebbe la condotta contestata ai convenuti – che, così come tratteggiata dalle stesse allegazioni di parte attrice, è rimasta affatto opaca, risultando peraltro che le fatture emesse dalla in CP_1
relazione alla fornitura in questione risultavano in pagamento dal portale della ASL di Bari e che vi erano anche state interlocuzioni con un funzionario della azienda sanitaria che aveva comunicato la necessità di sostituire i codici degli ordinativi inviati relativi al materiale ortopedico consegnato.
Né vi è prova del ruolo svolto dai convenuti nella successiva fase di consegna della merce.
Non è stato finanche chiarito chi avrebbe apposto la firma riconducibile al sedicente responsabile della Farmacia Centralizzata CTO della Asl di Bari, così qualificatosi, a cui sarebbe stato consegnato il materiale ortopedico associato agli ordinativi ricevuti dalla CP_1
Per_ apparentemente riconducibile all'addetto amministrativo e da quest'ultimo disconosciuta.
Il rinvio a giudizio degli odierni convenuti nel procedimento penale promosso a seguito della denuncia-querela sporta dalla società attrice non è di per sé sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'effettivo coinvolgimento degli stessi nella frode lamentata da data CP_1
anche la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato in sede penale fino alla condanna definitiva;
nel caso di specie, vi è stato solo l'esercizio dell'azione penale e il rinvio a giudizio, senza che sia emerso l'esito del processo, nemmeno in primo grado.
Al riguardo, non è superfluo ribadire che, come da tempo chiarito in giurisprudenza, “la pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti posti a fondamento della pretesa azionata nel giudizio civile non è causa di sospensione necessaria del processo civile, non essendo stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. la disposizione dell'art. 3 cod. proc. pen. abrogato, salvo che non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall'art. 75 cod.proc.pen.” (ex multis, Cass., n. 967 del 28/01/2000).
La domanda risarcitoria va dunque rigettata.
III. Analogamente, la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dalla società attrice, è infondata e merita le sorti del rigetto.
Invero, la a fondamento della richiesta di ripetizione di indebito, ha Controparte_1
dedotto che le provvigioni erogate dalla medesima agli odierni convenuti e _3
, in virtù delle pattuizioni intercorse, sono divenute prive di causa per effetto della CP_2
pagina 11 di 14 mancata conclusione dell'affare, in ragione dei disconoscimenti da parte della Asl degli ordinativi sulla base dei quali erano state calcolate le percentuali di provvigione riconosciute agli odierni convenuti.
Al contrario, e hanno controdedotto l'infondatezza della domanda di _3 CP_2
restituzione delle provvigioni, poiché il rapporto negoziale intercorso tra le parti era da qualificarsi come attività di promozione commerciale, la quale non richiedeva necessariamente la conclusione di specifici affari per l'emissione delle provvigioni, né risultava essere stata sottoscritta dai convenuti alcuna clausola che condizionasse il pagamento o la restituzione della provvigione all'acquisto delle merci.
Orbene, come noto, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della
"causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
Tale prova non è stata raggiunta da parte attrice.
Invero, al di là delle generiche asserzioni rese sul punto dal teste (peraltro tutte Per_1
riferibili, in via esclusiva, all'attività svolta dal solo convenuto ), è rimasta CP_2
indimostrata la – contestata – natura di contratto di procacciamento d'affari attribuibile al rapporto contrattuale inter partes, con la conseguenza che, in difetto della prova che l'esigibilità del compenso spettante per l'attività promozionale e di segnalazione di clientela (come da dicitura riportata nelle fatture emesse da e trasmessa alla giusta _3 CP_1
documentazione ex actis) preteso dai convenuti e agli stessi corrisposto fosse effettivamente condizionato all'esito positivo della conclusione dell'operazione negoziale con la Asl, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.
IV. Merita le sorti del rigetto, infine, la domanda proposta da parte attrice nei confronti della
[...]
oggi, CP_7 CP_5
Al riguardo, in ossequio al canone della ragione più liquida, assorbente è il rilievo dell'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c., tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in sede di costituzione in giudizio.
Invero, tra l'ultima comunicazione interruttiva della prescrizione inviata dall'attrice, documentata in atti, e la citazione notificata alla terza chiamata è decorso un lasso temporale pagina 12 di 14 superiore al termine annuale di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di trasporto (art. 2951 c.c.).
La comunicazione avente valenza interruttiva del termine di prescrizione – depositata in atti parte attrice con la memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. (cfr. doc. 16 fascicolo parte attrice) – risale infatti al mese di ottobre 2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato al terzo solo nel mese di dicembre 2017.
Pertanto, dato che i trasporti oggetto di causa risalgono ai mesi di luglio-settembre 2015, mentre l'ultima comunicazione di messa in mora è stata inviata nel mese di ottobre 2016, alla Cont data di notifica dell'atto di citazione nei confronti di (dicembre 2017), era già intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio da CP_1
Né può trovare applicazione la invocata prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del
1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) prevista nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella" di cui alla l. n. 298 del 1974
(peraltro non più vigente in forza dell'avvenuta "liberalizzazione" del sistema, a decorrere dal
28/02/2006, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 21/11/2005, n. 286), atteso che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il più lungo termine prescrizionale stabilito dalla disciplina richiamata opera soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore (cfr. Cass., n. 24894 del 15/09/2021).
La domanda attorea deve quindi essere rigettata per intervenuta prescrizione dei diritti ad essa sottesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2951 c.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Ciò esime dal vaglio della domanda di manleva spiegata dalla terza chiamata.
V. Infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge.
Invero, nella presente controversia, la domanda di parte attrice, seppure infondata, non risulta connotata da dolo (come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (come carenza dell'ordinaria diligenza) né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale.
VI. Le spese di lite seguono gli ordinari principi di soccombenza e causalità e, poste a carico di parte attrice, sono liquidate come da dispositivo.
pagina 13 di 14 Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata
(fase di studio della controversia € 1.772,00,00; fase introduttiva del giudizio 1.169,00; fase istruttoria e/o trattazione € 5.206,00; fase decisionale € 3.082,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da Controparte_1
B) CONDANNA la parte attrice a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in €
1.214 per esborsi sostenuti da (ora e in € Controparte_4 Controparte_5
11.229,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti
Vernole e Visaggi dichiaratisi anticipatari.
Bari, 8 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15275/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. BIASIOTTI Controparte_1
MOGLIAZZA Massimo, giusta procura in atti;
attrice contro
, con il patrocinio dell'Avv. VERNOLE Mario Francesco, giusta procura in atti;
Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. ARMENISE Antonia, giusta procura in atti;
Controparte_3
convenuti nonché nei confronti di
(ora , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'Avv. TOTARO Alessio, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_6
dell'Avv. VISAGGI Loredana, giusta procura in atti;
terzi chiamati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 14 I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi, Controparte_1 [...]
, deducendo che: CP_1
- nei primi mesi del 2015, , rappresentate legale della veniva Persona_1 CP_1
contattato da , il quale, unitamente alla moglie , si Controparte_2 Controparte_3
offriva, quale mediatore capace di procacciare la fornitura di materiali ortopedici all'Azienda
Sanitaria di Bari a fronte di una provvigione per la conclusione dello stesso pari a € 52.139,30 (di cui € 38.027,29 per la e € per il € 14.117,10), somma effettivamente poi _3 CP_2
corrisposta dalla per mezzo bonifici bancari ( cfr. doc. 14, fascicolo di parte CP_1
attrice);
- la società attrice, dopo aver accettato tale proposta, riceveva dalla ASL di Bari, nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2015, n. 11 ordinativi (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice), per la fornitura di materiale ortopedico per l'importo complessivo di € 420.900,00;
- pertanto, il predetto materiale, previa emissione di altrettante fatture da parte di
[...]
(cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), veniva consegnato, nel periodo luglio 2015- CP_1
dicembre 2015, alla Filiale di Roma, per curarne la consegna presso la Controparte_7
Farmacia Centralizzata CTO della Asl di Bari, destinazione indicata nei documenti di trasporto emessi nel periodo luglio- dicembre 2015, e, in particolare, al momento della presa in carico della merce, il vettore della rilasciava alla lettera di Controparte_7 CP_1
vettura attestante giorno e ora della ricezione della merce destinata alla Farmacia Centralizzata
CTO della Asl di Bari (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice) ed emetteva le relative fatture (cfr. doc.
6 fascicolo parte attrice);
- ancora, inviava alla l'attestazione di ricevimento della materiale CP_2 CP_1
ortopedico associato agli ordinativi emessi e richiesti a nome della ASL di Bari, con la firma del farmacista dirigente (cfr. doc. 7 fascicolo parte attrice);
- il dr. della ASL di Bari inviava una mail alla società attrice, richiedendo la sostituzione Per_2
dei codici degli ordinativi inviati poiché la numerazione d'ordine non era corretta e conseguentemente le fatture non potevano essere pagate (doc. 3 fascicolo parte attrice);
pagina 2 di 14 - nondimeno, nonostante, da un lato, i correttivi apportati dalla alle fatture così CP_1
come richiesti e, dall'altro lato, il riconoscimento del debito da parte della ASL (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice) – atteso che le stesse fatture risultavano in pagamento dal portale della
Asl di Bari e la prima di esse addirittura pagata – la società attrice non riceveva alcun pagamento per la fornitura consegnata;
- pertanto, attesa l'infruttuosa diffida ad adempiere rivolta Asl di Bari, la nel CP_1
giugno 2016 depositava presso il Tribunale di Bari richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. doc. 11, fascicolo parte attrice), che veniva emesso in data 13/06/2016 e notificato in data 24/06/2016 alla Asl di Bari;
- la ASL di BARI proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 12, fascicolo parte attrice), adducendo la falsità della documentazione posta a fondamento del decreto, atteso che da un lato gli ordinativi depositati non erano mai stati sottoscritti dai relativi dirigenti responsabili, i quali pertanto disconoscevano le loro rispettive firme apposte su tutti i buoni d'ordine della merce, dall'altro , nella sua qualità di assistente amministrativo Persona_3
presso la farmacia CTO, disconosceva le firme apposte sulle bolle di consegna;
- pertanto, la resasi conto di essere stata vittima di una articolata truffa, CP_1
presentava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
ha chiesto di: “a) accertare e dichiarare che i Sig.ri e si Controparte_2 Controparte_3
sono resi autori dei fatti illeciti esposti in narrativa e per l'effetto: b) condannare, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., gli odierni convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla
[...]
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 420.900,00, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
c) Condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la Sig.ra a corrispondere alla a titolo Controparte_3 Controparte_1
di ripetizione delle provvigioni indebitamente da quest'ultima pagate, la somma di € 38.027,29, , oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
d)
Condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il Sig. a corrispondere alla Controparte_2 [...]
a titolo di ripetizione delle provvigioni indebitamente da quest'ultima pagate, la CP_1
somma di € 14.112,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA E CPA.”.
pagina 3 di 14 In corso di causa, la società attrice ha infine documentato che, con decreto del 05/10/2022, gli odierni convenuti e sono stati rinviati a giudizio, tra l'altro, per i reati di CP_2 _3
truffa e falso in concorso ai danni della CP_1
III. Costituendosi in giudizio la convenuta , nell'impugnare e contestare tutto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, ed in particolare l'oggetto dell'accordo negoziale di promozione così come ricostruito dalla società attrice, ha richiesto: “in via pregiudiziale A) dichiararsi la improcedibilità della richiesta di ripetizione di somme dell'importo di € 38.027,29, non essendo stata esperita la previa negoziazione assistita applicabile a tutti i casi di richiesta di pagamento di danaro sino al valore di € 50.000,00. B) richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art.
295 cpc per pregiudizialità tecnica della controversia esterna pregiudicante (causa di opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto il medesimo profitto (petitum) richiesto dalla medesima attrice nella causa oggi pregiudicata. Nel merito Rigettarsi entrambe le domande spiegate da parte attrice per manifesta infondatezza. Condannare parte attrice per lite temeraria. Fatta salva ogni facoltà processuale come per legge ed articolazione istruttoria all'esito del comportamento di parte avversa. Vittoria di onorari da distrarsi”.
IV. Costituendosi in giudizio il convenuto , nel contestare la fondatezza della Controparte_2
domanda attorea, ha richiesto: in via pregiudiziale e/o preliminare: -sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per i motivi dedotti che si abbiano interamente trascritti;
- dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per violazione del principio ne bis in idem per evidente sussistenza di altro giudizio avente ad oggetto la medesima richiesta di pagamento. Nel merito - Senza rinuncia alle sollevate eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, si chiede comunque rigettare tutte le avverse domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte che si intendono richiamate. In ogni caso – Condannare la alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre CP_1
compensi rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA. – Condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata nella misura ritenuta di giustizia, ovvero al pagamento della sanzione officiosa prevista al III° co. del medesimo articolo”.
V. Con richiesta di citazione del terzo chiamato in causa, la società attrice ha convenuto in giudizio la ed ha richiesto: “(…) e) accertare e dichiarare che la Controparte_7 [...]
CP
in persona del legale rapp.te pro-tempore, non ha rilasciato in favore della CP_7
pagina 4 di 14 che ne aveva fatto espressa richiesta, i duplicati delle lettere di vettura inerenti i CP_1
prodotti ortopedici per cui è causa da consegnare ai responsabili delle Farmacia Centralizzata
CTO della ASL di Bari; f) accertare e dichiarare che la in persona Controparte_7
del legale rapp.te pro-tempore, non ha consegnato i prodotti ortopedici per cui è causa ai responsabili delle Farmacia Centralizzata CTO della ASL di Bari, con ciò rendendosi inadempiente al contratto di trasporto stipulato con la e per l'effetto g) condannare, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 1693 e seguenti cod. civ., la in persona del Controparte_7
legale rapp.te pro-tempore, in solido tra di loro, a corrispondere alla a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, la somma di € 420.900,00, o in quella somma maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
(…)Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA E
CPA e spese generali”.
VI. Con ordinanza del 02/11/2017, preso atto della richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dalla parte attrice, applicato l'art. 269, co. III, c.p.c., è stata autorizzata la citazione del terzo, a cura della società attrice, nel rispetto dei termini di legge, disponendo lo spostamento della prima udienza di comparizione al 18/4/2018.
VII. Costituendosi in giudizio, nell'impugnare e contestare tutto quanto Controparte_4
ex adverso dedotto, ha richiesto la chiamata in causa della società che ha CP_6
materialmente effettuato il trasporto a destinazione della merce in questione, rassegnando le seguenti conclusioni: “previo differimento d'udienza per permettere la regolare chiamata in causa del terzo: - posticipare la prima udienza per permettere la rituale chiamata in causa del terzo, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6
sede legale in Bari, alla via Trento San Pasquale n. 3; - sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento con il procedimento in opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 2615/2016- n.r.g. 8599/2016 ovvero, in subordine, disporne la riunione per tutti i motivi meglio svolti in narrativa;
- respingere le domande avanzate da
[...]
in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto nonché non CP_1
provate nel quantum;
- respingere le domande di per carenza di legittimazione ad CP_1
agire, interesse ad agire e titolarità dei diritti in capo alla stessa, nonché per intervenuta
Cont prescrizione;
- accertare che nessuna responsabilità è ascrivibile a per il sinistro per cui è
pagina 5 di 14 causa e, per l'effetto, respingere le domande proposte da parte attrice;
- in via subordinata, e Cont per la denegata ipotesi in cui sia ritenuta responsabile, condannare la stessa al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dal codice civile;
- Cont in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui sia chiamata a qualunque titolo e per qualsiasi ragione a corrispondere in tutto o in parte quanto richiesto dalle società attrici, condannare la terza chiamata in causa in via contrattuale e/o Controparte_6
extracontrattuale a tenere indenne e manlevare l'esponente per tutto quanto sarà condannata
a pagare;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
CPA e rimborso forfettario come per legge”.
VIII. Con provvedimento del 6/4/2018, letta la comparsa di risposta depositata da
[...]
e la contestuale dichiarazione di chiamata in causa del terzo, si è disposto lo CP_4
spostamento della prima udienza di comparizione al 10/10/2018 ai fini della citazione del terzo,
a cura della terza chiamata, nel rispetto dei termini di legge.
IX. Costituendosi in giudizio il terzo chiamato in causa, Controparte_6
nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha richiesto: “in via preliminare - sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. per i motivi indicati in atto;
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento con il procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo n.2615/2016 r.g. 8599/2016 ovvero in subordine ordinarne la riunione;
nel merito -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire, interesse ad agire, titolarità dei diritti in capo alla stessa, intervenuta prescrizione e omessa prova in ordine al quantum dovuto della e per l'effetto respingere le domande dalla stessa Controparte_1
spiegate in atti;
- accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità ex recepto del vettore ex art.1693 c.c. per caso fortuito per i motivi innanzi dedotti e per l'effetto respingere le domande di parte attrice;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo al vettore, si chiede che il danno risarcibile sia calcolato secondo i dettami indicati nell'art.1696 c.c.; - in ogni caso si chiede di accertare e dichiarare la pronta e diligente esecuzione del contratto da parte Cont della società nei confronti della e per l'effetto il rigetto della Controparte_6
Cont domanda di manleva spiegata da in atti. Il tutto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese, diritti, onorario ed oneri fiscali accessori del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato anticipatario”.
pagina 6 di 14 X. Istruita la causa per mezzo delle prove documentali e degli interrogatori formali di CP_2
e , con ordinanza del 09/04/2020, la causa è stata rinviata al
[...] Controparte_3
24/2/2021 per la comparizione delle parti, previo esperimento di un tentativo di conciliazione.
XI. Esperito un infruttuoso tentativo di conciliazione, all'udienza del 22/12/2021 si è proceduto alla assunzione della prova testimoniale di e all'udienza del 15/06/2022 di Testimone_1 [...]
, e . Per_3 Controparte_8 CP_9
XII. Rigettate sia la richiesta di ordine di esibizione avanzata ex dell'art. 210 c.p.c., sia la richiesta di
C.T.U., così come formulata da parte attrice, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la causa è infine pervenuta all'udienza del
22/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti e CP_2
è infondata e, pertanto, merita le sorti del rigetto. _3
II. Preliminarmente, si osserva che il fondamento della responsabilità extracontrattuale o aquiliana
è individuato nell'art. 2043 c.c., che sancisce il principio del neminem laedere, sanzionando la condotta, dolosa o colposa, che arrechi ad altri un danno ingiusto.
Gli elementi che caratterizzano tale forma di responsabilità e necessari, pertanto, ai fini del suo inquadramento, sono il fatto illecito, il danno ingiusto ed il nesso causale che deve legarli. Per fatto illecito si intende qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo dal cui compimento derivi ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto si intendono ricomprese sia le condotte commissive che quelle omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso e solo ove esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.
Trattasi di una forma di illecito atipica, nel senso che ogni danno ingiusto va risarcito, lì dove il
Giudice ritenga che il fatto presenti gli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c.
L'obbligo risarcitorio nasce solo in presenza di un danno ingiusto, ovvero in contrasto con un esplicito dovere giuridico. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi ingiusto sia il danno prodotto "non iure", cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, che "contra ius", vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall'ordinamento. La condotta ed il danno devono necessariamente essere collegati tra di loro secondo il principio di causalità, ovvero affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del pagina 7 di 14 risarcimento del danno, è necessario che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.
Per potersi ritenere accertato il nesso di causalità, lo stesso va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
L'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato.
In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e
41 del Codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo
1223 c.c. La causalità materiale è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n.
581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.
Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza. (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 23328 del 19 settembre
2019).
pagina 8 di 14 In definitiva, il danno per essere risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, frutto di colpa o dolo, ovvero di precisa intenzione del soggetto agente
(dolo) o di negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di specifiche regole di condotta
(colpa).
Operata tale premessa, va ora configurato come si atteggi l'onere probatorio in materia di responsabilità extracontrattuale. Invero, mentre nella responsabilità contrattuale al danneggiato (creditore della prestazione) è sufficiente provare l'esistenza del proprio diritto,
l'esigibilità della prestazione e la mancanza della stessa, mentre al debitore spetta dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218
c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
In sostanza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043
c.c. incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva".
Applicando queste coordinate alla vicenda in esame, si osserva quanto segue.
La domanda risarcitoria è rimasta priva di idoneo fondamento probatorio.
Invero, la parte attrice ha allegato, sostanzialmente, di essere stata “truffata” dai convenuti e i quali, a fronte di una provvigione pari a € 52.139,30 (di cui € CP_2 _3
38.027,29 per e € 14.117,10 per ), somma effettivamente poi _3 CP_2
corrisposta dalla per mezzo bonifici bancari, si offrivano quali mediatori capaci di CP_1
procacciare la fornitura di materiali ortopedici all'Azienda Sanitaria di Bari, la quale tuttavia, a detta di parte attrice, non adempiendo al pagamento delle forniture per una somma complessiva di circa € 420.000, negava di aver mai avuto rapporti contrattuali con l'odierna attrice.
Invero, per come prospettata, la pretesa risarcitoria, risulta sprovvista di supporto dimostrativo sotto il profilo dell'an prima ancora che del quantum, atteso che dalla documentazione allegata in atti e dalle testimonianze rese in sede istruttoria – seppur risulti incontestato l'accordo negoziale di promozione dei prodotti ortopedici tra la società attrice e i convenuti e CP_2
– non emergono sufficienti dati probatori indicativi degli elementi costitutivi di tale _3
fatto illecito e, soprattutto, della loro imputabilità ai convenuti e . CP_2 _3
pagina 9 di 14 Segnatamente, pur non essendo nota la conclusione del procedimento penale promosso nei confronti di , non vi è prova, in atti, che la condotta decettiva contestata Parte_1
– concretizzatasi, in base alla prospettazione attorea, nel “fare apparire una falsa realtà, in cui la ASL di Bari risultava aver richiesto alla Elle Medical forniture di mezzi di sintesi” – siano riferibili agli odierni convenuti, non essendo stati acquisiti chiari e univoci elementi idonei a comprovare il contributo concausale concretamente ascrivibile a questi ultimi.
Se infatti la truffa tratteggiata da parte attrice si è sostanziata nella precostituzione di falsa documentazione amministrativa volta ad indurre in errore circa l'esistenza degli CP_1
ordinativi apparentemente effettuati dalla ASL BARI, non vi è neanche traccia documentale degli esiti del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dalla ASL di BARI al fine di contestare la pretesa creditoria vantata dalla e fondato proprio sul CP_1
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte agli ordinativi del materiale di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Né tantomeno sono rinvenibili, in atti, elementi che consentano l'attribuibilità ai convenuti della ipotizzata falsificazione della documentazione – apparentemente riconducibile all'azienda sanitaria – attraverso cui sarebbe stata perpetrata la contestata truffa (priva di valenza indiziaria è invero la copia delle attestazioni di ricevimento della merce con la firma del farmacista dirigente dell'ASL di Bari – doc. 7 fascicolo parte attrice – sprovvista di riferimenti oggettivi comprovanti il suo invio all'attrice da parte di , circostanza, questa, CP_2
contestata dal convenuto e non documentalmente dimostrata).
L'istruttoria orale espletata non ha invero consentito di chiarire quale sia stato il concreto ruolo e il contributo degli odierni convenuti alla macchinazione fraudolenta asseritamente ordita in danno della parte attrice.
Né è possibile attribuire dirimente valore indiziario alla deposizione del teste (fratello Per_1
del legale rappresentante della , che, in sede istruttoria, ha reso, sul punto, un CP_1
contributo informativo in parte privo di valenza probatoria in quanto fondato su informazioni de relato actoris e in parte sprovvisto di adeguata attendibilità dimostrativa in ordine ai profili di responsabilità specificamente ascrivibili ai singoli convenuti, siccome vertente su dichiarazioni anodine, non circostanziate e connotate da intrinseca vaghezza e genericità descrittiva, oltre che prive di riferimenti temporali precisi.
pagina 10 di 14 In definitiva, non vi è prova del ruolo assunto dai convenuti nella fase successiva all'attività di promozione, e ciò soprattutto a fronte di una vicenda – quale quella in cui si inscriverebbe la condotta contestata ai convenuti – che, così come tratteggiata dalle stesse allegazioni di parte attrice, è rimasta affatto opaca, risultando peraltro che le fatture emesse dalla in CP_1
relazione alla fornitura in questione risultavano in pagamento dal portale della ASL di Bari e che vi erano anche state interlocuzioni con un funzionario della azienda sanitaria che aveva comunicato la necessità di sostituire i codici degli ordinativi inviati relativi al materiale ortopedico consegnato.
Né vi è prova del ruolo svolto dai convenuti nella successiva fase di consegna della merce.
Non è stato finanche chiarito chi avrebbe apposto la firma riconducibile al sedicente responsabile della Farmacia Centralizzata CTO della Asl di Bari, così qualificatosi, a cui sarebbe stato consegnato il materiale ortopedico associato agli ordinativi ricevuti dalla CP_1
Per_ apparentemente riconducibile all'addetto amministrativo e da quest'ultimo disconosciuta.
Il rinvio a giudizio degli odierni convenuti nel procedimento penale promosso a seguito della denuncia-querela sporta dalla società attrice non è di per sé sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'effettivo coinvolgimento degli stessi nella frode lamentata da data CP_1
anche la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato in sede penale fino alla condanna definitiva;
nel caso di specie, vi è stato solo l'esercizio dell'azione penale e il rinvio a giudizio, senza che sia emerso l'esito del processo, nemmeno in primo grado.
Al riguardo, non è superfluo ribadire che, come da tempo chiarito in giurisprudenza, “la pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti posti a fondamento della pretesa azionata nel giudizio civile non è causa di sospensione necessaria del processo civile, non essendo stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. la disposizione dell'art. 3 cod. proc. pen. abrogato, salvo che non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall'art. 75 cod.proc.pen.” (ex multis, Cass., n. 967 del 28/01/2000).
La domanda risarcitoria va dunque rigettata.
III. Analogamente, la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dalla società attrice, è infondata e merita le sorti del rigetto.
Invero, la a fondamento della richiesta di ripetizione di indebito, ha Controparte_1
dedotto che le provvigioni erogate dalla medesima agli odierni convenuti e _3
, in virtù delle pattuizioni intercorse, sono divenute prive di causa per effetto della CP_2
pagina 11 di 14 mancata conclusione dell'affare, in ragione dei disconoscimenti da parte della Asl degli ordinativi sulla base dei quali erano state calcolate le percentuali di provvigione riconosciute agli odierni convenuti.
Al contrario, e hanno controdedotto l'infondatezza della domanda di _3 CP_2
restituzione delle provvigioni, poiché il rapporto negoziale intercorso tra le parti era da qualificarsi come attività di promozione commerciale, la quale non richiedeva necessariamente la conclusione di specifici affari per l'emissione delle provvigioni, né risultava essere stata sottoscritta dai convenuti alcuna clausola che condizionasse il pagamento o la restituzione della provvigione all'acquisto delle merci.
Orbene, come noto, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della
"causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
Tale prova non è stata raggiunta da parte attrice.
Invero, al di là delle generiche asserzioni rese sul punto dal teste (peraltro tutte Per_1
riferibili, in via esclusiva, all'attività svolta dal solo convenuto ), è rimasta CP_2
indimostrata la – contestata – natura di contratto di procacciamento d'affari attribuibile al rapporto contrattuale inter partes, con la conseguenza che, in difetto della prova che l'esigibilità del compenso spettante per l'attività promozionale e di segnalazione di clientela (come da dicitura riportata nelle fatture emesse da e trasmessa alla giusta _3 CP_1
documentazione ex actis) preteso dai convenuti e agli stessi corrisposto fosse effettivamente condizionato all'esito positivo della conclusione dell'operazione negoziale con la Asl, la domanda di ripetizione deve essere rigettata.
IV. Merita le sorti del rigetto, infine, la domanda proposta da parte attrice nei confronti della
[...]
oggi, CP_7 CP_5
Al riguardo, in ossequio al canone della ragione più liquida, assorbente è il rilievo dell'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c., tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in sede di costituzione in giudizio.
Invero, tra l'ultima comunicazione interruttiva della prescrizione inviata dall'attrice, documentata in atti, e la citazione notificata alla terza chiamata è decorso un lasso temporale pagina 12 di 14 superiore al termine annuale di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di trasporto (art. 2951 c.c.).
La comunicazione avente valenza interruttiva del termine di prescrizione – depositata in atti parte attrice con la memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. (cfr. doc. 16 fascicolo parte attrice) – risale infatti al mese di ottobre 2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato al terzo solo nel mese di dicembre 2017.
Pertanto, dato che i trasporti oggetto di causa risalgono ai mesi di luglio-settembre 2015, mentre l'ultima comunicazione di messa in mora è stata inviata nel mese di ottobre 2016, alla Cont data di notifica dell'atto di citazione nei confronti di (dicembre 2017), era già intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio da CP_1
Né può trovare applicazione la invocata prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del
1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) prevista nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella" di cui alla l. n. 298 del 1974
(peraltro non più vigente in forza dell'avvenuta "liberalizzazione" del sistema, a decorrere dal
28/02/2006, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 21/11/2005, n. 286), atteso che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il più lungo termine prescrizionale stabilito dalla disciplina richiamata opera soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore (cfr. Cass., n. 24894 del 15/09/2021).
La domanda attorea deve quindi essere rigettata per intervenuta prescrizione dei diritti ad essa sottesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2951 c.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Ciò esime dal vaglio della domanda di manleva spiegata dalla terza chiamata.
V. Infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 III comma c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti soggettivi richiesti dalla legge.
Invero, nella presente controversia, la domanda di parte attrice, seppure infondata, non risulta connotata da dolo (come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (come carenza dell'ordinaria diligenza) né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale.
VI. Le spese di lite seguono gli ordinari principi di soccombenza e causalità e, poste a carico di parte attrice, sono liquidate come da dispositivo.
pagina 13 di 14 Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata
(fase di studio della controversia € 1.772,00,00; fase introduttiva del giudizio 1.169,00; fase istruttoria e/o trattazione € 5.206,00; fase decisionale € 3.082,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da Controparte_1
B) CONDANNA la parte attrice a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in €
1.214 per esborsi sostenuti da (ora e in € Controparte_4 Controparte_5
11.229,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti
Vernole e Visaggi dichiaratisi anticipatari.
Bari, 8 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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