Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, la disciplina stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; ne consegue che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, che aveva individuato la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistratihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2016, n. 55084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55084 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
55 084/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. Presidente SENTENZA N. 3247/2016 - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE N. 50641/2015ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU NO N. IL 26/08/1954 avverso l'ordinanza n. 1970/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 14/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ! Udit i difensor Avv.; L ľ Letta la requisitoria della dott.ssa Felicetta Marinelli, sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, requisitoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 14/10/2015, concedeva a AN PU la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 26 luglio 1975, n.354. La competenza territoriale era determinata in ragione del luogo di detenzione che era la Casa circondariale di Genova (Pontedecimo) e quella del magistrato di sorveglianza era fissata in applicazione del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione AN PU e denuncia la violazione di legge. Nel caso in esame, afferma, risulterebbe violato il principio di competenza territoriale-funzionale di cui all'art. 677 cod. proc. pen. nella parte in cui, citando il disposto dell'art. 11 cod. proc. pen., si era attribuita al magistrato di sorveglianza di Genova (locus custodiae) la competenza in materia di misure alternative, pur dovendo il ricorrente stesso svolgere la misura nel Comune di Forte dei Marmi, rientrante nella competenza dell'ufficio di sorveglianza di Pisa. L'art 11 cod. proc. pen., afferma il ricorrente, è norma eccezionale dettata per la sola fase delle indagini e della cognizione e non per la fase di esecuzione. Osserva, infine, che al momento dell'esecuzione della pena egli era collocato fuori dal ruolo organico della magistratura ed aveva cessato le funzioni nel distretto della Corte d'appello di Firenze dal 9/12/2004. Al momento del collocamento fuori ruolo in data 9/2/2007 svolgeva le funzioni di giudice del tribunale di Milano, sicché non si sarebbe compresa l'indicazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Genova. Con successiva memoria PU AN ha, replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo nei motivi di ricorso. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto si passa ad esporre. Si duole il ricorrente della determinazione della competenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Genova, individuato, ex art 11 cod. proc. pen., come organo competente a vigilare sull'affidamento in prova, nonostante la residenza dell'affidato fosse in Forte dei Marmi e, dunque, in località, ratione loci, attratta alla "cognizione" del Magistrato di sorveglianza di Pisa. L'individuazione del giudice competente, afferma il ricorrente, si riscontra dall'esame del provvedimento impugnato, era avvenuta in considerazione del fatto che l'affidato, al momento di commissione dei fatti, per cui v'era stata condanna, era magistrato ordinario, in servizio nel distretto della Corte d'appello di Firenze. La norma in esame, tuttavia, non avrebbe trovato 2 applicazione nel caso di specie, essendo limitata alle ipotesi in cui il magistrato avesse assunto la sola condizione di indagato, imputato o persona offesa o danneggiata dal reato.
1.1. Va, innanzitutto, evidenziato che la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, sentenza n. 292 del 15/12/2004 Ud. (dep. 13/01/2005) Scabbia ed altro, Rv. 229633). Deve, al pari, annotarsi che la norma ha carattere eccezionale e deroga agli ordinari criteri di distribuzione della competenza in ragione della ratio che la caratterizza. Infatti, lo scopo della disposizione risiede nell'esigenza di garantire che il processo penale si svolga in un contesto di imparzialità. Profilo siffatto potrebbe risultare alterato, anche in termini di pura apparenza, se dovesse giudicare un giudice che appartenga allo stesso plesso territoriale in cui magistrato da giudicare abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni. Si è, pertanto, affermata, nella più recente giurisprudenza (Cass. 24.11.2003, n. 45248, confl. comp. in proc. Romualdi;
Cass. 13.11.2003, n. 43449, Avallone), la tesi della natura funzionale e non semplicemente territoriale, della competenza in esame. La formulazione dell'art. 11 cod. proc. pen. rende rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi soggetto interessato e ne comporta lo spostamento in altro distretto rispetto a quello in cui opera il magistrato, con relativa translatio della cognizione sull'affare, rispetto ai criteri che, in ordinario, disciplinano l'attribuzione di competenza territoriale. I casi indicati dall'art. 11 cod. proc. pen. sono di stretta interpretazione e riguardano le ipotesi in cui il magistrato sia indagato o sottoposto a procedimento penale. La norma non ammette interpretazioni estensive o analogiche, involgendo deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge. Deriva da quanto detto che essa non è suscettibile d'applicazione oltre i casi espressamente contemplati. Non rilevando la qualità di indagato o di imputato nella fase di esecuzione della pena e trattamentale la disposizione non può trovare in essa applicazione attraverso letture interpretative. Il legislatore ha inteso, invero, con la scelta operata nell'art. 11 cod. proc. pen., rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà del giudice e ciò a prescindere dal grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di collegamento effettivo che si instaurano all'interno dell'area distrettuale tra magistrati. Nel conseguire obiettivo siffatto ha limitato - in un bilanciamento dei valori in gioco (terzietà e imparzialità della risposta giudiziaria e precostituzione del giudice secondo criteri valevoli per la generalità)- la deroga ai criteri ordinari alla sola fase delle indagini e della cognizione penale in senso stretto. La scelta di non considerare la fase esecutiva e quella trattamentale, potrebbe legarsi alla ragione che in essa non si svolge una cognizione "costitutiva" sul fatto reato. Essa, 3 ト piuttosto, si incentra sulla dinamica d'esecuzione della sanzione, attraverso la pena e le misure alternative, in funzione trattamentale.
2. Nel caso di specie, dunque, avuto riguardo alla ratio sopra indicata - che ispira la norma in deve escludersi che vi fosse spazio per un'applicazione analogica dell'art. 11 cod. esame- proc. pen., oltre il dato testuale. D'altro canto, non si enucleano elementi specifici che, in concreto, possano indurre a ritenere, comunque, esistenti quei "pericula" che la medesima disposizione tende a prevenire, anche in ragione dell'oramai risalente intervenuta cessazione dal servizio, da parte del PU.
3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente alla individuazione della competenza del magistrato di sorveglianza di Genova, ex art. 11 cod. proc. pen., competenza che, di converso, si distribuisce secondo gli ordinari criteri di riparto territoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla individuazione della competenza del magistrato di sorveglianza di Genova ex art. 11 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente JainЛикино Antonio Cairo Maria Stefania Di Tomassi Timor DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2016 CANCELLIERE Pietro by Me 4