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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 364 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
nato ad [...], il [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Niccolò Bicchi sito in Terni, Via XX Settembre n. 15, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, il ricorrente premetteva: - Di aver lavorato come operaio con mansioni di manutenzione del verde, potatura e trattorista dapprima dal 02.05.1978 al 30.11.2012 presso la Comunità Montana di Guardea e Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e successivamente dal 1.12.2012 al 31.05.2019, presso l'Agenzia Forestale della Regione Umbria con analoghe mansioni;
- Che l'attività lavorativa svolta includeva, la potatura e la guida di mezzi pesanti tra cui il trattore e l'utilizzo di vari strumenti vibranti, quali il decespugliatore, il motocoltivatore la motozappa e, per la gestione del vivaio, l'impiego di forbici manuali;
- Di aver lavorato mediamente per 7 ore al giorno;
- Che l'attività svolta nell'espletamento di dette mansioni l'ha esposto ai rischi lavorativi quali movimentazione manuale dei carichi (carico/scarico dei materiali) vibrazioni mano/braccio e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
- Di aver sempre svolto l'attività lavorativa all'esterno, con microclima sfavorevole sia d'inverno che d'estate e per almeno metà del turno con le braccia sollevate rispetto al piano delle spalle ed in posture incongrue sfavorevoli;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”; - Di aver presentato all' , in data 24/11/2020, domanda amministrativa per il riconoscimento
CP_1 dell'origine professionale della malattia contratta;
- Che l' respingeva la domanda CP_3 ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' che confermava il parere già espresso a seguito di visita collegiale medica.
CP_1 Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l'
CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare il ricorrente affetto dalla patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, di origine professionale e produttiva di un grado di inabilità pari al 6%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione
CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate.
Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (Sindrome del tunnel carpale bilaterale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2 Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente).
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia CP_1 non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione, all.ti 2 e 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero dal 1978 al 2012 e dal 1.12.2012 al 31.05.2019, come operaio addetto alla manutenzione del verde dapprima presso la Comunità Montana di Guardea e Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e successivamente, presso l'Agenzia Forestale della Regione Umbria con analoghe mansioni, confermando le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste collega di parte ricorrente fino al 2016, ha Tes_1 dichiarato: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la Comunità Montana di Guardea, poi – e poi siamo Parte_2 Parte_3 passati insieme all'Agenzia Forestale della Regione Umbria. Io sono entrato nel 1991 ma il ricorrente già lavorava presso la Comunità Montana. Poi io sono andato in pensione nel 1.12.2016 mentre il ricorrente è rimasto ancora a lavorare”. In particolare, riguardo nell'utilizzo di strumenti vibranti, quali decespugliatore, motocoltivatore e motozappa per la gestione del verde e dell'attività frequente e ripetuta della potatura con forbici manuali per la gestione del vivaio, il teste ha dichiarato:
“Confermo le mansioni espletate dal ricorrente perché erano anche le mie, lavoravamo insieme ed anche l'uso dei veicoli indicati in capitolo. Confermo l'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti e mezzi meccanici come indicati in capitolo per lo svolgimento delle mansioni, erano gli stessi strumenti che usavo io. Confermo anche l'attività svolta sia da me che dal ricorrente nel vivaio sito in Amelia, via Nocicchia mi sembra di ricordare e qui ci occupavamo della potatura delle piante mediante le forbici che usavamo sempre manualmente. Confermo che la maggior parte del lavoro veniva svolto all'esterno, per il e comuni del comprensorio della Comunità montana Controparte_4 quali addetti entrambi alla manutenzione del verde”. Così come confermate dal teste le movimentazioni svolte dal ricorrente per l'utilizzo di strumenti vibranti, quali decespugliatore, motocoltivatore e motozappa per almeno metà del turno con le braccia sollevate rispetto al piano delle spalle ed in posture incongrue sfavorevoli: “confermo anche la posizione abituale per lo svolgimento delle mansioni come indicata, vale a dire con le braccia alzate ed occupate dallo strumento di lavoro, variabile a seconda del lavoro da svolgere (motosega, decespugliatore ecc …)”.
3 Infine, quanto all'orario di lavoro ha riferito: “Il ricorrente lavorava 7 ore al giorno dal martedì al venerdì, mentre il lunedì lavorava n.8 ore, liberi sabato e domenica” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23 gennaio 2025). Il secondo teste escusso, , collega di parte ricorrente dal 1978 ha Testimone_2 sostanzialmente reso dichiarazioni di analogo tenore e, in particolare, ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro prima alle dipendenze della Regione Umbria e poi siamo passati presso la Comunità Montana di Guardea, e poi siamo passati insieme all'Agenzia Forestale della Regione Umbria. Io sono entrato l'8 maggio 1978 mentre il ricorrente qualche giorno prima mi sembra il 2 maggio stesso anno .. stavamo insieme fino ad aprile 1981 nelle zone indicate in capitolo e poi al vivaio fino al pensionamento”. Il teste, riguardo la circostanza che l'attività svolta includeva la potatura e la guida di mezzi pesanti tra cui il trattore, l'utilizzo di vari strumenti vibranti, quali il decespugliatore, il motocoltivatore nonché la motozappa per la gestione del verde e, dell'impiego di forbici per la potatura ha precisato: “Confermo le mansioni espletate dal ricorrente perché in parte erano anche le mie, il ricorrente principalmente guidava i mezzi, mentre io no;
entrambi potavamo al vivaio le piante da frutto ed il ricorrente andava anche per le strade dei vari comuni della Comunità a potare gli alberi” Confermo l'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti e mezzi meccanici come indicati in capitolo per lo svolgimento delle mansioni sia nel vivaio che fuori. Confermo anche l'attività svolta sia da me che dal ricorrente nel vivaio sito in Amelia, via Nocicchia qui ci occupavamo della potatura delle piante mediante le forbici che usavamo sempre manualmente…Confermo che il ricorrente lavorava anche fuori dal vivaio ma con altri colleghi perché io non andavo a lavorare fuori dal vivaio. Posso però dire che fuori si occupava della potatura degli alberi sia d'estate che d'inverno. Entrambi osservavamo l'orario di n.36 ore settimanali, liberi sabato e domenica” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 19 giugno 2025). Confermata dalle prove testimoniali la verosimile esposizione al rischio professionale quale conseguenza dello svolgimento dell'attività di operaio con mansioni di manutenzione del verde, potatura e trattorista, è stata disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della documentazione agli Persona_2 atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” spiegando che: “sotto il profilo fisiopatologico, è rappresentata da una sofferenza infiammatoria cronica del nervo mediano nel punto di passaggio all'interno del tunnel carpale per un progressivo processo di compressione del nervo mediano al canale del carpo. In particolare, esso è dovuto al fatto che il legamento trasverso del carpo si ispessisce e comprime il nervo mediano il quale, essendo il canale formato dalle ossa del carpo, viene schiacciato su di esse non trovando altra sede per sfuggire alla compressione. I disturbi che ne derivano sono di tipo motorio e sensitivo, essendo il mediano un nervo misto, caratterizzati da intorpidimento della sensibilità del 2° e 3° dito, dolori crampiformi, deficit di flessione delle dita e della forza di tale azione. Tale fenomeno compressivo può derivare da vari fattori quali ad esempio una lussazione di un osso del carpo, una sinovite da artrite reumatoide od altre malattie autoimmunitarie, un qualsiasi edema secondario ad altri traumi. Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che: Tale fenomeno compressivo può derivare da vari fattori quali ad esempio una lussazione di un osso del carpo, una sinovite da artrite reumatoide od altre malattie autoimmunitarie, un qualsiasi edema secondario
4 ad altri traumi. Nel caso della ricorrente non si sono riscontrati tali fattori ma soltanto il ripetersi protratto nel tempo di microtraumatismi reiterati dovuti ad una usura meccanica dell'articolazione del polso, da esposizione lavorativa. Nel caso del Pt_1 c'è il dato altamente significativo che l'assicurato ha svolto per circa 41 anni il lavoro di operaio agricolo, con uso costante di strumenti ed utensili che hanno sottoposto l'articolazione dei polsi ad una usura meccanica straordinaria ed a vibrazioni ripetute. Del resto, la tipologia dei rischi risulta chiaramente esplicitata nelle certificazioni del medico competente” (cfr. CTU in atti). Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente nell'arco della sua vita lavorativa, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie quali la certificazione del medico competente e le dichiarazioni testimoniali, ha concluso ritenendo sussistente il rapporto di derivazione (con)causale tra le lavorazioni svolte dal ricorrente e la patologia denunciata. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo nella misura del 5% (cinque per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 163 “esiti neurologici di sindromi canalicolatri)(a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità fino a 7%”. Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse (ipoacusia neurosensoriale bilaterale e spondilodiscopatia del rachide), già accertate e riconosciute nella misura del 14%, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 18% (diciotto per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24/11/2020). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata Sindrome del tunnel carpale bilaterale, pari al 5% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse (percentuale del 14%), complessivamente pari al 18%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24/11/2020). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
5 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Sindrome del tunnel carpale bilaterale, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 5% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 18%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1 indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24/11/2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Lì, 18 dicembre 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 364 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
nato ad [...], il [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Niccolò Bicchi sito in Terni, Via XX Settembre n. 15, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, il ricorrente premetteva: - Di aver lavorato come operaio con mansioni di manutenzione del verde, potatura e trattorista dapprima dal 02.05.1978 al 30.11.2012 presso la Comunità Montana di Guardea e Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e successivamente dal 1.12.2012 al 31.05.2019, presso l'Agenzia Forestale della Regione Umbria con analoghe mansioni;
- Che l'attività lavorativa svolta includeva, la potatura e la guida di mezzi pesanti tra cui il trattore e l'utilizzo di vari strumenti vibranti, quali il decespugliatore, il motocoltivatore la motozappa e, per la gestione del vivaio, l'impiego di forbici manuali;
- Di aver lavorato mediamente per 7 ore al giorno;
- Che l'attività svolta nell'espletamento di dette mansioni l'ha esposto ai rischi lavorativi quali movimentazione manuale dei carichi (carico/scarico dei materiali) vibrazioni mano/braccio e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
- Di aver sempre svolto l'attività lavorativa all'esterno, con microclima sfavorevole sia d'inverno che d'estate e per almeno metà del turno con le braccia sollevate rispetto al piano delle spalle ed in posture incongrue sfavorevoli;
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”; - Di aver presentato all' , in data 24/11/2020, domanda amministrativa per il riconoscimento
CP_1 dell'origine professionale della malattia contratta;
- Che l' respingeva la domanda CP_3 ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' che confermava il parere già espresso a seguito di visita collegiale medica.
CP_1 Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l'
CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare il ricorrente affetto dalla patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, di origine professionale e produttiva di un grado di inabilità pari al 6%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione
CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate.
Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (Sindrome del tunnel carpale bilaterale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2 Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente).
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia CP_1 non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione, all.ti 2 e 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero dal 1978 al 2012 e dal 1.12.2012 al 31.05.2019, come operaio addetto alla manutenzione del verde dapprima presso la Comunità Montana di Guardea e Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e successivamente, presso l'Agenzia Forestale della Regione Umbria con analoghe mansioni, confermando le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste collega di parte ricorrente fino al 2016, ha Tes_1 dichiarato: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la Comunità Montana di Guardea, poi – e poi siamo Parte_2 Parte_3 passati insieme all'Agenzia Forestale della Regione Umbria. Io sono entrato nel 1991 ma il ricorrente già lavorava presso la Comunità Montana. Poi io sono andato in pensione nel 1.12.2016 mentre il ricorrente è rimasto ancora a lavorare”. In particolare, riguardo nell'utilizzo di strumenti vibranti, quali decespugliatore, motocoltivatore e motozappa per la gestione del verde e dell'attività frequente e ripetuta della potatura con forbici manuali per la gestione del vivaio, il teste ha dichiarato:
“Confermo le mansioni espletate dal ricorrente perché erano anche le mie, lavoravamo insieme ed anche l'uso dei veicoli indicati in capitolo. Confermo l'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti e mezzi meccanici come indicati in capitolo per lo svolgimento delle mansioni, erano gli stessi strumenti che usavo io. Confermo anche l'attività svolta sia da me che dal ricorrente nel vivaio sito in Amelia, via Nocicchia mi sembra di ricordare e qui ci occupavamo della potatura delle piante mediante le forbici che usavamo sempre manualmente. Confermo che la maggior parte del lavoro veniva svolto all'esterno, per il e comuni del comprensorio della Comunità montana Controparte_4 quali addetti entrambi alla manutenzione del verde”. Così come confermate dal teste le movimentazioni svolte dal ricorrente per l'utilizzo di strumenti vibranti, quali decespugliatore, motocoltivatore e motozappa per almeno metà del turno con le braccia sollevate rispetto al piano delle spalle ed in posture incongrue sfavorevoli: “confermo anche la posizione abituale per lo svolgimento delle mansioni come indicata, vale a dire con le braccia alzate ed occupate dallo strumento di lavoro, variabile a seconda del lavoro da svolgere (motosega, decespugliatore ecc …)”.
3 Infine, quanto all'orario di lavoro ha riferito: “Il ricorrente lavorava 7 ore al giorno dal martedì al venerdì, mentre il lunedì lavorava n.8 ore, liberi sabato e domenica” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23 gennaio 2025). Il secondo teste escusso, , collega di parte ricorrente dal 1978 ha Testimone_2 sostanzialmente reso dichiarazioni di analogo tenore e, in particolare, ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro prima alle dipendenze della Regione Umbria e poi siamo passati presso la Comunità Montana di Guardea, e poi siamo passati insieme all'Agenzia Forestale della Regione Umbria. Io sono entrato l'8 maggio 1978 mentre il ricorrente qualche giorno prima mi sembra il 2 maggio stesso anno .. stavamo insieme fino ad aprile 1981 nelle zone indicate in capitolo e poi al vivaio fino al pensionamento”. Il teste, riguardo la circostanza che l'attività svolta includeva la potatura e la guida di mezzi pesanti tra cui il trattore, l'utilizzo di vari strumenti vibranti, quali il decespugliatore, il motocoltivatore nonché la motozappa per la gestione del verde e, dell'impiego di forbici per la potatura ha precisato: “Confermo le mansioni espletate dal ricorrente perché in parte erano anche le mie, il ricorrente principalmente guidava i mezzi, mentre io no;
entrambi potavamo al vivaio le piante da frutto ed il ricorrente andava anche per le strade dei vari comuni della Comunità a potare gli alberi” Confermo l'utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti e mezzi meccanici come indicati in capitolo per lo svolgimento delle mansioni sia nel vivaio che fuori. Confermo anche l'attività svolta sia da me che dal ricorrente nel vivaio sito in Amelia, via Nocicchia qui ci occupavamo della potatura delle piante mediante le forbici che usavamo sempre manualmente…Confermo che il ricorrente lavorava anche fuori dal vivaio ma con altri colleghi perché io non andavo a lavorare fuori dal vivaio. Posso però dire che fuori si occupava della potatura degli alberi sia d'estate che d'inverno. Entrambi osservavamo l'orario di n.36 ore settimanali, liberi sabato e domenica” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 19 giugno 2025). Confermata dalle prove testimoniali la verosimile esposizione al rischio professionale quale conseguenza dello svolgimento dell'attività di operaio con mansioni di manutenzione del verde, potatura e trattorista, è stata disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della documentazione agli Persona_2 atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” spiegando che: “sotto il profilo fisiopatologico, è rappresentata da una sofferenza infiammatoria cronica del nervo mediano nel punto di passaggio all'interno del tunnel carpale per un progressivo processo di compressione del nervo mediano al canale del carpo. In particolare, esso è dovuto al fatto che il legamento trasverso del carpo si ispessisce e comprime il nervo mediano il quale, essendo il canale formato dalle ossa del carpo, viene schiacciato su di esse non trovando altra sede per sfuggire alla compressione. I disturbi che ne derivano sono di tipo motorio e sensitivo, essendo il mediano un nervo misto, caratterizzati da intorpidimento della sensibilità del 2° e 3° dito, dolori crampiformi, deficit di flessione delle dita e della forza di tale azione. Tale fenomeno compressivo può derivare da vari fattori quali ad esempio una lussazione di un osso del carpo, una sinovite da artrite reumatoide od altre malattie autoimmunitarie, un qualsiasi edema secondario ad altri traumi. Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che: Tale fenomeno compressivo può derivare da vari fattori quali ad esempio una lussazione di un osso del carpo, una sinovite da artrite reumatoide od altre malattie autoimmunitarie, un qualsiasi edema secondario
4 ad altri traumi. Nel caso della ricorrente non si sono riscontrati tali fattori ma soltanto il ripetersi protratto nel tempo di microtraumatismi reiterati dovuti ad una usura meccanica dell'articolazione del polso, da esposizione lavorativa. Nel caso del Pt_1 c'è il dato altamente significativo che l'assicurato ha svolto per circa 41 anni il lavoro di operaio agricolo, con uso costante di strumenti ed utensili che hanno sottoposto l'articolazione dei polsi ad una usura meccanica straordinaria ed a vibrazioni ripetute. Del resto, la tipologia dei rischi risulta chiaramente esplicitata nelle certificazioni del medico competente” (cfr. CTU in atti). Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente nell'arco della sua vita lavorativa, dopo aver esaminato le risultanze istruttorie quali la certificazione del medico competente e le dichiarazioni testimoniali, ha concluso ritenendo sussistente il rapporto di derivazione (con)causale tra le lavorazioni svolte dal ricorrente e la patologia denunciata. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo nella misura del 5% (cinque per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 163 “esiti neurologici di sindromi canalicolatri)(a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità fino a 7%”. Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse (ipoacusia neurosensoriale bilaterale e spondilodiscopatia del rachide), già accertate e riconosciute nella misura del 14%, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 18% (diciotto per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24/11/2020). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata Sindrome del tunnel carpale bilaterale, pari al 5% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse (percentuale del 14%), complessivamente pari al 18%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24/11/2020). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
5 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Sindrome del tunnel carpale bilaterale, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 5% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 18%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1 indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24/11/2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto. Lì, 18 dicembre 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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