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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato avente ad oggetto: adozione ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. promossa da nt. a AR (VE) il 23/06/1955 Parte_1
in contraddittorio con nt. a KO (Albania) il 03/05/1998 Controparte_1
e con
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA ha pronunciato
SENTENZA
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO letti gli atti, esaminati i documenti e sentite le parti, personalmente presenti;
ritenuta la giurisdizione italiana ex art. 40 l. 218/1995 e l'applicabilità del diritto italiano, non rinvenendosi nella Legislazione nazionale dell'adottando ulteriori formalità rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 l. 218, cit.;
1 rilevato che l'adottante non è coniugato, non ha discendenti e che vi sono più di diciotto anni di differenza tra l'adottante e l'adottando (art. 291 c.c., Corte Cost. n. 557/1988 e Corte Cost.
n. 245/2004); visto il consenso manifestato personalmente dall'adottante e dall'adottando innanzi al
Presidente del Tribunale delegato all'udienza del 24/10/2024; rilevato che il padre dell'adottando, pur non potendo comparire personalmente Parte_2 avanti al Tribunale, ha assentito all'adozione, esprimendo il proprio assenso innanzi al Notaio
membro della Camera Nazionale dei Notai, in Albania, come da dichiarazione Persona_1
certificata; rilevato, altresì, che la madre dell'adottando, pur non potendo comparire Persona_2 personalmente avanti al Tribunale, ha assentito all'adozione, esprimendo il proprio assenso innanzi al Notaio membro della Camera Nazionale dei Notai, in Albania, Persona_1
come da dichiarazione certificata;
rilevato che l'adottando è di stato libero, avendo ottenuto lo scioglimento del matrimonio presso il Tribunale del Distretto Giudiziario di Valona (Albania); rilevato che le parti tutte chiedono che l'adottando aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante, posponendolo al proprio, in modo che il nome completo sia
[...]
; Parte_3
viste le conclusioni conformi del P.M., come da nota del 28/10/2024; ritenuto, dunque, che sussistano tutte le condizioni di legge e che l'adozione convenga all'adottando, in considerazione del rapporto personale che lo lega già, di fatto, all'adottante, con il quale convive da anni;
ritenuto che
per difetto di contenzioso non si debba far luogo alla regolazione delle spese legali,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe:
1) fa luogo all'adozione fra nt. a AR (VE) il Parte_1
23/06/1955 (adottante) e nato in [...] il [...] Controparte_1
(adottato);
2) autorizza l'adottato ad assumere il cognome dell'adottante ), posponendolo Pt_1 al proprio, ed il nome completo sarà pertanto “ ”; Parte_3
2 3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
4) nulla per le spese di lite.
Venezia, 13.2.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia BARISON
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato avente ad oggetto: adozione ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. promossa da nt. a AR (VE) il 23/06/1955 Parte_1
in contraddittorio con nt. a KO (Albania) il 03/05/1998 Controparte_1
e con
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA ha pronunciato
SENTENZA
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO letti gli atti, esaminati i documenti e sentite le parti, personalmente presenti;
ritenuta la giurisdizione italiana ex art. 40 l. 218/1995 e l'applicabilità del diritto italiano, non rinvenendosi nella Legislazione nazionale dell'adottando ulteriori formalità rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 l. 218, cit.;
1 rilevato che l'adottante non è coniugato, non ha discendenti e che vi sono più di diciotto anni di differenza tra l'adottante e l'adottando (art. 291 c.c., Corte Cost. n. 557/1988 e Corte Cost.
n. 245/2004); visto il consenso manifestato personalmente dall'adottante e dall'adottando innanzi al
Presidente del Tribunale delegato all'udienza del 24/10/2024; rilevato che il padre dell'adottando, pur non potendo comparire personalmente Parte_2 avanti al Tribunale, ha assentito all'adozione, esprimendo il proprio assenso innanzi al Notaio
membro della Camera Nazionale dei Notai, in Albania, come da dichiarazione Persona_1
certificata; rilevato, altresì, che la madre dell'adottando, pur non potendo comparire Persona_2 personalmente avanti al Tribunale, ha assentito all'adozione, esprimendo il proprio assenso innanzi al Notaio membro della Camera Nazionale dei Notai, in Albania, Persona_1
come da dichiarazione certificata;
rilevato che l'adottando è di stato libero, avendo ottenuto lo scioglimento del matrimonio presso il Tribunale del Distretto Giudiziario di Valona (Albania); rilevato che le parti tutte chiedono che l'adottando aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante, posponendolo al proprio, in modo che il nome completo sia
[...]
; Parte_3
viste le conclusioni conformi del P.M., come da nota del 28/10/2024; ritenuto, dunque, che sussistano tutte le condizioni di legge e che l'adozione convenga all'adottando, in considerazione del rapporto personale che lo lega già, di fatto, all'adottante, con il quale convive da anni;
ritenuto che
per difetto di contenzioso non si debba far luogo alla regolazione delle spese legali,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe:
1) fa luogo all'adozione fra nt. a AR (VE) il Parte_1
23/06/1955 (adottante) e nato in [...] il [...] Controparte_1
(adottato);
2) autorizza l'adottato ad assumere il cognome dell'adottante ), posponendolo Pt_1 al proprio, ed il nome completo sarà pertanto “ ”; Parte_3
2 3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
4) nulla per le spese di lite.
Venezia, 13.2.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia BARISON
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