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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.2803/2024, promosso da nata in [...] il Parte_1
26/1/1989 C.F. , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._1 sulla minore rappr.ta e difesa dall'Avv. Carlo Capocaccia, e presso lo stesso Persona_1 elettivamente dom.ta, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Maria Antonietta CP_1
Tuminelli, come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in
Piazza Gramsci n.4
Resistente
All'esito dell'udienza del 28.5.2025 - svolta mediante il deposito in telematico di note scritte - i procuratori delle parti hanno concluso come da note, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di liquidazione dell'indennità di dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
FATTO E DIRITTO
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti di 1/2, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il CP_2
1 residuo - liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.750,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell con distrazione in CP_1 favore del procuratore antistatario dell'attore.
Frosinone, 24/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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