TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5378 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378 del 2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'Avv. Luca Amedeo Melegari CP_1 C.F._1
e dell'Avv. Cristiana Palumbo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina,
Via Leone Zeppieri snc, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Ugo Controparte_2 C.F._2
Cardosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in IN (LT), Piazza della
Repubblica n. 25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “Le parti non intendono né riconciliarsi, nè comparire personalmente all'udienza e per
l'effetto chiedono, per il tramite dei propri legali, all'Ill.mo Giudice adito: / a) che l'udienza del
20.01.2025 venga confermata in modalità cartolare;
/ b) che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in IN (LT) in data 09.09.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 112 parte II Serie A Anno
1995, ordinando ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge n. 898/1970, di procedere all'annotazione della
Pagina 1 Sentenza di rito nei registri del predetto Comune, perché territorialmente competente, e ad adempiere alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e succ. mod.; / c) che venga pronunciata la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in causa iscritto presso i registri del Comune di
IN (LT) in data 09.09.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al N. 112 parte II Serie A Anno 1995, alle condizioni già rappresentate all'udienza del
10.09.2024 e che di seguito si riportano: / - la casa coniugale sita in IN (LT Codice L120) alla Via Exter n. 5 (già Via Coleman n. 2) distinta al Catasto al Foglio 208 Particella 171 Sub 1
Cat. A/2 Classe 3 Vani 10 Totale 169 mq, di proprietà esclusiva del Sig. resta nella CP_1
piena disponibilità di questi, atteso che non è oggetto di alcun provvedimento di assegnazione considerato che non vi sono figli economicamente dipendenti;
/ - il Sig. verserà un CP_1 assegno divorzile in favore della Sig.ra una tantum pari ad Euro 7.200,00 Controparte_2
(settemiladuecento/00) in rate mensili decorrenti dal 15 settembre 2024 sino ad estinzione, pari ad
Euro 300,00 (trecento/00) ciascuno;
tali rate verranno versate entro il 5 di ogni mese, fatta eccezione per la prima che veniva versata entro il 15/9 u.s. e le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra. / I procuratori prendono atto della volontà dei propri assistiti e per
l'effetto chiedono che la causa venga assunta in decisione, con spese compensate e rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla Legge Professionale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 del 10 settembre 2024, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente ha ratificato gli accordi delle parti, e, non essendo necessaria istruttoria, ha fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22. ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di discussione le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in IN (LT) in data 9 settembre 1995,
Pagina 2 matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di IN (LT) al n. 112, parte
2, serie A, anno 1995, e da cui risulta che il 16 maggio 1996 le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 1828 del 2023, emesso dal Tribunale di Latina in data 1° settembre 2023, con attestazione di passaggio in giudicato datata 15 dicembre 2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti. L'entità dell'assegno divorzile concordato dalle parti, appare congruo rispetto alle particolarità del caso.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 5378 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in IN
(LT) in data 9 settembre 1995, da e e trascritto al Registro CP_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del Comune di IN (LT) al n. 112, parte 2, serie A, anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 3 Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 4
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5378 del 2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'Avv. Luca Amedeo Melegari CP_1 C.F._1
e dell'Avv. Cristiana Palumbo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Latina,
Via Leone Zeppieri snc, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Ugo Controparte_2 C.F._2
Cardosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in IN (LT), Piazza della
Repubblica n. 25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “Le parti non intendono né riconciliarsi, nè comparire personalmente all'udienza e per
l'effetto chiedono, per il tramite dei propri legali, all'Ill.mo Giudice adito: / a) che l'udienza del
20.01.2025 venga confermata in modalità cartolare;
/ b) che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in IN (LT) in data 09.09.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 112 parte II Serie A Anno
1995, ordinando ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge n. 898/1970, di procedere all'annotazione della
Pagina 1 Sentenza di rito nei registri del predetto Comune, perché territorialmente competente, e ad adempiere alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e succ. mod.; / c) che venga pronunciata la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in causa iscritto presso i registri del Comune di
IN (LT) in data 09.09.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al N. 112 parte II Serie A Anno 1995, alle condizioni già rappresentate all'udienza del
10.09.2024 e che di seguito si riportano: / - la casa coniugale sita in IN (LT Codice L120) alla Via Exter n. 5 (già Via Coleman n. 2) distinta al Catasto al Foglio 208 Particella 171 Sub 1
Cat. A/2 Classe 3 Vani 10 Totale 169 mq, di proprietà esclusiva del Sig. resta nella CP_1
piena disponibilità di questi, atteso che non è oggetto di alcun provvedimento di assegnazione considerato che non vi sono figli economicamente dipendenti;
/ - il Sig. verserà un CP_1 assegno divorzile in favore della Sig.ra una tantum pari ad Euro 7.200,00 Controparte_2
(settemiladuecento/00) in rate mensili decorrenti dal 15 settembre 2024 sino ad estinzione, pari ad
Euro 300,00 (trecento/00) ciascuno;
tali rate verranno versate entro il 5 di ogni mese, fatta eccezione per la prima che veniva versata entro il 15/9 u.s. e le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra. / I procuratori prendono atto della volontà dei propri assistiti e per
l'effetto chiedono che la causa venga assunta in decisione, con spese compensate e rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla Legge Professionale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 del 10 settembre 2024, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo e il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente ha ratificato gli accordi delle parti, e, non essendo necessaria istruttoria, ha fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22. ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di discussione le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in IN (LT) in data 9 settembre 1995,
Pagina 2 matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di IN (LT) al n. 112, parte
2, serie A, anno 1995, e da cui risulta che il 16 maggio 1996 le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 1828 del 2023, emesso dal Tribunale di Latina in data 1° settembre 2023, con attestazione di passaggio in giudicato datata 15 dicembre 2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti. L'entità dell'assegno divorzile concordato dalle parti, appare congruo rispetto alle particolarità del caso.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 5378 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in IN
(LT) in data 9 settembre 1995, da e e trascritto al Registro CP_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del Comune di IN (LT) al n. 112, parte 2, serie A, anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 3 Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 4
Dott. Pier Luigi De Cinti