CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
LE AO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1404/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Tar Lazio - Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 Indirizzo_2 Roma RM
Ader - Agenzia Delle Entrate - SS - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar, 14 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11139/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2850 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 18 marzo 2024 all'avvocato Nominativo_1 nella qualità di procuratore del sig. Resistente_1 ed all'Agenzia delle Entrate SS (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, per brevità, anche semplicemente “TAR”) impugna la sentenza n.11139/7/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 07 luglio 2023 e depositata il 18 settembre 2023.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200167882979000 avente per oggetto il Contributo Unificato dovuto per la proposizione di un ricorso dinanzi al TAR Lazio per complessivi €.2.017,71.
Deduceva il contribuente di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di pagamento e l'inesistenza della pretesa avendo provveduto al pagamento del tributo a mezzo contrassegno.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il TAR evidenziando che il pagamento a mezzo contrassegno non poteva considerarsi valido in quanto già dal 01 gennaio 2018 l'unica modalità di pagamento del contributo unificato era il mod. F24 Elide, non utilizzato dal contribuente. Eccepiva altresì la corretta notifica dell'avviso di liquidazione e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici accoglievano il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Il ricorso deve essere accolto. Si osserva che nelle difese rassegnate parte convenuta ha comunque riconosciuto che, sia pur in forma non adeguata, comunque il pagamento richiesto sia avvenuto. È infatti contestato dal TAR convenuto l'utilizzo di una modalità di pagamento non più in vigore, atteso l'unico strumento attualmente vigente quale il modello F24 Elide. Rispetto alla modalità utilizzata, certamente non più adeguata, non è peraltro chiarito se l'ente creditore non possa comunque avvalersi del pagamento, anche recuperando quanto versato. In siffatta condizione deve quindi accogliersi il ricorso, le spese devono essere compensate in ragione della novità della questione”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependo
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 248 del
DPR 30 maggio 2002, n. 115, in relazione alla omessa declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente dinanzi alla CGT di primo grado di Roma. In particolare eccepisce l'appellante che i primi
Giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica del prodromico avviso di pagamento non impugnato.
2) infondatezza, nel merito, del ricorso introduttivo del giudizio, violazione e falsa applicazione, da parte della CGT di primo grado di Roma degli artt. 14, 15 e 16 del DPR n. 115/2002, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 20 marzo 2024.
Le Parti convenute non risultano costituite in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è stata eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma
1, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 248 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 in quanto i primi Giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica del prodromico avviso di pagamento non impugnato.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione di inammissibilità del ricorso attesa la dedotta notifica dell'avviso di pagamento non ha formato oggetto di scrutinio da parte dei primi Giudici.
Inoltre l'eccezione sollevata dal TAR appare fondata in quanto dalla documentazione versata in atti dal TAR emerge chiaramente che gli inviti al pagamento n. 02850/2019 del 18/04/2019 prodromico alla cartella di pagamento impugnata risulta regolarmente notificato a mezzo PEC in data 30 aprile 2019 presso il domicilio digitale eletto nel giudizio intrapreso e precisamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
"Email_2".
La pretesa portata dall'avviso di pagamento, in mancanza di impugnativa, si è quindi cristallizzata ed è pertanto inammissibile il ricorso avverso la successiva cartella di pagamento che può essere impugnata solo per vizi propri, non eccepiti dal contribuente.
Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile.
Assorbito l'altro motivo di appello.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che pur avendo sbagliato le modalità di pagamento non è controverso il fatto che il contribuente abbia pagato il tributo pertanto ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
LE AO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1404/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Tar Lazio - Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4 Indirizzo_2 Roma RM
Ader - Agenzia Delle Entrate - SS - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Via Giuseppe Grezar, 14 00154 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11139/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2850 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 18 marzo 2024 all'avvocato Nominativo_1 nella qualità di procuratore del sig. Resistente_1 ed all'Agenzia delle Entrate SS (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, per brevità, anche semplicemente “TAR”) impugna la sentenza n.11139/7/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 07 luglio 2023 e depositata il 18 settembre 2023.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200167882979000 avente per oggetto il Contributo Unificato dovuto per la proposizione di un ricorso dinanzi al TAR Lazio per complessivi €.2.017,71.
Deduceva il contribuente di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di pagamento e l'inesistenza della pretesa avendo provveduto al pagamento del tributo a mezzo contrassegno.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il TAR evidenziando che il pagamento a mezzo contrassegno non poteva considerarsi valido in quanto già dal 01 gennaio 2018 l'unica modalità di pagamento del contributo unificato era il mod. F24 Elide, non utilizzato dal contribuente. Eccepiva altresì la corretta notifica dell'avviso di liquidazione e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici accoglievano il ricorso compensando le spese di lite.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Il ricorso deve essere accolto. Si osserva che nelle difese rassegnate parte convenuta ha comunque riconosciuto che, sia pur in forma non adeguata, comunque il pagamento richiesto sia avvenuto. È infatti contestato dal TAR convenuto l'utilizzo di una modalità di pagamento non più in vigore, atteso l'unico strumento attualmente vigente quale il modello F24 Elide. Rispetto alla modalità utilizzata, certamente non più adeguata, non è peraltro chiarito se l'ente creditore non possa comunque avvalersi del pagamento, anche recuperando quanto versato. In siffatta condizione deve quindi accogliersi il ricorso, le spese devono essere compensate in ragione della novità della questione”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependo
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 248 del
DPR 30 maggio 2002, n. 115, in relazione alla omessa declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente dinanzi alla CGT di primo grado di Roma. In particolare eccepisce l'appellante che i primi
Giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica del prodromico avviso di pagamento non impugnato.
2) infondatezza, nel merito, del ricorso introduttivo del giudizio, violazione e falsa applicazione, da parte della CGT di primo grado di Roma degli artt. 14, 15 e 16 del DPR n. 115/2002, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 20 marzo 2024.
Le Parti convenute non risultano costituite in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è stata eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma
1, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 248 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 in quanto i primi Giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica del prodromico avviso di pagamento non impugnato.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione di inammissibilità del ricorso attesa la dedotta notifica dell'avviso di pagamento non ha formato oggetto di scrutinio da parte dei primi Giudici.
Inoltre l'eccezione sollevata dal TAR appare fondata in quanto dalla documentazione versata in atti dal TAR emerge chiaramente che gli inviti al pagamento n. 02850/2019 del 18/04/2019 prodromico alla cartella di pagamento impugnata risulta regolarmente notificato a mezzo PEC in data 30 aprile 2019 presso il domicilio digitale eletto nel giudizio intrapreso e precisamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
"Email_2".
La pretesa portata dall'avviso di pagamento, in mancanza di impugnativa, si è quindi cristallizzata ed è pertanto inammissibile il ricorso avverso la successiva cartella di pagamento che può essere impugnata solo per vizi propri, non eccepiti dal contribuente.
Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile.
Assorbito l'altro motivo di appello.
In ordine alle spese di lite osserva la Corte che pur avendo sbagliato le modalità di pagamento non è controverso il fatto che il contribuente abbia pagato il tributo pertanto ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente