Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.2.2025, assunto in decisione in data 24.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Marcella Burlando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Concorezzo (MB) – Via Ozanam n. 8;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Barbara Todeschini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Prina 22;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 7
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, così pronunciarsi:
· Dichiarare sciolto il matrimonio contratto in data 30/10/2004 nel Comune di Concorezzo, con rito civile, tra la Sig.ra (C.F. ) ed il Sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e registrato presso il medesimo Comune Anno 2004, Parte I, Serie nr. 6, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'Atto di Matrimonio;
· Pronunciare quindi il divorzio alle seguenti condizioni:
Affido e frequentazione dei figli:
1) Il minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella abitazione familiare e di poi presso la casa che la Sig.ra ha individuato per sé ed i Pt_1 figli, nel Comune di Trecate (NO), posto che la casa familiare è attualmente in asta, ove il Sig. autorizza Pt_2 lo spostamento della residenza per il minore a far data dalla sottoscrizione di cui alle condizioni congiunte di divorzio sottoscritte dalle parti e già versate in atti in data 26 maggio 2025;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
o Nr. 3 (tre) fine settimana al mese, di cui due consecutivi, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera (prima di cena, con possibilità per il padre di tenere anche per cena, dandone preventiva Per_1 comunicazione alla madre). I genitori, si organizzeranno per il trasporto nei week end di spettanza del padre, alternandosi nel trasporto e, quindi, se la Sig.ra porterà il figlio a Concorezzo il sabato, il Sig. lo Pt_1 Pt_2 riaccompagnerà presso la madre la domenica;
viceversa, se sarà il Sig. a recarsi presso la madre per Pt_2 prendere il sabato, la madre recupererà il figlio la domenica. Per_1
Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, il week end di competenza paterna potrà iniziare dal venerdì sera e sino alla domenica sera, regolamentando come sopra (in modo alternato) i trasporti da e per la residenza del minore.
o Nr. 1 (uno) pomeriggio infrasettimanale che il Sig. comunicherà di settimana in settimana, in Pt_2 relazione ai propri turni di lavoro ed alle trasferte, in cui lo stesso si recherà a Trecate;
la Sig.ra sul Pt_1 giorno infrasettimanale dovrà consentire la massima flessibilità possibile.
o Nr. 3 (tre) settimane l'anno, di cui almeno due consecutive nel periodo estivo ed una consecutiva in altro periodo dell'anno coincidente con le vacanze/sospensioni infrannuali e/o comunque in periodo in cui non debba saltare troppi giorni di scuola;
detti periodi verranno comunicati alla Sig.ra con Per_1 Pt_1 un anticipo di almeno due mesi.
o Periodo di Natale, Pasqua, Carnevale etc. come ora, quindi, alternando e suddividendo i giorni di vacanza tra i genitori, come attualmente in essere. Le festività infrannuali verranno invece suddivise in alternanza con l'uno o l'altro genitore. pagina 2 di 7 o In caso di indisponibilità del Sig. per ragioni di lavoro o altro impedimento, a gestire Pt_2
l'accompagnamento di presso la residenza della madre o il suo accoglimento a Concorezzo, saranno i Per_1 nonni paterni a riaccompagnare/accogliere il nipote.
3) Entrambi i genitori si impegnano a tutelare la serenità del minore favorendo gli incontri, astenendosi da ogni comportamento o affermazione che possa sminuire e/o pregiudicare la figura dell'altro genitore.
Mantenimento dei figli:
4) Il Sig. , in quanto genitore non prevalentemente collocatario, corrisponderà per i figli – e Pt_2 Per_2
– l'importo complessivo di € 600,00= (€ 300,00= per ciascun figlio) che verrà versato entro il 25 di Per_1 ogni mese, oltre rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello della pronuncia di divorzio.
L'assegno di contributo al mantenimento destinato a , in ragione dell'età e della maturità di questo, Per_2 verrà corrisposto direttamente al ragazzo su conto corrente allo stesso intestato;
l'assegno destinato ad Per_1 continuerà invece ad essere corrisposto alla Sig.ra Pt_1
5) Entrambi i genitori sosterranno altresì le spese straordinarie nell'interesse superiore dei figli, nella misura del 50% ciascuno. Nelle spese in discorso rientrano quelle specificatamente indicate nelle linee guida del
Tribunale di Monza, al quale si rimanda anche con riferimento alla necessità di preventiva concertazione. Il genitore anticipatario di dette spese avrà diritto al rimborso della quota di metà da parte dell'altro coniuge dall'inoltro della ricevuta di pagamento.
6) Gli assegni familiari (i.e. assegno unico, oggi di € 298,70 c.a.) verranno percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra con rinuncia da parte del Sig. alla percezione. Pt_1 Pt_2
Altre questioni:
7) Gli arredi e suppellettili presenti nella abitazione familiare, si intendono divisi tra le Parti secondo l'accordo tra le stesse raggiunto. Ogni Parte, dovrà asportare quanto di interesse e/o competenza a proprie cure e spese.
8) I genitori si impegnano a mettere a disposizione, l'uno dell'altra, e/o a chiedere nell'interesse della prole, il passaporto dei figli minori valido per l'espatrio.
9) Per quanto non espressamente convenuto varranno le norme del codice civile che regolano la materia.
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.10.2004 a Concorezzo;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 21.1.2005 e in data 17.11.2018. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 7.2.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (7.2.2023) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II.Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Concorezzo emerge che Il nucleo familiare era già conosciuto al servizio scrivente che nel 2019 aveva condotto un'indagine psicosociale su mandato della Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano a seguito di denunce reciproche che i genitori avevano sporto.
Gli esiti dell'indagine avevano restituito l'assenza di un pregiudizio per i minori e il riavvicinamento recente dei genitori, ma avevano anche delineato una relazione genitori-minore in cui erano presenti molte differenze rispetto alla declinazione del ruolo genitoriale e di come la vicinanza di ciascun adulto alla propria famiglia di origine a tratti invadeva la dinamica coniugale. E' parere del servizio che l'allora ritrovato equilibrio relazionale non abbia però condotto a una vera riconciliazione, come l'attuale procedimento di divorzio per altro dimostra, non essendosi realmente superate le divergenze profonde esistenti.
I genitori hanno caratteri contrapposti e seppur supportati da un sistema etico e valoriale all'apparenza simile (ad es. entrambi hanno una forte etica del lavoro), non risultano sintonici neppure nella gestione concreta della relazione educativa con i figli, questione che rimane ancora oggi aperta.
Nel contatto avuto con i genitori in relazione a questo procedimento emerge la presenza di un reciproco risentimento rispetto alla tematica della perdita della casa coniugale acquistata insieme grazie all'accensione di un mutuo. Ciascun genitore attribuisce all'altro la colpa di questo evento: da un lato il signor sostiene che la casa è andata all'asta a causa dei debiti dell'azienda Pt_2 familiare e del bar della signora che, a sua volta, recrimina di aver chiesto l'aiuto dell'exmarito per risolvere la situazione Pt_1
e di non averlo ricevuto, sebbene, a suo dire, al momento della chiusura dell'esercizio commerciale lui glielo avesse promesso. pagina 4 di 7 Il tema economico risulta essere una dimensione che scatena un'alta conflittualità ma, accanto a questo, si coglie una richiesta al signor da parte della signora di una solidarietà rispetto a rispondere alle problematiche che non è scontata ottenere Pt_2 Pt_1 nel momento in cui si arriva alla rescissione del patto coniugale.
Un altro tema di conflitto è la continuità del mantenimento della relazione padre-figlio. La tipologia del lavoro del signor Pt_2 comporta una serie di limitazioni rispetto alla sua presenza con il figlio, ma gli spazi che si sono identificati per garantire la Per_ continuità relazionale con sembrano al signor sufficienti per avere una buona relazione con lui. Si evidenzia che la Pt_2 signora sarebbe disponibile ad ampliarli anche in modo non programmato, ma trova difficile accettare le occasioni in cui il Pt_1
Per_ padre chiede dei cambiamenti rispetto agli spazi di incontro consueti perché vorrebbe che ad fosse garantito un contatto prevedibile con il padre.
La signora rimarca come negativo il fatto che il signor non proponga ulteriori momenti di presenza con il figlio Pt_1 Pt_2 anche quando gli sarebbe possibile.
Per_ Emerge il timore da parte della signora che il signor non coltivi a sufficienza la relazione con “come è accaduto Pt_1 Pt_2 con il figlio maggiore”. Rispetto al rapporto con si rileva una narrazione piuttosto differente da parte dei due genitori. Per_2
La signora sostiene che abbia interrotto i rapporti con il padre, e, in effetti, non risultano alle scriventi degli Pt_1 Per_2 incontri frequenti tra loro;
mentre il signor sostiene che man mano che il figlio è cresciuto la loro relazione si è modificata Pt_2
“perché lui ha altri interessi e altre relazioni” ma che mantengono ugualmente un buon rapporto attraverso contatti telefonici e partecipazione agli eventi familiari rilevanti (ad es. comunione del cugino).
Per_ Per quanto riguarda si rileva l'aspettativa delusa della signora in merito alla gestione della co-genitorialità, dinamica Pt_1 che, a parere del servizio scrivente, non è dissimile a quanto osservato anche durante il matrimonio. La signora sottolinea, Pt_1 infatti, che non sente di condividere pienamente il carico della gestione educativa ma di avere la percezione che il padre si sottragga ad alcuni doveri, come ad es. quelli inerenti alla scuola, privilegiando un tempo con il figlio qualitativamente più leggero (ad es. gite, vacanze). Emerge una forte aspettativa dalla signora che l'altro genitore adempia il proprio ruolo con modalità e Pt_1 tempi da lei ritenuti più opportuni, andando così molto spesso incontro a frustrazione e delusione. In alcuni frangenti pare identificarsi anche un bisogno di controllo, non sempre rispondente al primario interesse del minore.
Il signor dal canto suo, ammette di non riuscire a seguire il figlio con continuità rispetto al tema scolastico per i suoi limiti Pt_2 di tempo, ma sottolinea di aver preso parte all'incontro con le insegnanti dimostrando il proprio interesse in merito. Emerge il Per_ desiderio di condividere con il figlio i propri hobby (sport, moto, etc), trovando riscontro in che, a differenza del fratello maggiore, corrisponde gli interessi paterni e risulta avere molta attitudine nelle attività proposte. Sebbene i genitori dichiarino di essere riusciti a mantenere una comunicazione rispetto ai figli, sembra, ad oggi, decisamente da costruire un'alleanza educativa Per_ tra loro. Il padre evidenzia di non essere stato coinvolto rispetto ad alcune decisioni importanti riguardanti (l'orecchino e la scelta di dargli in uso un cellulare); mentre la madre lamenta la distanza dell'ex-coniuge rispetto al tema scolastico ma anche una certa sua disattenzione, come quando non si era accorto che il piccolo aveva la febbre. pagina 5 di 7 Il signor sottolinea, a sua volta, che quando il bambino lo incontra appare in agitazione, ma che man mano passa il Pt_2 tempo lo vede tranquillizzarsi, quasi come se avesse bisogno di tempo per passare dal contesto materno a quello paterno. Nel Per_ corso delle visite domiciliari ha mostrato di essere in confidenza con il contesto e con tutti i nonni presenti. Accoglie le scriventi positivamente, desideroso di entrare in relazione, mostrare gli spazi e ricevere attenzioni. È un bambino vivace, sempre in movimento, ma capace di comprendere quando condiviso e le motivazioni della nostra visita. In entrambi i contesti gli adulti Per_ presenti cercano di focalizzare le attenzioni sul conflitto in essere, poco attenti alla presenza di e poco consapevoli delle ripercussioni che certe tematiche possano avere sulle capacità interpretative del minore. Lo stesso, dal canto suo, appare estraniarsi dalle conversazioni, dedicandosi alle attività di gioco intraprese;
se invitato a condividere domande o preoccupazioni, preferisce Per_ evitare il discorso o cambiare stanza. Entrambi i genitori descrivono come un bambino solare, vivace, sempre sorridente e in movimento in modo analogo a quanto descritto dalle insegnanti che, nella relazione allegata, mettono anche in evidenza di aver osservato in più occasioni la presenza di una discrepanza tra le emozioni positive mostrate dal bambino anche in presenza di eventi negativi (litigi con i compagni, rimproveri delle insegnanti, etc.). Anche nel corso delle osservazioni congiunte svolte dalle scriventi, in particolare in riferimento a quella materna, il minore tende ad “escludere” comunicazioni inappropriate espresse da parte dell'adulto in sua presenza, minimizzandone l'impatto emotivo.
Dei rispettivi compagni dei genitori, riferisce di conoscerli e dichiara di avere con loro una relazione serena, riconoscendoli nel Per_ proprio ruolo. D'altro canto, sembra aver accettato serenamente anche il trasferimento a Trecate, tanto da raccontarlo anche alle insegnanti e ai compagni. Anche alle scriventi descrive alcuni spazi della nuova casa e con entusiasmo racconta della presenza degli animali da compagnia a cui è affezionato. Il signor ha chiarito al servizio scrivente che non intende opporsi Pt_2 al trasferimento a Trecate, perché, dopo aver avuto un'iniziale reazione negativa, dichiara di essersi reso conto che il collocamento Per_ presso di lui avrebbe comportato, a causa dei suoi orari, una condivisione della gestione di con i suoi genitori che, per le proprie abitudini, non sono in grado di garantire una presenza costante. I signori e sembrerebbero avere trovato Pt_2 Pt_1
Per_ anche un accordo in merito ai rientri del minore dal padre che dovrebbe avere la possibilità di passare con un weekend in più al mese rispetto alla classica alternanza oltre che la possibilità di incontrarlo anche durante la settimana nel caso in cui gli impegni lavorativi glielo consentano.
Il servizio scrivente non rileva nell'attualità l'esistenza di particolari condizioni di pregiudizio per il minore. Entrambi i genitori, supportati dalle loro famiglie di origine sono legati al figlio e ognuno a suo modo, cerca di sostenerlo nel proprio percorso di crescita Per_ e nello specifico in questo prossimo trasferimento. Per i signori rappresentato un riferimento significato ed Parte_3 affettivamente connotato: entrambi vengono riconosciuti nel proprio ruolo ed il minore pare aver rielaborato la loro separazione.
La condivisione del progetto di trasferimento unita alla ricontrattazione delle modalità di visita a cui sono giunti gli adulti di riferimento, sembrano essere un fattore protettivo;
bisognerà tuttavia fare particolare attenzione a non esporre il figlio a Per_ recriminazioni sul genitore non presente in quel momento. Si auspica quindi che ciascun genitore possa preservare in futuro da valutazioni o considerazioni negative sull'altro nucleo, anche allargato perché, come già evidenziato, questi comportamenti appaiono poco funzionali al proprio percorso di crescita, intensificando pericolosi meccanismi difensivi improntati alla negazione pagina 6 di 7 già rilevati dalle scriventi e dalle insegnanti di riferimento. In tal senso, pare auspicabile che possa avvenire un passaggio con la Per_ nuova scuola frequentata da al fine di garantire continuità alle osservazioni effettuate, particolare attenzione alle criticità evidenziate e quindi poter tempestivamente garantire, se necessario, interventi specifici di approfondimento e sostegno qualora ritenuto necessario.
Alla luce di quanto precede, le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 21.1.2005, maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, e 17.11.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 3.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Concorezzo in data 30.10.2004 (Atto n. 8, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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