Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma primo, del D.L. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, in virtù di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost. (sent. n. 434 del 2002), non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Scheda sintetica Con il termine amianto (dal greco “incorruttibile”) vengono definiti diversi minerali di natura fibrosa, particolarmente resistenti alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale), fino all'introduzione degli attuali divieti legislativi. I manufatti in amianto venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo. In ambito scientifico, la pericolosità per la salute delle polveri d'amianto che si disperdevano nell'ambiente di lavoro, a causa dell'usura dei materiali e delle elevate …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO CA, RE DO, MP DO, LI IS E NON DA, LI IN, I elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 68/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/05/00 R.G.N. 93/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per estinzione per i primi quattro ricorrenti, rigetto del ricorso per il quinto ricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 22 maggio 2000, ha rigettato la domanda proposta da OR NC, IV ND, PE ND, AO SA (e non ID) e LL NA nei confronti dell'INPS per ottenere la rivalutazione del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, sul rilievo che gli appellati, già dipendenti della società Breda Ferroviaria di Pistoia, avevano cessato di lavorare in anni anteriori alla entrata in vigore della legge suddetta, usufruendo successivamente del trattamento pensionistico. Contro questa sentenza le parti private hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Successivamente i ricorrenti, ad eccezione di LL NA, hanno depositato un "atto di rinuncia all'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388". MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso - denunciandosi violazione e/o errata applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni - si assume l'erroneità della distinzione, fatta propria dalla sentenza impugnata, tra lavoratori pensionati e lavoratori in servizio, poiché la norma ha inteso accordare a tutti coloro che siano stati esposti all'amianto per il previsto periodo di tempo un'indennità di carattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi a causa di tale esposizione. Con il secondo motivo si sostiene che, nel senso limitativo inteso dal Tribunale, la norma sarebbe incostituzionale, segnatamente per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.. Osserva la Corte che l'esame del ricorso proposto da OR NC, IV ND, PE ND e AO SA è precluso per l'avvenuto deposito dell'atto, ritualmente notificato all'INPS, col quale i menzionati ricorrenti hanno dichiarato di "rinunciare all'azione giudiziaria", ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Detta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati".
In applicazione di tale norma deve, dunque, dichiararsi estinto il giudizio tra i ricorrenti medesimi e l'INPS, con compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo, secondo la regola nella stessa (norma) contenuta.
Il ricorso di LL NA, invece, è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Nelle numerose pronunce di questa Corte che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e tenendo conto del disposto del ripetuto art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000, si sono occupate (anche) della questione controversa
(vedi, per tutte:
Cass. 3 aprile 2001 n. 4913, 19 aprile 2001 n. 5764, 7 novembre 2001 n. 13786, 27 febbraio 2002 n. 2926, 12 luglio 2002 n. 10185, le cui argomentate motivazioni si intendono qui riportate e condivise), la norma dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche è stata interpretata in termini riassumibili nel seguente principio di diritto.
"La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4
agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), siano già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta - sempre che sussistano, nei singoli casi, i requisiti prescritti dalla disposizione citata, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e al rischio morbigeno, da intendersi quest'ultimo come rischio effettivo di contrarre le malattie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare, a causa della la sua presenza nell'ambiente di lavoro in quantità superiori ai valori limite di cui al d. lvo 15 agosto 1991 n. 277, come modificati dall'art. 3 della stessa legge n.257/9 - ai soggetti che, a quella medesima data, prestino ancora attività di lavoro dipendente, o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità". In definitiva, quindi, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione dell'art. 13, comma 8, sono quelle nelle quali l'interessato, alla data del 28 aprile 1992 abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito (con decorrenza anteriore) il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia) "fisiologicamente" collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali - sempre a quella data - fruisca di una pensione di inabilità, stante la incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art. 2, comma 5, della legge n. 222 del 1984), con un'attività lavorativa retribuita.
Per converso, il beneficio va riconosciuto - nella ricorrenza dei requisiti prescritti dal ripetuto art. 13, comma 8 - ai lavoratori che siano stati collocati in quiescenza con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92, ancorché abbiano maturato prima di tale data, e senza l'applicazione del beneficio di cui si tratta, i requisiti di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, trovando l'anzidetta regola giustificazione nel principio generale secondo cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto;
si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall'applicazione della legge.
La riferita interpretazione - nella parte in cui considera esclusi dal beneficio i soggetti già fruenti della pensione di anzianità o di vecchiaia al momento di entrata in vigore della legge n. 257/92 e vi ricomprende, viceversa, coloro che abbiano conseguito il relativo diritto con decorrenza successiva, pur avendone già da prima maturato i requisiti contributivi - è stata, da ultimo, ritenuta conforme ai principi degli artt. 3 e 38 Cost. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 434 del 31 ottobre 2002, che ha ritenuto non fondata la relativa questione, sottolineando come funzione preminente della concessa rivalutazione contributiva sia quella di agevolare il conseguimento del diritto alla pensione (così da doverne ritenere esclusi i lavoratori già collocati in quiescenza) ed osservando, sotto altro profilo, che la diversità delle date di decorrenza del pensionamento giustifica il diverso trattamento praticato, trattandosi di criterio la cui piena corrispondenza ai principi generali regolatori della materia ".. porta a concludere che il legislatore ha esercitato non irragionevolmente la discrezionalità che gli compete nella scelta delle modalità di configurazione dei trattamenti che - come la rivalutazione contributiva in oggetto - abbiano carattere eccezionale". Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non lascia intendere con chiarezza se la ricorrente LL sia stata collocata in quiescenza con decorrenza anteriore o successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92. La verifica di questo indispensabile elemento di fatto, unitamente a quella (da effettuare ovviamente solo nel secondo caso) della ricorrenza in concreto degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 13, comma 8 per l'acquisizione del beneficio in oggetto dovrà essere compiuta da altro giudice di merito, al quale la causa, previa cassazione sul punto della impugnata sentenza, va rinviata.
Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Bologna, provvedere anche al regolamento delle spese di lite tra la LL e l'INPS.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio nei confronti di OR NC, IV ND, PE ND e AO SA e compensa le spese dell'intero processo tra i predetti e l'INPS. Accoglie per quanto di ragione il ricorso di LL NA;
cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003