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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 560/2023
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2023 promossa da:
(cod. fisc.: ), con domicilio eletto in Pomezia, Via Pontina Parte_1 C.F._1
Vecchia 6, presso l' avv. Monia Laghi (cod. fisc: ), che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura allegata
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro–tempore , con sede in Riccione, Via del CP_1
Commercio 14 (47838 – RN), (C.F. : (pec: rappresentato e P.IVA_1 Email_1 difeso dall'Avv. Antonio Gozza
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha dedotto che in data 16.03.2021 ha acquistato presso la concessionaria “ CP_1
sita in Riccione, Via del Commercio 14, il veicolo Volkswagen modello New Beetle Cabrio 1.9
[...]
TDI targato CG284ZN al prezzo di euro 6.000,00 comprensivo di passaggio di proprietà per euro
601,00 e trasporto per euro 200,00 come attestato dal relativo contratto di compravendita.
Il veicolo su richiesta della parte attrice veniva trasportato a mezzo bisarca e consegnato in data
26.03.2021 presso l'officina con sede in Pomezia, Via Pontina Vecchia km Controparte_2
33,000 (00071 – RM);
In data 26.03.2021 l'addetto dell'officina , a seguito di un controllo sul Controparte_2
mezzo acquistato, emetteva un preventivo di riparazione del veicolo, pari ad euro 2.553,66 al quale si aggiunge quello redatto dall'Autotappezzeria EUR in data 13.04.2021 riguardante la spesa necessaria pagina 2 di 5 alla riparazione della cappotta danneggiata quantificata in euro 1.800,00 più iva.
La concessionaria venditrice riferiva alla parte istante la possibilità di attivare una garanzia post vendita che si sarebbe occupata della gestione degli interventi da apportare al veicolo e l'istante, di conseguenza, comunicava alla venditrice la volontà di attivare la garanzia post vendita con la formula
“Easy” (doc. 06) inoltrando il preventivo redatto dalla alla società ” in CP_3 CP_4
qualità di società gestore della richiesta di garanzia post vendita;
Risulta documentato che in data 6.04.2021 l'istante inviava all' a mezzo pec, una lettera CP_1 di contestazione vizi con la quale chiedeva o il ritiro dell'auto da parte della concessionaria venditrice a fronte della restituzione da parte di quest'ultima di quanto pagato dall'istante per l'acquisto dell'auto oppure, in via alternativa, l'esborso da parte della concessionaria di quanto necessario alla riparazione del veicolo così come riportato nel preventivo di spesa redatto dalla . Controparte_2
La società comunicava all'istante l'autorizzazione per la richiesta di intervento in Controparte_5
garanzia per il veicolo in questione basandosi sul preventivo trasmesso riconoscendo, dunque, i vizi presenti sul veicolo e rendendosi disponibile al pagamento solo di alcuni componenti da sostituire e, nello specifico, i costi relativi al motorino alzacristalli, alla pompa lavacristalli, l'interruttore luci freno, il comando e due guide, oltre alla mano d'opera necessaria alla sostituzione dei ricambi per un importo complessivo pari ad euro 913, 93 iva inclusa a fronte di un preventivo di spesa pari ad euro 2553,66
Veniva richiesta la risoluzione del contratto alla società venditrice e la restituzione del prezzo.
Si è costituita la società che ha venduto l'autovettura eccependo da una parte la tardività della domanda di risoluzione in via principale atteso che la semplice missiva non avrebbe interrotto il diritto a richiedere la risoluzione e dall'altra il rigetto nel merito.
Orbene da una prima osservazione del contratto sottoscritto in data 16 Marzo 2021 è indicato che nel prezzo complessivo era ricompreso un controllo generale una garanzia 24 mesi la revisione in data 16 marzo 2021. Orbene il preventivo della concessionaria dove è stata portata l'automobile da solo non può ritenersi idoneo a ritenere il veicolo non conforme all'uso pattuito atteso che indica una serie di voci testualmente “FUNZIONE GUIDATA , 2,30 PREVENTIVO 1,00 Controparte_6
POMPA 0,70 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_8
0,20 0,40 CP_10 CP_11 CP_8 Controparte_12
RIMO o, 20 0,10 REGOLAZIONE CP_8 Controparte_13 CP_8 [...]
RIM o, 90 CARICATO 0,10 RIPARAZIONE INFILTRAZIONE CP_14 CP_8 CP_15
CAPOTE 2FUNI TENDITRICI SMONTATO E RIMONTATO 1,30 CAPOTE REGISTRATO 1,10
pagina 3 di 5 2RIVESTIMENTO COPERCHIO RIMO 0,90 CAPOTE CP_8 Controparte_16 CP_8
RIMO 0,30 COMANDO 8 1,00 INTERRUTTO 4 1,00 POMPA 4 1,00 MOT.ALZACR 8 1,00
COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 Parte_2
difficilmente riconducili da sole ad una inidoneità del veicolo quanto piuttosto ad una vetustà dello stesso compatibile con l'acquisto di un'autovettura acquistata usata.
Peraltro nell'ulteriore foglio peraltro neanche sottoscritto e relativo alla riparazione della cappotte evidentemente usurata è scritto testualmente “ A conferme intese intercorse ed in riferimento al lavoro di tappezzeria da VV.SS richiesto e meglio specificato come: Fornitura e montaggio di capote nera in Co tessuto Sonnenland di una New Beetle.Il costo è di 1.800.00 più iva.
Pertanto manca la prova dell'inidoneità del veicolo acquistato che non potrà evidentemente essere data con un preventivo di una autocarrozzeria e con un ulteriore preventivo peraltro non sottoscritto.
Anche le fotografie allegate da sole non dimostrano l'inidoneità del veicolo acquistato che si è stato trasportato a spese del venditore che ma che prima fu visionato.
Orbene la cappotte rotta non può certo ritenersi un vizio occulto alla luce della documentazione prodotta.
Del resto la parte convenuta si era comunque messa a disposizione per la riparazione di alcune parti per un costo complessivo di circa 900,00 e in quella sede si sarebbe ben potuto accertare l'eventualità degli altri vizi denunciati ma non dimostrati.
La domanda non può essere accolta sotto questo preliminare motivo assorbente rispetto a tutte le altre questioni sottoposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Antonio Gozza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda in quanto non provata.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Gozza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 24 Febbraio
2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Salucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 560/2023
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2023 promossa da:
(cod. fisc.: ), con domicilio eletto in Pomezia, Via Pontina Parte_1 C.F._1
Vecchia 6, presso l' avv. Monia Laghi (cod. fisc: ), che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura allegata
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro–tempore , con sede in Riccione, Via del CP_1
Commercio 14 (47838 – RN), (C.F. : (pec: rappresentato e P.IVA_1 Email_1 difeso dall'Avv. Antonio Gozza
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha dedotto che in data 16.03.2021 ha acquistato presso la concessionaria “ CP_1
sita in Riccione, Via del Commercio 14, il veicolo Volkswagen modello New Beetle Cabrio 1.9
[...]
TDI targato CG284ZN al prezzo di euro 6.000,00 comprensivo di passaggio di proprietà per euro
601,00 e trasporto per euro 200,00 come attestato dal relativo contratto di compravendita.
Il veicolo su richiesta della parte attrice veniva trasportato a mezzo bisarca e consegnato in data
26.03.2021 presso l'officina con sede in Pomezia, Via Pontina Vecchia km Controparte_2
33,000 (00071 – RM);
In data 26.03.2021 l'addetto dell'officina , a seguito di un controllo sul Controparte_2
mezzo acquistato, emetteva un preventivo di riparazione del veicolo, pari ad euro 2.553,66 al quale si aggiunge quello redatto dall'Autotappezzeria EUR in data 13.04.2021 riguardante la spesa necessaria pagina 2 di 5 alla riparazione della cappotta danneggiata quantificata in euro 1.800,00 più iva.
La concessionaria venditrice riferiva alla parte istante la possibilità di attivare una garanzia post vendita che si sarebbe occupata della gestione degli interventi da apportare al veicolo e l'istante, di conseguenza, comunicava alla venditrice la volontà di attivare la garanzia post vendita con la formula
“Easy” (doc. 06) inoltrando il preventivo redatto dalla alla società ” in CP_3 CP_4
qualità di società gestore della richiesta di garanzia post vendita;
Risulta documentato che in data 6.04.2021 l'istante inviava all' a mezzo pec, una lettera CP_1 di contestazione vizi con la quale chiedeva o il ritiro dell'auto da parte della concessionaria venditrice a fronte della restituzione da parte di quest'ultima di quanto pagato dall'istante per l'acquisto dell'auto oppure, in via alternativa, l'esborso da parte della concessionaria di quanto necessario alla riparazione del veicolo così come riportato nel preventivo di spesa redatto dalla . Controparte_2
La società comunicava all'istante l'autorizzazione per la richiesta di intervento in Controparte_5
garanzia per il veicolo in questione basandosi sul preventivo trasmesso riconoscendo, dunque, i vizi presenti sul veicolo e rendendosi disponibile al pagamento solo di alcuni componenti da sostituire e, nello specifico, i costi relativi al motorino alzacristalli, alla pompa lavacristalli, l'interruttore luci freno, il comando e due guide, oltre alla mano d'opera necessaria alla sostituzione dei ricambi per un importo complessivo pari ad euro 913, 93 iva inclusa a fronte di un preventivo di spesa pari ad euro 2553,66
Veniva richiesta la risoluzione del contratto alla società venditrice e la restituzione del prezzo.
Si è costituita la società che ha venduto l'autovettura eccependo da una parte la tardività della domanda di risoluzione in via principale atteso che la semplice missiva non avrebbe interrotto il diritto a richiedere la risoluzione e dall'altra il rigetto nel merito.
Orbene da una prima osservazione del contratto sottoscritto in data 16 Marzo 2021 è indicato che nel prezzo complessivo era ricompreso un controllo generale una garanzia 24 mesi la revisione in data 16 marzo 2021. Orbene il preventivo della concessionaria dove è stata portata l'automobile da solo non può ritenersi idoneo a ritenere il veicolo non conforme all'uso pattuito atteso che indica una serie di voci testualmente “FUNZIONE GUIDATA , 2,30 PREVENTIVO 1,00 Controparte_6
POMPA 0,70 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_8
0,20 0,40 CP_10 CP_11 CP_8 Controparte_12
RIMO o, 20 0,10 REGOLAZIONE CP_8 Controparte_13 CP_8 [...]
RIM o, 90 CARICATO 0,10 RIPARAZIONE INFILTRAZIONE CP_14 CP_8 CP_15
CAPOTE 2FUNI TENDITRICI SMONTATO E RIMONTATO 1,30 CAPOTE REGISTRATO 1,10
pagina 3 di 5 2RIVESTIMENTO COPERCHIO RIMO 0,90 CAPOTE CP_8 Controparte_16 CP_8
RIMO 0,30 COMANDO 8 1,00 INTERRUTTO 4 1,00 POMPA 4 1,00 MOT.ALZACR 8 1,00
COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 COPERTURA 8 1,00 Parte_2
difficilmente riconducili da sole ad una inidoneità del veicolo quanto piuttosto ad una vetustà dello stesso compatibile con l'acquisto di un'autovettura acquistata usata.
Peraltro nell'ulteriore foglio peraltro neanche sottoscritto e relativo alla riparazione della cappotte evidentemente usurata è scritto testualmente “ A conferme intese intercorse ed in riferimento al lavoro di tappezzeria da VV.SS richiesto e meglio specificato come: Fornitura e montaggio di capote nera in Co tessuto Sonnenland di una New Beetle.Il costo è di 1.800.00 più iva.
Pertanto manca la prova dell'inidoneità del veicolo acquistato che non potrà evidentemente essere data con un preventivo di una autocarrozzeria e con un ulteriore preventivo peraltro non sottoscritto.
Anche le fotografie allegate da sole non dimostrano l'inidoneità del veicolo acquistato che si è stato trasportato a spese del venditore che ma che prima fu visionato.
Orbene la cappotte rotta non può certo ritenersi un vizio occulto alla luce della documentazione prodotta.
Del resto la parte convenuta si era comunque messa a disposizione per la riparazione di alcune parti per un costo complessivo di circa 900,00 e in quella sede si sarebbe ben potuto accertare l'eventualità degli altri vizi denunciati ma non dimostrati.
La domanda non può essere accolta sotto questo preliminare motivo assorbente rispetto a tutte le altre questioni sottoposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Antonio Gozza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda in quanto non provata.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Gozza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 24 Febbraio
2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Salucci
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