Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula Aесл REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA BOLLI E DIRITTI OGGETTO: Equa riparazione - Dag no non patrimoniale Necessità di SOGGETTA A REGISTRAZIONE prova. RIA EQUA RIPARAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIAN009 94 /03 LA C SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.).N Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 2122 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Consigliere Rep.317 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 12.11.02.Consigliere Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mi- nistro in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente 4 A contro 0 3 CH FA (rectius: DA) ST . N S.p.A.; intimata avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna n. 418 pubblicato il 22 gennaio 2002; 2044 1 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Antonio PALATIELLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ri- corso e assorbimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 ottobre 2001 la S.p.A. CH FA ST conveniva in giu dizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna il Mi nistero della Giustizia per ottenere l'equa ripara- zione del danno non patrimoniale da essa subito per l'eccessiva durata di due processi civili riuniti promossi da IL ME contro essa società, i quali avevano avuto inizio il 10 agosto 1981 e si e rano conclusi, per inattività delle parti, il 2 no- vembre 2001. Con decreto in data 11-22 gennaio 2002 la cor- te adita accoglieva la domanda e determinava in €. 2.600,00 1'indennizzo spettante alla società ricor- rente: osservava al riguardo che l'oggettiva com- plessità della controversia non giustificava la du- rata del processo, protrattosi per oltre venti an- 2 ni, e che il danno non patrimoniale, ancorché denun ciato da un ente economico, doveva ritenersi inden- nizzabile prescindendo da ogni prova del pregiudi- zio in concreto subito, conseguendo alla violazione di un diritto pieno e assoluto e incomprimibile del la persona tutelato dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e cioè da una norma che rivestiva rango costituzionale at- traverso il richiamo agli artt. 10, 11 e 111 Cost. Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi il Ministero della Giustizia. Non ha presentato difese la S.p.A. CH Fa- dalti ST. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento agli artt. 6 e 41 della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (primo motivo), nonché il vizio di motivazione con- traddittoria con riferimento all'affermazione della non necessità di prova del danno non patrimoniale nonostante la sua distinzione ontologica dal danno morale (secondo motivo). 3 Sostiene al riguardo che la legge attribuisce il diritto ad un'equa riparazione per il mancato ri spetto del termine ragionevole di durata del proces so non già a chiunque sia stato parte in un proces- so di durata eccessiva, ma solo a chi abbia subito un danno a causa dell'ingiustificato protrarsi del- la vicenda processuale e osserva che sia l'art. 41 della Convezione suindicata sia l'art. 111 Cost. rimettono al diritto interno la rimozione delle con seguenze della ingiustificata durata del processo. Le censure che investono l'affermazione della necessità di prova del danno derivante dalla non durata non ragionevole del processo con particolare riferimento al danno non patrimoniale meritano acco glimento. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987) ed ha escluso che l'indennizzo introdotto dalla legge n. 89 del 2001 possa considerarsi come conseguenza automatica della ingiustificata durata del proces- So, trattandosi della riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto che trova la sua tutela non già nelle previsioni di norme co- stituzionali o ad esse equiparate come ritenuto dal decreto impugnato bensì in una legge ordina- ria la quale richiede la prova della sussistenza di un danno in concreto ai fini del riconoscimento del l'equa riparazione richiesta dal ricorrente: questi sarà perciò tenuto, nell'ipotesi di danno non pa- trimoniale, ad allegare e provare circostanze di ri lievo tale che possa desumersene, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la produzione di un danno indennizzabile in dipendenza della lesione di un diritto suscettibile non già di risarcimento ma pur sempre di riparazio- ne in assenza di una lesione diretta della sfera pa trimoniale del soggetto leso (ad esempio, lesione dell'immagine e della reputazione commerciale di u- na società coinvolta in un processo che abbia posto in discussione tali valori). L'accoglimento del primo motivo di ricorso com porta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, avente natura chiaramente subordinata, e la cassa- zione del decreto impugnato con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà ai principi di diritto innanzi enunciati. Al giudice di rinvio viene rimessa altresi la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, 5 334/03 dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto im- pugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vitione IL PRESIDENT E M ari elli Suncoli ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE Depositare in Sunculleria IL CAMLELLIERE Luisa Passing 23 GEN. 2003 IL CANCELLIERÉ #. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 5054 11 13.7.2009. Camp. (€ 129,11) Mod. 9 Art. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Cancelliere C1 Luigi Codamo - -