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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2875/2018 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] e residente a[...], Parte_1 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Colombo n.5, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 14/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2011 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 15/05/2018 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
La causa istruita documentalmente e con l'escussione del teste, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Non sussistono problemi di procedibilità del ricorso, non avendo l' sollevato alcuna eccezione.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate in ricorso. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso il teste escusso e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, il teste escusso, senza apparente contraddizione, ha confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, il teste ha reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Consorzio PAC, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Ha altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per CP_ n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, va rilevato che in situazione analoga, si è recentemente pronunziata la stessa sezione con altro giudicante, Dr. Arena, con la sentenza n.964/2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2011, e per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Consorzio PAC, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 02/07/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/07/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2875/2018 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] e residente a[...], Parte_1 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Colombo n.5, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 14/09/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2011 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 15/05/2018 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
La causa istruita documentalmente e con l'escussione del teste, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Non sussistono problemi di procedibilità del ricorso, non avendo l' sollevato alcuna eccezione.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate in ricorso. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso il teste escusso e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, il teste escusso, senza apparente contraddizione, ha confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, il teste ha reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Consorzio PAC, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Ha altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per CP_ n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, va rilevato che in situazione analoga, si è recentemente pronunziata la stessa sezione con altro giudicante, Dr. Arena, con la sentenza n.964/2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2011, e per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Consorzio PAC, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 02/07/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia