Art. 6.
La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:
a) l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ;
b) l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettivita' degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali.
I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nonche' agli altri asili nido gestiti dagli enti locali.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e' abrogato.
La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:
a) l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ;
b) l'entita' dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettivita' degli asili nido, sia delle condizioni socio-economiche locali.
I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , nonche' agli altri asili nido gestiti dagli enti locali.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e' abrogato.