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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 6.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 7255/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CAROTENUTO DOMENICO, Parte_1 con cui domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. PETRILLO CONCETTA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in
[...] misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 13/05/2024 (data di denuncia
M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del CP_1 danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa
o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
… con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo stata riconosciuta la prestazione richiesta in seguito alla seduta della visita collegiale del 29-04-2025.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del riconoscimento al ricorrente della malattia professionale, avvenuto in corso di causa come da provvedimento agli atti.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento della malattia professionale, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento della malattia professionale
è avvenuto in seguito alla seduta della visita collegiale del 29-04-2025, data successiva al deposito del ricorso introduttivo (24-03-2025) ed alla notifica dello stesso all' resistente (01-04-2025), le spese di lite, liquidate come in CP_2 dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 6.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 7255/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CAROTENUTO DOMENICO, Parte_1 con cui domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. PETRILLO CONCETTA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor Parte_1
, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in
[...] misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 13/05/2024 (data di denuncia
M.P.) o la data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del CP_1 danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa
o da quella data ritenuta di giustizia dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
… con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo stata riconosciuta la prestazione richiesta in seguito alla seduta della visita collegiale del 29-04-2025.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto del riconoscimento al ricorrente della malattia professionale, avvenuto in corso di causa come da provvedimento agli atti.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento della malattia professionale, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento della malattia professionale
è avvenuto in seguito alla seduta della visita collegiale del 29-04-2025, data successiva al deposito del ricorso introduttivo (24-03-2025) ed alla notifica dello stesso all' resistente (01-04-2025), le spese di lite, liquidate come in CP_2 dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo