Articolo 81 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 80Articolo 82
Versione
28 dicembre 1978
Art. 81. (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)

Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all' articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1 luglio 1979.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente