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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 6.11.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. M. D'Attis
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 26.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L'CP 1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico dell'istante "Esiti di lobectomia polmonare sinistra per adenocarcinoma nel 2012 ed exeresi di metastasi cerebrale. Neoplasia della prostata del 2014 radiotrattata. BPCO di grado severo. Grave deficit deambulatorio in poliartrosi, ipotono-ipotrofismo muscolare con instabilità posturale. Ipofunzione dell'arto superiore destro e paresi dell'arto superiore sinistro con esclusione funzionale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia bilaterale" e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda il ricorrente invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Quanto alla decorrenza di tale condizione, il ctu ha evidenziato come la perdita di autonomia possa ritenersi concretizzata, con elevata probabilità, nell'aprile 2024.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante anche l'assenza di contestazioni che possano indurre a differenti conclusioni.
In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dal ricorrente nelle note conclusive ed aventi ad oggetto la decorrenza del requisito sanitario, reputa il Tribunale che siano da condividere le argomentazioni medico legali rese sul punto dal ctu, il quale - replicando a quanto rilevato dall'istante nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. ha dato atto del
"peggioramento del quadro deambulatorio con particolare ricaduta sul compimento degli atti della vita quotidiana" alla luce della documentazione in atti (in particolare della visita fisiatrica dell'aprile 2024) e dell'obiettività emersa nel corso della visita diretta (effettuata ad aprile
2025). Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' CP 1 secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1,
così provvede:
accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da aprile 2024, come da CTU depositata in data 1.9.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 6.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 6.11.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. M. D'Attis
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 26.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L'CP 1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico dell'istante "Esiti di lobectomia polmonare sinistra per adenocarcinoma nel 2012 ed exeresi di metastasi cerebrale. Neoplasia della prostata del 2014 radiotrattata. BPCO di grado severo. Grave deficit deambulatorio in poliartrosi, ipotono-ipotrofismo muscolare con instabilità posturale. Ipofunzione dell'arto superiore destro e paresi dell'arto superiore sinistro con esclusione funzionale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia bilaterale" e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda il ricorrente invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Quanto alla decorrenza di tale condizione, il ctu ha evidenziato come la perdita di autonomia possa ritenersi concretizzata, con elevata probabilità, nell'aprile 2024.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante anche l'assenza di contestazioni che possano indurre a differenti conclusioni.
In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dal ricorrente nelle note conclusive ed aventi ad oggetto la decorrenza del requisito sanitario, reputa il Tribunale che siano da condividere le argomentazioni medico legali rese sul punto dal ctu, il quale - replicando a quanto rilevato dall'istante nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. ha dato atto del
"peggioramento del quadro deambulatorio con particolare ricaduta sul compimento degli atti della vita quotidiana" alla luce della documentazione in atti (in particolare della visita fisiatrica dell'aprile 2024) e dell'obiettività emersa nel corso della visita diretta (effettuata ad aprile
2025). Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' CP 1 secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1,
così provvede:
accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da aprile 2024, come da CTU depositata in data 1.9.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 6.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere