Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6181/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosa Parte_1
Alfano e dall'avv. Anna Gallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Pompei, via Mazzini n. 83;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) accertare e dichiarare che il sig. , per le patologie Parte_1 indicate in narrativa, è invalido nella misura superiore ai due terzi (66,66%;) dalla data della domanda amministrativa del 19/11/2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di giudizio;
b) dichiarare il diritto dell'istante sig. alla corresponsione Parte_1 dell'Assegno Ordinario di Invalidità previsto dall'art.1 L.222/84 a far data dal 1/12/2019, o della diversa data accerta in corso di causa, con la conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta;
c) condannare
l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze delle due fasi del CP_1 giudizio, comprese spese generali e spese successive, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni;
e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto e in diritto;
f) dichiarare l'infondatezza CP_1 della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 02.12.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato le ripercussioni funzionali delle singole infermità sofferte, specie quelle a carico dell'apparato osteoarticolare, sulle specifiche mansioni disimpegnate in qualità di operaio.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “obesità con complicanze spondiloartrosiche, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così osservato: “Per quanto attiene… la valutazione della domanda di riconoscimento di assegno di invalidità, beneficio richiesto espressamente nel ricorso introduttivo, è evidente che bisogna fare riferimento, nello spirito della normativa, alle occupazioni confacenti.
… le occupazioni confacenti alle attitudini dipendono da vari fattori i più importanti dei quali sono rappresentati, non necessariamente in ordine di importanza, da età, sesso, grado di istruzione, qualificazione tecnico-professionale, esperienza conseguita, tanto per citarne alcuni e, sostanzialmente, così come ricordato nella Circolare n. 1 del 03/01/1985, possono essere CP_1 definite come “tutte quelle occupazioni che l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e le attività a questa analoghe”.
In particolare, in maniera più esaustiva, si possono definire come tali quelle attività, non necessariamente già svolte nel presente o nel passato o riconducibili alla stessa categoria, che richiedano un analogo impegno fisico ed intellettuale, un simile grado di specializzazione e medesimi sistemi organo-funzionali interessati ad espletarle né siano di carattere saltuario, precario o usurante.
Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto, nato nel 1965, quindi, all'epoca della domanda amministrativa di 54 anni di età, in possesso del diploma di ragioneria, alle dipendenze, fino al 2016, di una azienda in qualità di addetto alla produzione di tubi in PVC;
risulta evidente, pertanto, che il quadro morboso, nel suo complesso, ha un'incidenza nella misura del 40% tale da non raggiungere i limiti previsti dalla normativa per il beneficio dell'assegno di invalidità.
In particolare, va rilevato che il periziando è affetto da obesità con complicanze spondiloartrosiche e da una insufficienza venosa cronica degli arti inferiori senza, tuttavia, una particolare incidenza funzionale anche tenendo conto delle occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il perito concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, si rileva come la parte abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti. È evidente come le censure di parte, nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato e come risultante dalla documentazione sanitaria disponibile, si esauriscono in una diversa valutazione della stessa, senza tuttavia imputare al consulente tecnico specifici errori od omissioni. In altri termini, le doglianze espresse nell'opposizione si sostanziano a ben vedere in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tanto si aggiunge che non risulta segnalata in ricorso l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti;
dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n.
7341/2004, Cass. 3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le valutazioni sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento delle prestazioni richieste, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione della prestazione previdenziale richiesta.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n.
4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Parte ricorrente, con la nota di deposito del 12.06.2024, si è limitata a produrre nuovi documenti sanitari, senza alcun accenno, nelle odierne note di trattazione scritta, alle diagnosi ivi contenute né alla relativa rilevanza ai fini del giudizio;
in particolare, la parte ha omesso di allegare se trattasi di un aggravamento delle patologie pregresse o di nuove e come le stesse abbiano un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, tale da determinare il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione del beneficio richiesto. In assenza di tali allegazioni, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
6. In definitiva, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno