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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2283/2022 del Ruolo Generale promossa da:
CO DO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gigli;
ATTORE contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Gussoni;
CONVENUTA nonché contro
NA CO (c.f. [...]), IC LI (c.f.
[...]) e TI LI (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Davide Toscani;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“A) ove occorra, ritenere il conducente del veicolo del veicolo Lancia targato CF 706 GF unico responsabile del sinistro di cui sopra e per effetto;
B) condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 60.080,00 (Percentuale di invalidità permanente 15%, Punto danno biologico € 2.763,15, Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58, Punto danno non patrimoniale € 3.619,73, Punto base I.T.T. € 99,00, Giorni di invalidità temporanea totale 7, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100, Danno biologico risarcibile € 29.842,00, Danno non patrimoniale risarcibile € 39.093,00, Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 52.223,00, Invalidità temporanea totale € 693,00, Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.455,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.475,00, Totale danno biologico temporaneo € 7.623,00, Spese mediche € 234,00, Totale € 46.950,00, Totale con personalizzazione massima € 60.080,00), o altra somma che si riterrà di giustizia, tenute presenti le risultanze processuali, a cui vanno detratti gli acconti ricevuti, oltre interessi legali dalla data della domanda
pagina 1 di 6 all'effettivo soddisfo;
C) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e distrazione delle sole competenze in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvezze illimitate”.
Per la parte convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.:
“Confida UNIPOLSAI che il Tribunale vorrà come segue
GIUDICARE
RESPINGERE la domanda dell'attore volta ad ottenere un risarcimento di €. 58.129,00 in aggiunta agli €. 1.956,00 che ha riconosciuto essergli stati già versati ANTE LITEM da UNIPOLSAI, perché destituita di fondamento ed errata.
RICONOSCERE all'attore solo il residuo importo risarcitorio di €. 3.828,79 in aggiunta agli €. 4.198,50 già versati ANTE LITEM da UNIPOLSAI.
COMPENSARE totalmente le spese di lite. PORRE a carico delle parti al 50% le spese per la CTU medico legale”.
Per le parti convenute ON CO, MO VA e ZI VA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate;
In via subordinata:
- in caso di condanna, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa di parte attrice, accertare e dichiarare tenuta per i fatti ed i titoli di cui in premessa la Unipolsai Assicurazioni S.p.A.,
a garantire e manlevare i signori CO ON, VA MO e VA ZI da ogni e qualsiasi pregiudizio possa derivare dalle domande di parte attrice e, per l'effetto, condannarla a rifondere tutto quanto i medesimi dovessero essere tenuti a pagare all'attore per capitale, interessi e spese”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NI DO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la società UnipolSai S.p.A. e ON CO, esponendo che, in data
29.10.2020, stava percorrendo la via Gozzano in territorio del Comune di Busto Arsizio a bordo del ciclomotore marca Malaguti targato X855HC quando, una volta giunto all'altezza dell'intersezione con la via del Roccolo, veniva investito dall'autovettura marca Lancia targata CF706GE, il cui conducente ometteva di concedere la prescritta precedenza.
L'attore riferiva che, a seguito delle lesioni riportate alla zona lombare ed all'arto superiore sinistro, che ne avevano reso necessario il ricovero temporaneo presso l'Unità di Pronto Soccorso della clinica
Humanitas Mater Domini di Castellanza, UnipolSai S.p.A., società presso la quale il motoveicolo di proprietà del DO era assicurato per la responsabilità civile, aveva risarcito solo parzialmente il pregiudizio dallo stesso sofferto. Pertanto, egli domandava la condanna in via solidale della compagnia assicurativa e di ON CO, proprietaria dell'autovettura investitrice, a pagare complessivamente € 60.800,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, importo comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo e della personalizzazione in aumento.
pagina 2 di 6 UnipolSai S.p.A. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 13.09.2022, con la quale non contestava la ricostruzione del sinistro sostenuta dal DO, limitandosi a confutare la stima dei danni fisici lamentati da quest'ultimo ed affermando che l'importo di € 4.198,50 a suo tempo erogato dalla compagnia assicurativa doveva ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese avversarie, in base alle tabelle vigenti in materia di lesioni micropermanenti. La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
A seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il 14.04.2023 con modalità a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che l'autovettura responsabile della collisione risultava formalmente cointestata, oltre che alla convenuta ON CO, a MO VA ed a ZI VA, quest'ultimo anche conducente della stessa al momento dell'evento dannoso, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi e rinviava la causa all'udienza del 18.10.2023.
ON CO, MO VA e ZI VA si costituivano con unica comparsa di risposta depositata il 30.06.2023, contestando quanto dedotto da parte attrice, aderendo alle conclusioni formulate da UnipolSai S.p.A. e chiedendo in principalità il rigetto delle domande formulate dalla difesa del DO e, in via subordinata, di essere garantiti e tenuti indenni dalla compagnia assicurativa di quanto eventualmente tenuti a versare al danneggiato.
All'udienza del 18.10.2023 il Giudice concedeva i termini istruttori richiesti dalle parti, le quali depositavano le rispettive memorie. La causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti nonché a mezzo di c.t.u. medico legale disposta sulla persona dell'attore e, quindi, veniva rinviata al 24.09.2024 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*** *** ***
La ricostruzione dei fatti sostenuta da parte attrice può dirsi definitivamente accertata alla luce del contegno processuale assunto da tutte le parti convenute, le quali, sin dai primi atti difensivi e, poi, durante l'intero sviluppo del procedimento, non contestavano la dinamica del sinistro affermata da NI DO nell'atto di citazione. Dati per cristallizzati ed assodati i fatti costitutivi della domanda, in applicazione del principio di non contestazione enunciato dall'art. 115 c.p.c. deve, pertanto, definitivamente affermarsi la responsabilità solidale di ON CO, MO VA e ZI VA per i danni sofferti dall'attore a seguito dell'impatto, quali comproprietari e conducente (quanto a ZI VA) dell'autovettura investitrice, nonché la sussistenza in capo ad
UnipolSai S.p.A. dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attore stesso, in quanto soggetto con il quale egli aveva stipulato il contratto di assicurazione relativo al proprio motoveicolo marca Malaguti targato X855HC, in conformità all'art. 149 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Vertendosi, infatti, in ipotesi di azione esercitata nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, secondo il meccanismo del cd. indennizzo diretto, occorre innanzitutto ricordare che l'azione diretta di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non trova fonte nel contratto assicurativo, ma nella legge, che la riconnette al verificarsi del sinistro, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso: la posizione contrattuale del danneggiato medesimo verso la propria assicurazione riveste, quindi, soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 del succitato Codice e dal D.P.R. n. 254 del 2006 segna un accollo ex lege a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul soggetto civilmente responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo.
pagina 3 di 6 Svolte tali premesse, va ribadito che UnipolSai S.p.A. contestava unicamente la quantificazione del risarcimento dovuto a NI DO, affermando di averlo già integralmente ristorato attraverso i pagamenti effettuati in sede stragiudiziale nelle more del presente procedimento. Per contro, l'attore allegava di aver subito un danno non patrimoniale maggiore, quantificato in € 60.800,00, sulla base di perizia medico legale di parte prodotta in giudizio.
Occorre, pertanto, procedere con l'individuazione del danno non patrimoniale effettivamente subito dall'attore e provvedere alla sua liquidazione.
A tale riguardo, si condividono integralmente le conclusioni rassegnate nell'elaborato tecnico depositato in data 25.06.2024 dalla c.t.u. dr.ssa Cinzia Bottarini, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente esame della persona dell'attore e della documentazione medica prodotta, oltre che per essere esaurienti, puntualmente motivate, coerenti e scevre da vizi logici. La c.t.u., dunque, stimava il danno biologico permanente, rappresentato dalle menomazioni patite dal DO all'arto superiore sinistro, in misura del 5% in riferimento ai comuni barèmes utilizzati per la valutazione del danno biologico in ambito di responsabilità civile, mentre l'entità dell'inabilità temporanea parziale era quantificata in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% ed in giorni 25 (venticinque) al 25%.
In punto liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di matrice giurisprudenziale: pertanto, esso viene ora ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno biologico, costituente una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139, comma 2, del D.lgs.
07.09.2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di questi ultimi. Esso deve perciò liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui al richiamato art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (come da ultimo aggiornati con d.m. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) trattandosi di sinistro stradale verificatosi tra veicoli a motore con produzione di lesioni micropermanenti: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 15.06.2022, n. 19229.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata come segue, sulla scorta dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, avuto riguardo al valore di stima di 5 punti percentuali riconosciuti dalla c.t.u.:
A) Danno biologico permanente al 5%:
Età della persona danneggiata al momento dell'evento dannoso: ............................................. 57 anni
Percentuale di invalidità permanente: ............................................................................................... 5%
Valore monetario del danno biologico permanente: ............................................................. € 5.435,13
B) Danno biologico temporaneo (indennità diaria per ogni giorno di inabilità assoluta €
55,24): danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,75 x 30): ..... € 1.242,90 danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,50 x 30): ........ € 828,60 danno biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 25 (venticinque) (€ 55,24 x 0,25 x 25):€ 345,25
Totale danno biologico temporaneo:.................................................................................... € 2.416,75 pagina 4 di 6 Totale danno biologico (A + B): .......................................................................................... € 7.851,88.
Il risarcimento spettante all'attore NI DO per il danno arrecato alla sua sfera dinamico- relazionale ammonta, pertanto, a € 7.851,88 (voce A + voce B). Viceversa, non può riconoscersi al danneggiato alcunché in termini di danno morale, inteso quale autonoma componente del danno non patrimoniale afferente alla sofferenza soggettiva conseguente all'illecito. È noto, infatti, che, benché il danno morale così delineato sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve comunque essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi liquidatori basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.01.2016, n.
339). Orbene, nel caso in esame NI DO nulla allegava, né provava, in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi di tale voce di danno, precludendo al Giudice di procedere ad indagini al riguardo ed alla susseguente liquidazione.
Considerazioni pressoché identiche valgono in relazione alla riduzione della capacità lavorativa sofferta dall'attore ed alla personalizzazione in aumento della liquidazione del danno biologico.
Quanto alla prima, l'attore si limitava a richiamare assai genericamente la propria perizia medico legale di parte, laddove il consulente dr. Filomeno affermava il certo nocumento a carico della sfera specifica lavorativa di NI DO di medio/alta rilevanza, senza tuttavia offrirne almeno una stima di massima. Assume, comunque, rilievo decisivo quanto osservato dalla dr.ssa Cinzia Bottarini nella c.t.u., ovvero che il DO stesso, nel corso dell'esame peritale (all'epoca del quale prestava attività lavorativa come operaio edile) riferiva alla consulente circa il «[…] giudizio di idoneità alla mansione espresso dal medico competente senza limitazioni […]» (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
Quanto all'invocata personalizzazione in aumento della liquidazione del danno non patrimoniale, difettano i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'attore non allegava, né provava, il ricorrere della benché minima circostanza di fatto idonea a giustificarne il riconoscimento, venendo in tal modo meno all'onere di allegazione e di prova a suo carico. Su punto, infatti, va opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna 'personalizzazione' in aumento» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 09.12.2024, n. 31681. In senso conforme, Cass. Civ., Sez.
VI-III, Ordinanza 04- 03-2021, n. 5865).
In conseguenza delle superiori considerazioni, il risarcimento dovuto all'attore ad integrale ristoro del danno non patrimoniale subito deve essere quantificato in € 7.851,88, importo dal quale deve essere dedotta la somma di € 4.198,50 che UnipolSai S.p.A. dava prova di avere già erogato al DO a ristoro del danno alla salute (si vedano i documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo della società convenuta). Il credito residuo a favore dell'attore deve essere, pertanto, così calcolato: € 7.851,88, importo da devalutare alla data di consolidamento dei postumi e, quindi, da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna, previa detrazione degli acconti di € 1.956,00 versato il 9.6.2021 e di € 2.242,50 versato il 26.3.2022, con maggiorazione degli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
UnipolSai S.p.A., in solido con i comproprietari del veicolo convenuti, devono pertanto essere condannati a pagare all'attore il saldo residuo, tenendo indenni le altre parti convenute dalle domande risarcitorie svolte nei loro confronti dal DO nelle rispettive qualità di comproprietari e di pagina 5 di 6 conducente dell'autovettura responsabile del sinistro, il tutto in applicazione dei principi sottesi all'azione diretta del danneggiato di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private dianzi ricordati.
Va quindi accolta la domanda di garanzia proposta dai convenuti, i quali hanno invocato l'obbligo dell'assicuratore di tenerli indenni dall'obbligazione risarcitoria eventualmente riconosciuta a loro carico.
Tutti i convenuti in solido devono infine essere condannata a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.. Non si ravvisano i presupposti per una compensazione neanche parziale delle spese in quanto la compagnia di assicurazione, così come i convenuti, non hanno mai manifestato disponibilità a conciliare la causa a somme prossime a quelle liquidate nella presente sentenza, sicchè l'instaurazione del giudizio deve ritenersi necessitata.
Inoltre, la liquidazione delle spese sulla base dell'importo liquidato assorbe l'incidenza sulla liquidazione delle spese del forte ridimensionamento della pretesa attorea.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di tutti i convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore NI DO il complessivo importo di € 7.151,88, da devalutare alla data di consolidamento dei postumi e, quindi, da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna, previa detrazione degli acconti di € 1.956,00 versato il 9.6.2021 e di € 2.242,50 versato il 26.3.2022; su quanto residua ad oggi, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo;
condanna UnipolSai S.p.A. a tenere indenne i convenuti ON CO, MO VA e
ZI VA dalla predetta condanna;
condanna UnipolSai S.p.A. a rifondere all'attore NI DO le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (c.u. parametrato all'importo liquidato, marche e spese di notifica), con pagamento delle sole competenze a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna UnipolSai S.p.A. a rifondere ai convenuti ON CO, MO VA e ZI
VA le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A.; pone definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 03.07.2024.
Busto Arsizio, 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2283/2022 del Ruolo Generale promossa da:
CO DO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gigli;
ATTORE contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Gussoni;
CONVENUTA nonché contro
NA CO (c.f. [...]), IC LI (c.f.
[...]) e TI LI (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. Davide Toscani;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“A) ove occorra, ritenere il conducente del veicolo del veicolo Lancia targato CF 706 GF unico responsabile del sinistro di cui sopra e per effetto;
B) condannare la società convenuta, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 60.080,00 (Percentuale di invalidità permanente 15%, Punto danno biologico € 2.763,15, Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58, Punto danno non patrimoniale € 3.619,73, Punto base I.T.T. € 99,00, Giorni di invalidità temporanea totale 7, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100, Danno biologico risarcibile € 29.842,00, Danno non patrimoniale risarcibile € 39.093,00, Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 52.223,00, Invalidità temporanea totale € 693,00, Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.455,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.475,00, Totale danno biologico temporaneo € 7.623,00, Spese mediche € 234,00, Totale € 46.950,00, Totale con personalizzazione massima € 60.080,00), o altra somma che si riterrà di giustizia, tenute presenti le risultanze processuali, a cui vanno detratti gli acconti ricevuti, oltre interessi legali dalla data della domanda
pagina 1 di 6 all'effettivo soddisfo;
C) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e distrazione delle sole competenze in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvezze illimitate”.
Per la parte convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.:
“Confida UNIPOLSAI che il Tribunale vorrà come segue
GIUDICARE
RESPINGERE la domanda dell'attore volta ad ottenere un risarcimento di €. 58.129,00 in aggiunta agli €. 1.956,00 che ha riconosciuto essergli stati già versati ANTE LITEM da UNIPOLSAI, perché destituita di fondamento ed errata.
RICONOSCERE all'attore solo il residuo importo risarcitorio di €. 3.828,79 in aggiunta agli €. 4.198,50 già versati ANTE LITEM da UNIPOLSAI.
COMPENSARE totalmente le spese di lite. PORRE a carico delle parti al 50% le spese per la CTU medico legale”.
Per le parti convenute ON CO, MO VA e ZI VA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate;
In via subordinata:
- in caso di condanna, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa di parte attrice, accertare e dichiarare tenuta per i fatti ed i titoli di cui in premessa la Unipolsai Assicurazioni S.p.A.,
a garantire e manlevare i signori CO ON, VA MO e VA ZI da ogni e qualsiasi pregiudizio possa derivare dalle domande di parte attrice e, per l'effetto, condannarla a rifondere tutto quanto i medesimi dovessero essere tenuti a pagare all'attore per capitale, interessi e spese”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NI DO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio la società UnipolSai S.p.A. e ON CO, esponendo che, in data
29.10.2020, stava percorrendo la via Gozzano in territorio del Comune di Busto Arsizio a bordo del ciclomotore marca Malaguti targato X855HC quando, una volta giunto all'altezza dell'intersezione con la via del Roccolo, veniva investito dall'autovettura marca Lancia targata CF706GE, il cui conducente ometteva di concedere la prescritta precedenza.
L'attore riferiva che, a seguito delle lesioni riportate alla zona lombare ed all'arto superiore sinistro, che ne avevano reso necessario il ricovero temporaneo presso l'Unità di Pronto Soccorso della clinica
Humanitas Mater Domini di Castellanza, UnipolSai S.p.A., società presso la quale il motoveicolo di proprietà del DO era assicurato per la responsabilità civile, aveva risarcito solo parzialmente il pregiudizio dallo stesso sofferto. Pertanto, egli domandava la condanna in via solidale della compagnia assicurativa e di ON CO, proprietaria dell'autovettura investitrice, a pagare complessivamente € 60.800,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, importo comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo e della personalizzazione in aumento.
pagina 2 di 6 UnipolSai S.p.A. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 13.09.2022, con la quale non contestava la ricostruzione del sinistro sostenuta dal DO, limitandosi a confutare la stima dei danni fisici lamentati da quest'ultimo ed affermando che l'importo di € 4.198,50 a suo tempo erogato dalla compagnia assicurativa doveva ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese avversarie, in base alle tabelle vigenti in materia di lesioni micropermanenti. La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
A seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il 14.04.2023 con modalità a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che l'autovettura responsabile della collisione risultava formalmente cointestata, oltre che alla convenuta ON CO, a MO VA ed a ZI VA, quest'ultimo anche conducente della stessa al momento dell'evento dannoso, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi e rinviava la causa all'udienza del 18.10.2023.
ON CO, MO VA e ZI VA si costituivano con unica comparsa di risposta depositata il 30.06.2023, contestando quanto dedotto da parte attrice, aderendo alle conclusioni formulate da UnipolSai S.p.A. e chiedendo in principalità il rigetto delle domande formulate dalla difesa del DO e, in via subordinata, di essere garantiti e tenuti indenni dalla compagnia assicurativa di quanto eventualmente tenuti a versare al danneggiato.
All'udienza del 18.10.2023 il Giudice concedeva i termini istruttori richiesti dalle parti, le quali depositavano le rispettive memorie. La causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti nonché a mezzo di c.t.u. medico legale disposta sulla persona dell'attore e, quindi, veniva rinviata al 24.09.2024 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
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La ricostruzione dei fatti sostenuta da parte attrice può dirsi definitivamente accertata alla luce del contegno processuale assunto da tutte le parti convenute, le quali, sin dai primi atti difensivi e, poi, durante l'intero sviluppo del procedimento, non contestavano la dinamica del sinistro affermata da NI DO nell'atto di citazione. Dati per cristallizzati ed assodati i fatti costitutivi della domanda, in applicazione del principio di non contestazione enunciato dall'art. 115 c.p.c. deve, pertanto, definitivamente affermarsi la responsabilità solidale di ON CO, MO VA e ZI VA per i danni sofferti dall'attore a seguito dell'impatto, quali comproprietari e conducente (quanto a ZI VA) dell'autovettura investitrice, nonché la sussistenza in capo ad
UnipolSai S.p.A. dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attore stesso, in quanto soggetto con il quale egli aveva stipulato il contratto di assicurazione relativo al proprio motoveicolo marca Malaguti targato X855HC, in conformità all'art. 149 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Vertendosi, infatti, in ipotesi di azione esercitata nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, secondo il meccanismo del cd. indennizzo diretto, occorre innanzitutto ricordare che l'azione diretta di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non trova fonte nel contratto assicurativo, ma nella legge, che la riconnette al verificarsi del sinistro, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso: la posizione contrattuale del danneggiato medesimo verso la propria assicurazione riveste, quindi, soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 del succitato Codice e dal D.P.R. n. 254 del 2006 segna un accollo ex lege a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul soggetto civilmente responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo.
pagina 3 di 6 Svolte tali premesse, va ribadito che UnipolSai S.p.A. contestava unicamente la quantificazione del risarcimento dovuto a NI DO, affermando di averlo già integralmente ristorato attraverso i pagamenti effettuati in sede stragiudiziale nelle more del presente procedimento. Per contro, l'attore allegava di aver subito un danno non patrimoniale maggiore, quantificato in € 60.800,00, sulla base di perizia medico legale di parte prodotta in giudizio.
Occorre, pertanto, procedere con l'individuazione del danno non patrimoniale effettivamente subito dall'attore e provvedere alla sua liquidazione.
A tale riguardo, si condividono integralmente le conclusioni rassegnate nell'elaborato tecnico depositato in data 25.06.2024 dalla c.t.u. dr.ssa Cinzia Bottarini, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente esame della persona dell'attore e della documentazione medica prodotta, oltre che per essere esaurienti, puntualmente motivate, coerenti e scevre da vizi logici. La c.t.u., dunque, stimava il danno biologico permanente, rappresentato dalle menomazioni patite dal DO all'arto superiore sinistro, in misura del 5% in riferimento ai comuni barèmes utilizzati per la valutazione del danno biologico in ambito di responsabilità civile, mentre l'entità dell'inabilità temporanea parziale era quantificata in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% ed in giorni 25 (venticinque) al 25%.
In punto liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di matrice giurisprudenziale: pertanto, esso viene ora ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno biologico, costituente una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139, comma 2, del D.lgs.
07.09.2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di questi ultimi. Esso deve perciò liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui al richiamato art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (come da ultimo aggiornati con d.m. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) trattandosi di sinistro stradale verificatosi tra veicoli a motore con produzione di lesioni micropermanenti: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 15.06.2022, n. 19229.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata come segue, sulla scorta dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, avuto riguardo al valore di stima di 5 punti percentuali riconosciuti dalla c.t.u.:
A) Danno biologico permanente al 5%:
Età della persona danneggiata al momento dell'evento dannoso: ............................................. 57 anni
Percentuale di invalidità permanente: ............................................................................................... 5%
Valore monetario del danno biologico permanente: ............................................................. € 5.435,13
B) Danno biologico temporaneo (indennità diaria per ogni giorno di inabilità assoluta €
55,24): danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,75 x 30): ..... € 1.242,90 danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,50 x 30): ........ € 828,60 danno biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 25 (venticinque) (€ 55,24 x 0,25 x 25):€ 345,25
Totale danno biologico temporaneo:.................................................................................... € 2.416,75 pagina 4 di 6 Totale danno biologico (A + B): .......................................................................................... € 7.851,88.
Il risarcimento spettante all'attore NI DO per il danno arrecato alla sua sfera dinamico- relazionale ammonta, pertanto, a € 7.851,88 (voce A + voce B). Viceversa, non può riconoscersi al danneggiato alcunché in termini di danno morale, inteso quale autonoma componente del danno non patrimoniale afferente alla sofferenza soggettiva conseguente all'illecito. È noto, infatti, che, benché il danno morale così delineato sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve comunque essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi liquidatori basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.01.2016, n.
339). Orbene, nel caso in esame NI DO nulla allegava, né provava, in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi di tale voce di danno, precludendo al Giudice di procedere ad indagini al riguardo ed alla susseguente liquidazione.
Considerazioni pressoché identiche valgono in relazione alla riduzione della capacità lavorativa sofferta dall'attore ed alla personalizzazione in aumento della liquidazione del danno biologico.
Quanto alla prima, l'attore si limitava a richiamare assai genericamente la propria perizia medico legale di parte, laddove il consulente dr. Filomeno affermava il certo nocumento a carico della sfera specifica lavorativa di NI DO di medio/alta rilevanza, senza tuttavia offrirne almeno una stima di massima. Assume, comunque, rilievo decisivo quanto osservato dalla dr.ssa Cinzia Bottarini nella c.t.u., ovvero che il DO stesso, nel corso dell'esame peritale (all'epoca del quale prestava attività lavorativa come operaio edile) riferiva alla consulente circa il «[…] giudizio di idoneità alla mansione espresso dal medico competente senza limitazioni […]» (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
Quanto all'invocata personalizzazione in aumento della liquidazione del danno non patrimoniale, difettano i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'attore non allegava, né provava, il ricorrere della benché minima circostanza di fatto idonea a giustificarne il riconoscimento, venendo in tal modo meno all'onere di allegazione e di prova a suo carico. Su punto, infatti, va opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna 'personalizzazione' in aumento» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 09.12.2024, n. 31681. In senso conforme, Cass. Civ., Sez.
VI-III, Ordinanza 04- 03-2021, n. 5865).
In conseguenza delle superiori considerazioni, il risarcimento dovuto all'attore ad integrale ristoro del danno non patrimoniale subito deve essere quantificato in € 7.851,88, importo dal quale deve essere dedotta la somma di € 4.198,50 che UnipolSai S.p.A. dava prova di avere già erogato al DO a ristoro del danno alla salute (si vedano i documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo della società convenuta). Il credito residuo a favore dell'attore deve essere, pertanto, così calcolato: € 7.851,88, importo da devalutare alla data di consolidamento dei postumi e, quindi, da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna, previa detrazione degli acconti di € 1.956,00 versato il 9.6.2021 e di € 2.242,50 versato il 26.3.2022, con maggiorazione degli ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
UnipolSai S.p.A., in solido con i comproprietari del veicolo convenuti, devono pertanto essere condannati a pagare all'attore il saldo residuo, tenendo indenni le altre parti convenute dalle domande risarcitorie svolte nei loro confronti dal DO nelle rispettive qualità di comproprietari e di pagina 5 di 6 conducente dell'autovettura responsabile del sinistro, il tutto in applicazione dei principi sottesi all'azione diretta del danneggiato di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private dianzi ricordati.
Va quindi accolta la domanda di garanzia proposta dai convenuti, i quali hanno invocato l'obbligo dell'assicuratore di tenerli indenni dall'obbligazione risarcitoria eventualmente riconosciuta a loro carico.
Tutti i convenuti in solido devono infine essere condannata a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.. Non si ravvisano i presupposti per una compensazione neanche parziale delle spese in quanto la compagnia di assicurazione, così come i convenuti, non hanno mai manifestato disponibilità a conciliare la causa a somme prossime a quelle liquidate nella presente sentenza, sicchè l'instaurazione del giudizio deve ritenersi necessitata.
Inoltre, la liquidazione delle spese sulla base dell'importo liquidato assorbe l'incidenza sulla liquidazione delle spese del forte ridimensionamento della pretesa attorea.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di tutti i convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore NI DO il complessivo importo di € 7.151,88, da devalutare alla data di consolidamento dei postumi e, quindi, da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna, previa detrazione degli acconti di € 1.956,00 versato il 9.6.2021 e di € 2.242,50 versato il 26.3.2022; su quanto residua ad oggi, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo;
condanna UnipolSai S.p.A. a tenere indenne i convenuti ON CO, MO VA e
ZI VA dalla predetta condanna;
condanna UnipolSai S.p.A. a rifondere all'attore NI DO le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (c.u. parametrato all'importo liquidato, marche e spese di notifica), con pagamento delle sole competenze a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna UnipolSai S.p.A. a rifondere ai convenuti ON CO, MO VA e ZI
VA le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A.; pone definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 03.07.2024.
Busto Arsizio, 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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