Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 2
Nel giudizio di corte d'assise l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, sicché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, segnando solo la chiusura del dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata alla camera di consiglio dei giudici aggiunti.
Non è causa di nullità del provvedimento del giudice (nella specie, ordinanza del tribunale della libertà) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 13.07.1999
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.4974
3.Dott. ROSSI BRUNO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MOCALI PIERO " N.16279/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC MA n. il 14.07.1958
avverso ordinanza del 26.01.1999 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Muza che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 26.1.1999, il Tribunale di Taranto respingeva l'appello presentato nell'interesse di RI NU avverso il provvedimento in data 18.12.198 con cui la Corte di Assise di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere nel corso del giudizio nel confronti del RI e di altre ottantasei persone, imputate, tra l'altro, di delitti di criminalità organizzata ex art.407, comma 2 c.p.p.- Dopo avere disatteso le eccezioni di rito dedotte dalla difesa dell'imputato e avere ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla disposizione di cui all'art. 304, comma 2 c.p.p., il tribunale rilevava che non aveva pregio la deduzione relativa alla mancata inclusione dei delitti contestati al RI, previsti dalla l.685/75, nel secondo comma dell'art. 407, potendo la sospensione disporsi anche se a taluni imputati non siano stati contestati delitti di criminalità organizzata;
che non era conferente il richiamo ai rapporti tra la disposizione ex art. 304, comma 2 e la disposizione ex art. 297, comma 4, riguardante il congelamento ope legis dei termini nei giorni di udienza e in quelli di deliberazione della decisione;
che il provvedimento di sospensione trovava giustificazione, ai sensi dell'art. 304, comma 2^ c.p.p., nella particolare complessità del dibattimento dipendente dal numero degli imputati, dalla molteplicità delle imputazioni, dalle articolate posizioni individuali, dalle svariate richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dall'esigenza di un'ampia ed approfondita discussione finale delle parti pubbliche e private. Infine, il tribunale osservava che non avevano fondamento le censure formulate in relazione ai tempi occorsi per il deposito della sentenza di primo grado e per l'emissione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, nonché alla fissazione dell'udienza e all'ampiezza dei successivi rinvii.
2. - Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando l'illegittimità dell'ordinanza con una serie di motivi ampiamente e dettagliatamente sviluppati, il cui contenuto è sintetizzabile nei seguenti termini: a) violazione dell'art. 178 lett. a) c.p.p. per non avere riconosciuto la nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare perché deliberata dalla Corte di Assise di Appello illegittimamente composta con la partecipazione anche dei giudici popolari supplenti, come risulta dal verbale di udienza;
b) abnormità della richiesta avanzata dal Procuratore Generale su sollecitazione del Presidente della Corte, in palese contrasto col principio della terzietà del giudice;
c) incompletezza dell'ordinanza per l'omessa indicazione nel dispositivo della ritenuta manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dedotte dal difensore dell'imputato; d) invece, dette questioni avrebbero dovuto essere condivise dal tribunale, che avrebbe dovuto rimetterne l'esame alla Corte costituzionale in riferimento all'eccesso di delega e alla violazione delle convenzioni internazionali richiamate dall'art. 2 della legge delega;
e) erroneamente è stata disconosciuta l'insussistenza delle condizioni prescritte per la sospensione, senza tenere conto dell'ingiustificata ampiezza dei rinvii, nonché del tempo occorso per la fissazione della trattazione del processo in grado di appello, e adducendo a base del provvedimento sospensivo circostanze inidonee ad integrare la complessità del dibattimento.
Con note difensive del 15.6.1999 veniva dedotto, in relazione al primo motivo di ricorso, che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione avevano affermato il principio per cui ai fini della identificazione dei giudici che hanno effettivamente partecipato alla deliberazione occorre avere riguardo al verbale di udienza e non all'intestazione della sentenza.
3. - Nell'ordine logico, deve esaminarsi, in via prioritaria, il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la nullità ex art. 178 lett. a) c.p.p. dell'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello
ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare, dovendo considerarsi deliberata, ad avviso del ricorrente, anche con la partecipazione dei giudici supplenti.
La censura manca di qualsiasi fondamento giuridico. Invero, considerato che il ricorrente ha addotto a base della doglianza il contenuto del verbale dell'udienza dibattimentale in data 18.12.1998 dal quale risulta che: "...A questo punto, alle ore 12,30, la Corte si riserva sulle richieste ed eccezioni sopra avanzate, entrando in camera di consiglio...La Corte n'entra in aula alle ore 18,25 e dà lettura della ordinanza che si allega al presente verbale", deve porsi in risalto che detta annotazione non offre il benché minimo appiglio per sostenere che la decisione relativa alla sospensione sia stata adottata anche con il concorso dei giudici supplenti, onde costituisce una vera e propria illazione, priva di qualsiasi riscontro documentale, il presupposto da cui muove il ricorrente per eccepire, al sensi dell'art. 33, comma 1 e 178 lett. a) c.p.p., la nullità assoluta dell'ordinanza per violazione delle norme concernenti il numero dei giudici necessario per costituire i collegi.
D'altro canto, anche a volere ritenere che i giudici supplenti fossero presenti in camera di consiglio al momento della deliberazione dell'ordinanza, la circostanza - oltre a non giustificare, in alcun modo, la conclusione della loro partecipazione alla deliberazione risulterebbe comunque non producente ai fini della invalidità del provvedimento. Infatti, in una fattispecie identica a quella in esame, questa Corte ha recentemente stabilito che nel giudizio di corte di assise l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti alla chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, sì rendano permanentemente disponibili a sostituire, al bisogno, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, ditalché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, come è confermato dalla disposizione di cui all'art.26, comma 2 della l. 10.4.1951, n. 287, che, stabilendo che i giudici popolari non possono essere sostituiti dopo la chiusura del dibattimento, segna l'invalicabile limite al di là del quale è inibita, la presenza partecipata dei giudici aggiunti (Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1998, Ripa). Tale principio, risultante dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere senz'altro ribadito, in quanto le pur diffuse e ridondanti argomentazioni del ricorrente postulano una premessa (la partecipazione dei giudici supplenti alla deliberazione dell'ordinanza) in nessun modo convalidata dal contenuto del verbale di udienza e - quanto alla presenza degli stessi in camera di consiglio - non offrono alcun elemento idoneo a giustificare una deviazione dall'indicato indirizzo interpretativo. 4. - È del tutto privo di pregio il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale è stata denunciata la nullità del provvedimento di sospensione per violazione del principio della terzietà del giudice e delle norme relative all'iniziativa del pubblico ministero, per l'ovvia ragione che l'intervento del presidente del collegio, all'inizio dell'udienza del 18.12.1998, non può essere inteso quale sovrapposizione del giudice nel compimento di atti di esclusiva pertinenza della pubblica accusa, dovendo, al contrario, ritenersi che il presidente non abbia fatto altro che riassumere le questioni ancora da trattare in relazione al precedente sviluppo del dibattimento, sicché la richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, rinnovata dopo la precisazione fatta dal presidente del collegio, è stata giustamente considerata come autonoma ed esclusiva determinazione del pubblico ministero. 5. - Deve essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso in quanto nessuna norma sancisce l'invalidità del provvedimento in relazione alla mancanza nel dispositivo della dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale allorquando questa sia stata esaminata nella motivazione ed ivi siano state esposte le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di non dovere rimettere la questione al vaglio della Corte costituzionale. Ne consegue che, stante il principio di tassatività delle nullità stabilito dall'art. 177 c.p.p., l'omissione indicata dal ricorrente corrisponde ad una mera irregolarità che resta priva di incidenza invalidante sul contenuto strutturale e funzionale dell'ordinanza.
6. - Mancano di pregio i rilievi critici mossi contro l'ordinanza impugnata per contestare la ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.304, comma 2 c.p.p.-
In proposito va rilevato che la decisione con cui il Tribunale di Taranto ha considerato palesemente inconsistenti i dubbi di incostituzionalità della disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare appare del tutto ineccepibile e meritevole di conferma, in quanto le ragioni della pronuncia risultano pienamente rispondenti all'esatta analisi ricostruttiva della normativa ex art.304, comma 2 c.p.p., vagliata alla luce dei principi sanciti dalla
Carta fondamentale. La questione di legittimità costituzionale della disposizione de qua è stata dichiarata manifestamente infondata, una prima volta, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno escluso la configurabilità di un contrasto con l'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con l. 4.8.1955, n. 848, e hanno negato la violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, precisando che la disciplina della sospensione risulta altresì compatibile con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost. (Cass., Sez. Un., 1^ ottobre 1991, Alleruzzo ed altri). Identiche posizioni sono state successivamente ribadite, punto per punto, dalle stesse Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Puglia) e dalla Corte costituzionale, che ha posto in luce l'aderenza della disciplina ex art. 304, comma 2 c.p.p. alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 (Corte cost., 15 luglio 1997, n. 238). Nel condividere tale uniforme ed autorevole indirizzo giurisprudenziale, questa Corte deve, dunque, disattendere le censure formulate dal ricorrente, il quale ha riproposto i medesimi argomenti già ritenuti manifestamente infondati, senza addurre nuove e più convincenti prospettazioni che possano rendere plausibili i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 304, comma 2 c.p.p.- 7. - È infondato anche il quinto motivo di gravame a mezzo del quale sono state dedotte violazione di legge ed illogicità manifesta della motivazione nell'accertamento della particolare complessità del dibattimento, con la precisazione che l'illegittimità dei provvedimento sospensivo risulterebbe dimostrata anche dalla non giustificata ampiezza dei tempi occorsi per la fissazione del giudizio di appello e dei rinvii delle udienze.
Nell'ordinanza impugnata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è stata giustificata sulla base di una specifica situazione processuale risultante da concreti elementi obiettivi direttamente incidenti sulla durata e sulla complessità del dibattimento, che si svolge nei confronti di ottantasette imputati e ha ad oggetto molteplici imputazioni, compresi i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché ben ventisette omicidi volontari e quattro tentati omicidi. Pertanto, le linee argomentative del provvedimento devono considerarsi congruenti sul piano logico e rispondenti ad una corretta lettura della disposizione di cui all'art. 304, comma 2 c.p.p., essendo stati valorizzati precisi ed inequivoci parametri indicativi della particolare complessità del dibattimento relativo a gravissimi fatti di criminalità organizzata (cfr. Cass., Sez. II, 20 maggio 1997, Acri), ditalché la valutazione dei giudici di merito resta insindacabile nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale di Taranto ha dato una risposta plausibile ed appagante anche alle censure attinenti al tempi intercorsi tra l'esito del dibattimento di primo grado e la fissazione del dibattimento di appello, rilevando che l'eccezionale complessità del processo costituisce adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo nel deposito della sentenza di primo grado e della fissazione della data di apertura, del giudizio di secondo grado, essendo indispensabile l'espletamento di una ingente mole di attività di cancelleria, tra le quali le notifiche degli avvisi di deposito della sentenza e dei decreti di citazione ai numerosi imputati e ai rispettivi difensori: ond'è che, tenuto anche conto che i successivi rinvii risultano contenuti in ambiti cronologici del tutto adeguati, le doglianze del ricorrente devono considerarsi prive di base. In conclusione, essendo infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria Provvederà all'adempimento previsto dall'art. 23 della l. 332/95.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 l. 332/95. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999