Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara 16;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del Dirigente Settore Tecnico del Comune di-OMISSIS- di Torino, notificata il 30 settembre 2020;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in giudizio il 14.4.2021:
per l’annullamento
del verbale datato -OMISSIS- della Polizia Municipale del Comune di-OMISSIS-, di verifica dell’inottemperanza all'ordinanza di demolizione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di-OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha ingiunto la demolizione di un manufatto edilizio in ferro e pannelli, di un fabbricato in struttura metallica di metri 9,90 per 9,90, delle predisposizioni impiantistiche non ad uso agricolo, del battuto di cemento su cui è stato realizzato il manufatto edilizio, privi del necessario permesso di costruire.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
In data -OMISSIS-la Polizia municipale ha verbalizzato l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione osservando che risultava aggiunta una canna fumaria esterna a servizio di locali adibiti ad abitazione.
Tale verbale di accertamento è stato impugnato con motivi aggiunti, incentrati su varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS-.
All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura del ricorso principale il ricorrente deduce che l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 prescrive che l’ordinanza di demolizione sia adottata entro il perentorio termine di 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori, termine che nel caso in esame non è stato osservato. Aggiunge che l’atto impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere e violazione di legge in riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione.
La doglianza non ha alcun pregio.
L’impugnata ordinanza è stata notificata in data 30.9.2020, facendo seguito all’ordine di sospensione dei lavori datato 27.5.2020 e notificato il 6.6.2020, previo accertamento dell’esistenza di plurime opere abusive e, quindi, dell’omessa esecuzione del suddetto ordine.
Orbene, la scadenza dell’ordine di sospensione dei lavori nel giorno 5.9.2025 ha determinato la sua inefficacia, ma non ha consumato la potestà dell’amministrazione di ingiungere l’eliminazione degli abusi edilizi, trattandosi di potere imprescrittibile ed esercitabile senza alcuna limitazione di tempo, in quanto rispondente all’esigenza pubblicistica di far fronte ad un illecito edilizio permanente.
2. Né sussiste il difetto di motivazione, in quanto la contestata ordinanza dà contezza dei presupposti di fatto e di diritto e descrive puntualmente gli abusi edilizi da eliminare. In particolare, essa specifica che l’illecito edilizio è costituito dalla prosecuzione dei lavori avvenuta in violazione dell’ordinanza di sospensione e precisa che le opere edilizie in questione sono prive del necessario permesso di costruire.
3. Con la seconda censura, nel dedurre la violazione degli artt. 31, 34, 6, comma 2, lett. c, nonché dell’art. 22 in relazione all’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, e l’eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, l’esponente afferma che il battuto in calcestruzzo non richiede alcun titolo abilitativo, talché il gravato provvedimento sarebbe in parte qua ingiustificato e illegittimo.
Il mezzo è infondato.
La suddetta opera non rientra tra le pavimentazioni e le finiture di spazi esterni, né è assimilabile a un marciapiede, giacché, oltre che di rilevante estensione, funge da base di un manufatto edilizio ed è quindi parte integrante dello stesso. La stretta connessione tra il battuto in cemento e le altre opere preclude la possibilità di considerarlo separatamente. Depone in tal senso, oltre che la concreta configurazione e interconnessione dei manufatti abusivi de quibus , il principio del divieto di atomizzazione, secondo cui gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio: " la valutazione degli abusi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l'assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni " (ex multis: Cons. Stato, VI, 18.10.2022, n. 8848; TAR Campania, Napoli, VI, 5.4.2022, n. 2334).
4. Con il terzo motivo (incentrato sulla violazione degli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001, sulla violazione dell’art. 6, comma 2, lett. c, in relazione agli artt. 3, 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001, nonché sulla violazione dell’art. 22 in relazione all’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001), la parte istante sostiene che la struttura in ferro e pannelli non è soggetta a permesso di costruire, talché non costituirebbe abuso ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
La doglianza non ha pregio.
Trattasi di manufatto a destinazione stabile, stabilmente infisso al suolo e costituente struttura permanente, di significativo impatto sul territorio, cosicché risulta rivestire i caratteri propri dell’opera da assentire con previo permesso di costruire. Vale, inoltre, il divieto di atomizzazione richiamato nella trattazione della precedente censura.
5. Col quarto mezzo il ricorrente deduce che la struttura metallica con pareti e copertura in pannelli grecati è precaria, temporanea e di realizzazione non professionale, con la conseguenza che sarebbe irrilevante dal punto di vista edilizio.
L’assunto non ha pregio.
Trattasi di manufatto di rilevanti dimensioni (metri 9,90 per 9,90), munito di soggiorno/cucina, tramezzature interne che suddividono la superficie in 4 locali, infissi, pavimentazione e di significativo impatto volumetrico. La persistente destinazione abitativa è dimostrata, oltre che dalle caratteristiche dell’opera (si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale penale di Torino n. 599 del 7.2.2024, depositata in giudizio), dal verbale di accertamento della polizia municipale dell’-OMISSIS-.
In ogni caso, il considerevole impatto sul territorio e l’uso permanente, tali da escludere che si tratti di manufatto precario e temporaneo e tale da giustificare la misura demolitoria, trova riscontro anche nella descrizione contenuta nell’impugnato provvedimento.
In conclusione, trattasi di fabbricato adibito permanentemente ad abitazione, privo del necessario permesso di costruire e, in quanto abusivo, da sanzionare con l’ordine di demolizione.
Ne discende l’insussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge, in quanto da un lato risulta appropriata e motivata l’applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, dall’altro l’amministrazione ha dato contezza, nell’atto impugnato, dei presupposti di fatto e di diritto giustificanti la misura demolitoria.
6. Con il quinto motivo il ricorrente contesta l’impugnata ordinanza nella parte riferita alle predisposizioni impiantistiche non ad uso agricolo; al riguardo, precisato che esiste un pozzo con scarico e allaccio elettrico regolare, egli sostiene che l’intervento su tali prese non è soggetto a permesso di costruire, giacché gli allacciamenti sono per definizione compatibili con qualunque destinazione del fondo e non costituiscono opere edilizie. Aggiunge che la mancanza o la difformità dalla s.c.i.a. o dalla comunicazione di inizio lavori non potrebbe che comportare, al più, la sanzione pecuniaria.
L’assunto non è condivisibile.
Come precisato nella motivazione della sentenza del Tribunale penale di Torino n. -OMISSIS-, il verbale di sopralluogo dal quale sono scaturite l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’ordinanza di demolizione dà contezza, tra i vari interventi abusivi, della eseguita “predisposizione per impianto elettrico e scarico dell’acqua e per tubi reflui”. In tale contesto l’impugnato provvedimento richiama, in generale, “tutte le predisposizioni impiantistiche non ad uso agricolo”, alludendo a tutti gli impianti funzionali alla destinazione abitativa o comunque extra agricola.
Trattasi di tutte quelle predisposizioni che esulano dall’uso agricolo e che sono a servizio dell’abitazione, compreso il pozzo, le sue prese e i suoi accessori, che, se funzionali o destinati a fornire acqua all’abitazione (ovvero se non siano ad uso agricolo), ne costituiscono parte integrante e ne seguono le sorti in termini di illiceità edilizia.
7. Passando alla trattazione dei motivi aggiunti, valgono le seguenti considerazioni.
Le prime cinque censure aggiunte, incentrate sull’illegittimità derivata dall’ordinanza oggetto del ricorso principale, sono infondate, stante l’infondatezza del ricorso stesso.
8. Con la sesta doglianza l’interessato contesta il riferimento, espresso nel verbale del 12.1.2021, alla canna fumaria esterna, il quale concreterebbe la violazione dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e il vizio di incompetenza.
Il rilievo non ha pregio.
Il predetto riferimento è inserito nel paragrafo del verbale dedicato alle osservazioni, talché esso identifica una mera osservazione della polizia locale tesa ad attestare non solo che l’ordine di demolizione non è stato eseguito ma anche che il ricorrente ha aggiunto un nuovo manufatto a quelli precedentemente contestati dal Comune. Ciò rivela una progressione di interventi nel tempo che ha trovato successivo riscontro nel più recente verbale dell’-OMISSIS-.
Non è quindi desumibile, da tale verbale, un ordine di demolizione della canna fumaria.
9. Con il settimo mezzo l’esponente, nel lamentare la violazione degli artt. 31, 34 e 6, comma 1, lett. a bis, del d.p.r. n. 380/2001, deduce che la citata canna fumaria esterna sarebbe un accessorio direttamente collegato alla stufa mobile, come tale non richiedente alcun titolo abilitativo.
La doglianza non ha pregio.
L’impugnato verbale di verifica dell’inottemperanza, laddove indica l’esistenza della canna fumaria, costituisce una mera descrizione, che dimostra il persistente utilizzo dei manufatti in questione e la realizzazione di un nuovo intervento, senza che ciò configuri un effetto lesivo o un aspetto sanzionatorio riferito alla nuova installazione.
10. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, valutato l’impegno difensivo profuso risultante dagli atti di causa, sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune l’importo di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.