Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 142. Beni del debitore 1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
Commentari • 6
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Commento a Tribunale di Treviso, ordinanza ex art. 512 c.p.c. del 05/12/2023 Il fatto L'ordinanza in commento trae origine da una controversia distributiva nella quale un condominio, creditore procedente nell'esecuzione immobiliare, ha contestato che il proprio credito non fosse incluso tra le somme oggetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c. nel quale, al contrario, trovava soddisfazione il solo creditore ipotecario; ne ha quindi chiesto la modifica affinchè gli fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2770 c.c o, quantomeno, il credito fosse appostato in prededuzione. Con la decisione in commento, mantenendosi nel solco del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con la …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Catania, decreto 12/04/2025Provvedimento: […] Va infine rilevato che la tesi del reclamante non trova alcun supporto in seno alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 19.01.2024, relativa ad una disposizione normativa qui non rilevante, costituita dall'art. 142, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella parte in cui «…non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale». E' appena il caso di rilevare che detta pronuncia – che peraltro ha escluso il contrasto della suddetta disposizione con il parametro di cui agli artt. 3 e 24Leggi di più...