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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 205/2024
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA LO LA
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAPPELLO LAURA appellante e
C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. SANTI SILVIA appellato In punto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
60/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 60/2024 il Tribunale di Bologna definitivamente decidendo nella causa n. 661/2022 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di ha rigettato la Controparte_1
domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali.
professore universitario a tempo indeterminato Parte_1
presso la facoltà di Ingegneria di Bologna ed iscritto all'Albo degli
Ingegneri di Bologna fino all'anno 2020, conveniva in giudizio chiedendone la condanna a tenerlo Controparte_1
indenne integralmente di quanto egli sarà tenuto a corrispondere, per effetto della decisione della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Emilia-Romagna n. 158/2021/R depositata il 18 maggio 2021, passata in giudicato, con la quale si condanna il Prof. Ing. Parte_1
al pagamento:
- in favore dell , Parte_2
della somma di € 64.411,85, oltre gli interessi legali dal 18.11.2021 fino al soddisfo;
- in favore dello Stato Italiano, della somma di € 888,88;
pag. 2/7 - in favore di qualunque ente deputato alla riscossione, che azionerà la suddetta sentenza passata in giudicato.
A fondamento della domanda, deduceva l'applicabilità alla fattispecie della clausola speciale di polizza 4.12, dovendosi ritenere ricomprese nel rischio assicurato le obbligazioni discendenti dalla decisione della Corte dei
Conti nei propri confronti
Si costitutiva , contestando la Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Deduceva la inoperatività della clausola in oggetto, in quanto la polizza stipulata dall'attore ha quale esclusivo ambito di copertura i danni cagionati in conseguenza di atti o fatti commessi dall'assicurato nell'esercizio della libera professione di Ingegnere, peraltro involontariamente cagionati applicabile soltanto laddove l'assicurato avesse agito come professore universitario, e non come ingegnere libero professionista, come avvenuto nella fattispecie.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma Parte_1
della pronuncia e l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di oggetto della polizza;
2 – Erronea motivazione in tema di validità della clausola 4.12. di polizza;
3- Erronea motivazione in punto di mancata ammissione delle prove.
Concludeva in via istruttoria per l'ammissione delle prove per testi disattese in primo grado.
pag. 3/7 Si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il G.I, previa assegnazione di termini per note scritte, memorie conclusionali e di replica ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11.11.2025 ha riservato la decisione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante c censura l'erronea motivazione in punto di oggetto della polizza.
In particolare, evidenziava l'errore un cui sarebbe incorso il primo giudice nell'interpretazione della clausola assicurativa, che ha rite3nuto che con la polizza n. 155137975, ha assicurato l'Ingegnere CP_1 Pt_1
e non il Professore Universitario
[...] Parte_1
Deduceva che la polizza era stata sottoscritta con l'inserimento specifico di tale clausola, allo scopo precipuo di tutelare l'attore nella sua veste di
Professore Universitario.
L'appellante argomenta la fallacia delle ragioni del primo giudice, sostenendo che stante il divieto di esercitare la libera professione, la clausola in esame non potrebbe avere altro oggetto che il danno erariale provocato dall'assicurato in veste di Professore Universitario.
Il quadro normativo sotteso alla controversia è costituito dall' art. 11, comma 5 del d.p.r. n. 382/1980, in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi in capo ai pubblici dipendenti, secondo cui “è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria” .
pag. 4/7 Per collocazione sistematica della fattispecie tipica in esame nell'ambito del TU sul pubblico impiego (cfr. la novella introdotta con legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 42, che ha inserito nel corpo dell'art. 53 rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” il comma 7 bis), il rischio per cui è causa è connesso a danni e responsabilità riferibili a violazioni dei doveri tipici dell'odierno attore quale docente universitario a tempo pieno per violazione dei doveri di cui all'art. 53 cit. e non a responsabilità verso terzi - erariale compresa, ai sensi della suddetta clausola 4.12 cit. - quale libero professionista..
Con specifico riferimento alla lettera della polizza, l'incipit ne chiarisce l'oggetto: “danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio della libera professione di ingegnere”.
L'art. 4.12, invocato da parte attrice a sostegno della propria tesi, recita:
“La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli importi che questi sia tenuto a pagare, per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per danni patrimoniali cagionati all'erario, in conseguenza di azioni, omissioni ritardi, commessi anche con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e\o consegnatario. Al fine della presente estensione di garanzia, si intendono in garanzia i sinistri insorti nel periodo di validità della polizza purché relativi a fatti avvenuti non oltre cinque anni prima della stipula della polizza.
La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00”.
pag. 5/7 Va peraltro osservato che, in disparte del possesso di partita Iva e la iscrizione all'Albo degli Ingeneri fino all'anno 2020, la sottoscrizione di polizza per la responsabilità professionale è sintomatica di un attuale interesse del a tutelarsi sul piano professionale. Pt_3
Né è di pregio l'argomento della nullità della clausola 4.12. per mancanza di oggetto, atteso che sono residualmente configurabili ipotesi di svolgimento di incarichi professionali da parte di un ingegnere che sia funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato della PA, per esempio effettuando perizie giudiziarie o partecipando ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca.
Va osservato che, nel caso di specie, la sentenza di condanna nei confronti del Prof. Ing. a conclusione del giudizio di responsabilità Pt_1
dinanzi la Corte dei Conti, non attiene a ipotesi di responsabilità connesse all'esercizio da parte del Prof. Ing. della libera professione di Pt_1
Ingegnere, ma piuttosto alla responsabilità amministrativa riconducibile unicamente alla sua qualifica di professore di ruolo a tempo pieno e indeterminato dell' rischio estraneo Parte_2
all'ambito di copertura della polizza in oggetto.
La domanda non può quindi trovare accoglimento.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 60/2024 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella
Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Ausiliario LA Il Presidente
dott. LA LO dott. Giampiero Fiore
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 205/2024
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA LO LA
Anna Maria Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAPPELLO LAURA appellante e
C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. SANTI SILVIA appellato In punto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
60/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 60/2024 il Tribunale di Bologna definitivamente decidendo nella causa n. 661/2022 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di ha rigettato la Controparte_1
domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali.
professore universitario a tempo indeterminato Parte_1
presso la facoltà di Ingegneria di Bologna ed iscritto all'Albo degli
Ingegneri di Bologna fino all'anno 2020, conveniva in giudizio chiedendone la condanna a tenerlo Controparte_1
indenne integralmente di quanto egli sarà tenuto a corrispondere, per effetto della decisione della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Emilia-Romagna n. 158/2021/R depositata il 18 maggio 2021, passata in giudicato, con la quale si condanna il Prof. Ing. Parte_1
al pagamento:
- in favore dell , Parte_2
della somma di € 64.411,85, oltre gli interessi legali dal 18.11.2021 fino al soddisfo;
- in favore dello Stato Italiano, della somma di € 888,88;
pag. 2/7 - in favore di qualunque ente deputato alla riscossione, che azionerà la suddetta sentenza passata in giudicato.
A fondamento della domanda, deduceva l'applicabilità alla fattispecie della clausola speciale di polizza 4.12, dovendosi ritenere ricomprese nel rischio assicurato le obbligazioni discendenti dalla decisione della Corte dei
Conti nei propri confronti
Si costitutiva , contestando la Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Deduceva la inoperatività della clausola in oggetto, in quanto la polizza stipulata dall'attore ha quale esclusivo ambito di copertura i danni cagionati in conseguenza di atti o fatti commessi dall'assicurato nell'esercizio della libera professione di Ingegnere, peraltro involontariamente cagionati applicabile soltanto laddove l'assicurato avesse agito come professore universitario, e non come ingegnere libero professionista, come avvenuto nella fattispecie.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma Parte_1
della pronuncia e l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di oggetto della polizza;
2 – Erronea motivazione in tema di validità della clausola 4.12. di polizza;
3- Erronea motivazione in punto di mancata ammissione delle prove.
Concludeva in via istruttoria per l'ammissione delle prove per testi disattese in primo grado.
pag. 3/7 Si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il G.I, previa assegnazione di termini per note scritte, memorie conclusionali e di replica ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 11.11.2025 ha riservato la decisione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante c censura l'erronea motivazione in punto di oggetto della polizza.
In particolare, evidenziava l'errore un cui sarebbe incorso il primo giudice nell'interpretazione della clausola assicurativa, che ha rite3nuto che con la polizza n. 155137975, ha assicurato l'Ingegnere CP_1 Pt_1
e non il Professore Universitario
[...] Parte_1
Deduceva che la polizza era stata sottoscritta con l'inserimento specifico di tale clausola, allo scopo precipuo di tutelare l'attore nella sua veste di
Professore Universitario.
L'appellante argomenta la fallacia delle ragioni del primo giudice, sostenendo che stante il divieto di esercitare la libera professione, la clausola in esame non potrebbe avere altro oggetto che il danno erariale provocato dall'assicurato in veste di Professore Universitario.
Il quadro normativo sotteso alla controversia è costituito dall' art. 11, comma 5 del d.p.r. n. 382/1980, in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi in capo ai pubblici dipendenti, secondo cui “è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria” .
pag. 4/7 Per collocazione sistematica della fattispecie tipica in esame nell'ambito del TU sul pubblico impiego (cfr. la novella introdotta con legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 42, che ha inserito nel corpo dell'art. 53 rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” il comma 7 bis), il rischio per cui è causa è connesso a danni e responsabilità riferibili a violazioni dei doveri tipici dell'odierno attore quale docente universitario a tempo pieno per violazione dei doveri di cui all'art. 53 cit. e non a responsabilità verso terzi - erariale compresa, ai sensi della suddetta clausola 4.12 cit. - quale libero professionista..
Con specifico riferimento alla lettera della polizza, l'incipit ne chiarisce l'oggetto: “danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio della libera professione di ingegnere”.
L'art. 4.12, invocato da parte attrice a sostegno della propria tesi, recita:
“La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli importi che questi sia tenuto a pagare, per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per danni patrimoniali cagionati all'erario, in conseguenza di azioni, omissioni ritardi, commessi anche con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e\o consegnatario. Al fine della presente estensione di garanzia, si intendono in garanzia i sinistri insorti nel periodo di validità della polizza purché relativi a fatti avvenuti non oltre cinque anni prima della stipula della polizza.
La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00”.
pag. 5/7 Va peraltro osservato che, in disparte del possesso di partita Iva e la iscrizione all'Albo degli Ingeneri fino all'anno 2020, la sottoscrizione di polizza per la responsabilità professionale è sintomatica di un attuale interesse del a tutelarsi sul piano professionale. Pt_3
Né è di pregio l'argomento della nullità della clausola 4.12. per mancanza di oggetto, atteso che sono residualmente configurabili ipotesi di svolgimento di incarichi professionali da parte di un ingegnere che sia funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato della PA, per esempio effettuando perizie giudiziarie o partecipando ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca.
Va osservato che, nel caso di specie, la sentenza di condanna nei confronti del Prof. Ing. a conclusione del giudizio di responsabilità Pt_1
dinanzi la Corte dei Conti, non attiene a ipotesi di responsabilità connesse all'esercizio da parte del Prof. Ing. della libera professione di Pt_1
Ingegnere, ma piuttosto alla responsabilità amministrativa riconducibile unicamente alla sua qualifica di professore di ruolo a tempo pieno e indeterminato dell' rischio estraneo Parte_2
all'ambito di copertura della polizza in oggetto.
La domanda non può quindi trovare accoglimento.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 60/2024 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella
Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Ausiliario LA Il Presidente
dott. LA LO dott. Giampiero Fiore
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