Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4974
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

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Nel giudizio di corte d'assise l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, sicché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, segnando solo la chiusura del dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata alla camera di consiglio dei giudici aggiunti.

Non è causa di nullità del provvedimento del giudice (nella specie, ordinanza del tribunale della libertà) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 4974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4974
    Data del deposito : 13 luglio 1999

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