Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 917
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di pagamento

    L'eccezione è fondata in quanto l'avviso di pagamento risulta regolarmente notificato a mezzo PEC. La pretesa si è quindi cristallizzata e il ricorso avverso la successiva cartella di pagamento è inammissibile per vizi propri non eccepiti.

  • Altro
    Infondatezza nel merito del ricorso

    Questo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo all'inammissibilità del ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 917
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 917
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo