Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 21018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21018 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13842/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13842 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PO SC, EL De CO, AN RE, CA CI, ID EO, CO RI, EN D'LO, IA TE, IU ON, RC DE, RA LL, DO RI, AR CI, AR LA, AO IN, RC LA, AR PA, IV De CA, EL IT, RC LL, LE AD, VA MA, ID MA, ET DI, AE AS, LA PO, EL SE, OL TT, AL OR, FE LO ZO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dei Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2021 0415479 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 21/09/2021 e n. M_D GMIL REG2021 0422490 del 24/09/2021, con i quali sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso interno straordinario, per titoli, per il reclutamento a nomina diretta di 30 Marescialli dell''Esercito, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sergenti e al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''Esercito (indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0480569 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10/12/2020) limitatamente alla professione sanitaria di Infermiere;
- del Bando indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0480569 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10/12/2020, limitatamente alla parte in cui l''art. 9 rimandando all''Allegato E, lettera A, paragrafo 1 limita “ad un massimo di 12 punti” il punteggio relativo all''anzianità di servizio, al paragrafo 4 indica l''attribuzione di uno specifico punteggio per aver partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi “a decorrere dalla data di immissione in servizio permanente” e al paragrafo 7 riconosce uno specifico punteggio per le ricompense conseguite a “a decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente”;
- di tutti i verbali della Commissione, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti nonostante la rituale istanza di accesso spiegata, nonché della determinazione dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0028089 del 22/01/2021 con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice;
- della nota di riscontro all''istanza di accesso agli atti del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0485719 del 03/11/2021 nella parte in cui viola il diritto del ricorrente ad accedere agli atti del concorso relativi agli altri candidati;
- di qualsiasi ulteriore atto prodromico, connesso, successivo, o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa UD AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, arruolatosi nell’Esercito in data 27/08/2002 ed immesso in servizio permanente il 27/08/2006, ed effettivo con il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto presso il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, ha impugnato i provvedimenti, con i quali sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso interno straordinario, per titoli, per il reclutamento a nomina diretta di 30 Marescialli dell’Esercito, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sergenti e al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito (indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0480569 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10/12/2020) limitatamente alla professione sanitaria di Infermiere.
Il ricorrente espone, tra l’altro, che è stata rigettata la sua richiesta accesso ai moduli relativi all’attestazione dei requisiti di partecipazione e alle schede di sintesi con allegati documenti e titoli oggetto di valutazione dei candidati posizionati in graduatoria con un punteggio superiore rispetto al ricorrente con qualifica di Infermiere.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione di legge in relazione all’art. 22 e s.s della legge n. 241/1990. Diniego di accesso agli atti del processo di selezione inerenti gli altri candidati. 2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2 e 6 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0480569 del 10/12/2020 e del Provvedimento del Comando Logistico dell’Esercito- Stato Maggiore n. M_D E25200 REG2020 0015649 del 22/04/2020 e n. M_D E24363 REG2020 0030830 del 18/04/2020. Mancata esclusione dei candidati non in possesso di tutti i titoli richiesti dal bando e/o erronea valutazione dei titoli previsti dal bando. 3) Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per arbitrarietà e per irragionevolezza dell’operato della Commissione. 4) Eccesso di potere per irrazionalità, ingiustizia e manifesta disparità di trattamento. Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione. Illogicità manifesta.
Sostiene il ricorrente:
- che l’art. 2 del bando di concorso in esame prevede che può partecipare ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, il personale in possesso, tra gli altri, delle lauree nelle professioni sanitarie indicate al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) e della relativa abilitazione professionale;
- che tra gli idonei vincitori appaiano dei partecipanti che non risultano iscritti ad alcun Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- che dalla lettura dei verbali risulta essere stato utilizzato un “ foglio excel per il calcolo dei vari titoli dei concorrenti ” e che nelle successive riunioni tenute dalla Commissione è stato più volte manifestato il malfunzionamento del suddetto foglio di lavoro informatico e riscontrati diversi errori di calcolo;
- che la documentazione di alcuni candidati sia pervenuta a distanza di molti giorni dal termine di scadenza del bando e che addirittura “la Commissione attenderà un’intera settimana, dal 15 al 19, la ricezione di ulteriori documenti e la risoluzione della problematica correlata”;
- che sussistono numerose incongruenze nel processo di attribuzione dei punteggi;
- che la lettera A, paragrafo 1, pur riconoscendo 2,5 punti per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi completati nel ruolo di appartenenza limita “ad un massimo di 12 punti” il punteggio attribuibile all’anzianità di servizio. Ciò risulta fortemente penalizzante, in quanto, secondo un rapido calcolo, nel concreto “ridimensiona” la carriera svolta a meno di cinque anni effettivi, nonché discriminatorio, in quanto paradossalmente attribuisce lo stesso punteggio del ricorrente che ha maturato quasi quindici (15) anni di anzianità a candidati che presentano soltanto cinque (5) anni di anzianità di servizio;
- che non vi è un criterio temporale univoco adottato dall’Amministrazione nell’ambito della valutazione dei titoli di merito: alcuni vengono riconosciuti solo a far data dall’immissione in ruolo (e spesso limitandoli ad un punteggio massimo), altri non prevedono limiti temporali, mentre altri ancora, ancor più sorprendentemente vengono valutati solo con riferimento agli ultimi tre anni.
Si è costituito il Ministero resistente depositando una relazione dell’Amministrazione.
Con ordinanza n. 5464/2025 “ Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di acquisire la documentazione richiesta dalla parte ricorrente, ossia: i moduli relativi all’attestazione dei requisiti di partecipazione e alle schede di sintesi, con allegati documenti e titoli oggetto di valutazione, dei candidati posizionati in graduatoria con la qualifica di Infermiere che precedono il ricorrente; i verbali completi della Commissione esaminatrice - senza oscuramenti – e la ulteriore documentazione prodotta agli stessi allegata ”, è stato ordinato al Ministero il deposito della suddetta documentazione.
All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
L’art. 2 comma 1, lett. c) del bando richiede, tra i requisiti generali di partecipazione, il possesso delle lauree nelle professioni sanitarie indicate al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) e della relativa abilitazione professionale.
Il ricorrente, contesta in particolare, il requisito del possesso della laurea nelle professioni sanitarie di una collega.
In realtà, tale requisito risulta in possesso.
Infatti la collega ha conseguito in data 10 novembre 2004 il titolo di studio afferente alla classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – SNT/1; requisito idoneo alla partecipazione del concorso, in quanto, come rilevato dalla stessa Amministrazione, tale tipo di laurea è abilitante alla professione di infermiere.
Nessun rilievo poi può avere la mancata iscrizione all’albo professionale, posto che questo non era richiesto nel bando.
Infondati sono gli ulteriori motivi.
Con riferimento alla censura per cui la documentazione di alcuni candidati sia pervenuta a distanza di molti giorni dal termine di scadenza del bando, è da rilevare come sia stato chiarito nei verbali che tale necessità è conseguita da problematiche informatiche non addebitali ai concorrenti.
Per quanto riguarda la contestazione sui criteri va riconosciuta alla Commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
Nel caso in esame nessuna irragionevolezza sussiste nell’individuazione di un punteggio massimo all’anzianità, posto che risulta logico non attribuire una preminenza al valore dell’anzianità di servizio.
Risulta immune da vizi anche la scelta di differenziare il criterio temporale adottato dall’Amministrazione nell’ambito della valutazione dei titoli di merito, posto che, anche in questo caso, rimane nella discrezionalità dell’Amministrazione dare preminenza o meno determinati titoli.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della materia e la risalenza nel tempo del ricorso le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RI OT, Presidente
UD AT, Consigliere, Estensore
Lorenzo IA Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD AT | IA RI OT |
IL SEGRETARIO