Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 26-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9122 dell'anno 2024
OGGETTO
Accertamento negativo indebito assistenziale
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso – giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico – dall'Avv.to Fiorella
D'Angiolillo (cf ) ed elett.te domiciliato presso il suo studio. C.F._2
ricorrente
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ida Verrengia (c.f. ) giusta procura generale in atti. C.F._3
resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-12-2024, il ricorrente
CP_ in epigrafe indicato, titolare della prestazione di assegno sociale corrisposto dall'
n. 078-200004025121, esponeva che l' , nel rideterminare l'importo CP_2 dell'assegno sociale gli aveva comunicato in data 15-11-2024, la formazione di un indebito di €.4.577,59 chiedendogli la restituzione dell'importo indicato. CP_ Lamentava il ricorrente la violazione, da parte dell' nella comunicazione in oggetto, dell'art.3 L.n.241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
1
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto con la comunicazione di riliquidazione del 15.11.2024 e per l'effetto, ordinare
CP_ all' la restituzione di quanto eventualmente trattenuto. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di prova dei requisiti costitutivi del diritto azionato. Nel merito, deduceva che l'assegno sociale era stato corrisposto, con decorrenza dal 14-01-2022, sulla base dei dati reddituali dichiarati dal e dalla Pt_1
coniuge che in data, 15-11-2024 l'assegno sociale era stato Persona_1 ricalcolato sulla base dei redditi dell'anno 2022 da lavoro dipendente del coniuge, così come dichiarati all'Agenzia dell'Entrate mediante con il modello 730/2023
(€.10.933,00), dichiarazione n. 09503834050 - 0002312 del 6/7/2023; che il ricalcolo dell'assegno sociale era stato eseguito nei i termini previsti dall'art. 13, 1° capoverso, della legge n. 412 del 1991; che quindi era onere del beneficiario della prestazione provare i requisiti della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda. CP_2
Concesso il termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto, la Corte di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato da tempo il principio secondo cui, in caso di prestazione indebita assistenziale non possano essere applicate le stesse norme dell'indebito previdenziale, stante la diversità delle due fattispecie e della relativa normativa dettata solo in materia previdenziale. Per l'indebito in materia assistenziale vige infatti la regola generale prevista dall'art. 2033 c.c. e cioè della possibilità di richiedere la prestazione
2 indebitamente corrisposta (Cass., 5-3-2018 n. 5059; Cass., 29-10-2004 n. 20992) nel termine di prescrizione decennale.
Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Conseguentemente, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Tuttavia, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass.09-11-2018, n.28771; Cass. 30-06-2020, n.13223).
Il concetto risulta codificato dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
CP_ assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o
CP_ conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
3 soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Dunque, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito con effetto retroattivo, allorquando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o
CP_ assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi, CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003
CP_ conv. in legge 326/2003) onera l' all'attivazione dei controlli reddituali in via telematica, allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'Istituto conosce o ha l'onere di conoscere.
Parzialmente diversa è la situazione di cui al caso di specie, in cui l'unico reddito percepito dal ricorrente è costituito, sin dal 2022, dall'assegno sociale, i cui
CP_ dati erano conosciuti dall' a tale considerazione occorre aggiungere che i redditi CP_ della coniuge del ( ) erano conoscibili dall' avendo la Pt_1 Persona_1
presentato le dichiarazioni dei redditi relativa agli anni 2022 e 2023 (cfr. doc. in Per_1
atti), sicchè, ai sensi dell'art. 15 d.l. n.78/2009 cit. tali dati erano nella disponibilità CP_ dell' . Può quindi ragionevolmente ritenersi che, nella fattispecie, l' fosse a CP_2
conoscenza della circostanza della consistenza del reddito familiare del ricorrente.
Dunque, se l'assegno sociale non può più essere corrisposto al – in presenza Pt_1
di un requisito socioeconomico divenuto ostativo alla corresponsione del beneficio – il principio non può che valere per il futuro;
di contro, non può configurarsi il dolo del beneficiario nella percezione di un emolumento che, anche in considerazione del periodo di tempo in cui il ricorrente l'ha conseguita (dal Gennaio 2022) ha ingenerato nel pensionato un incolpevole affidamento sulla legittimità dell'erogazione.
Pertanto, in virtù delle considerazioni esposte, deve dichiararsi non dovuto
4 CP_ all' l'importo di cui al provvedimento dell' Istituto che ha quantificato l'indebito sino al 15-11-2024. CP_
L'ulteriore capo di domanda con cui l'istante chiede la condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto non può trovare accoglimento, non avendo provato il ricorrente l'effettività del recupero delle somme da parte dell' , attraverso la produzione dei cedolini pensionistici con CP_2
l'indicazione delle trattenute.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate tra le parti nella misura di 1/3 ponendosi la quota residua a carico
CP_ dell' e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 16-12-2024, Parte_1
così provvede:
CP_
• In parziale accoglimento della domanda dichiara, non dovuto all' l'importo di cui al provvedimento dell' che ha quantificato l'indebito sino al 15- CP_2
11-2024;
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la CP_ quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi
€.800,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Fiorella D'Angiolillo dichiaratasi anticipataria.
Santa Maria Capua Vetere 26-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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