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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4421/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cimminiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4421/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del5/06/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO FENZA
ATTORE contro
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_3
FRANCESCA PANZERI e dall'Avv. ROSA MERANTE
CONVENUTI
e con l'intervento di
( ), nata a Milano il [...] in [...] nonché CP_3 C.F._4 quale esercente la potestà genitoriale sulla minore ( ), Persona_1 C.F._5 nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. GIUSEPPE
MONARDO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte depositate in data 9/05/2025
Per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 6/05/2025
Per le terze intervenute: come da note scritte depositate in data 6/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bergamo e tra loro fratelli germani nonchè eredi CP_1 CP_2 dell'ascendente diretto di primo grado (deceduto ab intestato in Seriate (BG) il Persona_2
29/08/2014), al fine di ottenere sentenza accertativa/dichiarativa della propria qualità di erede legittimo del de cuius per effetto della filiazione biologica accertata da consulenza genetico- forense dichiarata con sentenza n. 2270/2023 del 25/10/2023 a definizione del giudizio n. R.G.
6335/2022. Chiedeva, quindi, controparte disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione del relictum in ragione di 1/3 nonché la condanna dei coeredi al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva degli immobili caduti in successione ed alla restituzione dei frutti. Infine, formulava il domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da Pt_1
mancato riconoscimento e del danno endofamiliare, da liquidarsi in via equitativa.
I convenuti, costituitisi in giudizio, aderivano alla domanda di accertamento della qualità di erede legittimo del defunto in capo a e alla domanda di scioglimento Persona_2 Parte_1
parziale della comunione ereditaria esistente tra le parti, instando invece per il rigetto delle altre richieste dell'attore in quanto infondate.
All'esito della prima udienza del 26/11/2024 il Giudice, vista l'eccezione di prescrizione sollevata in udienza dalla parte ricorrente e la richiesta di ottenere i termini ex art. 281 duodecies comma 3
c.p.c., per precisare quanto eccepito, nonché considerata l'opportunità di concedere i suddetti termini anche al fine di consentire anche l'acquisizione di ulteriore documentazione relativa agli immobili da dividere, sotto il profilo della conformità edilizia, rinviava all'udienza del 6/02/2025.
Nelle more interveniva in giudizio anche la sig.ra , moglie del sig. , CP_3 Parte_2
aderendo alle domande dei convenuti.
Con ordinanza resa in data 7/02/2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c., fissando l'udienza del 25/03/2025 con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c. al fine di verificare eventuali ulteriori ipotesi conciliative e procedere all'interrogatorio libero delle parti.
pagina 2 di 3 All'esito dell'udienza così fissata, preso atto della mancata adesione da parte dell'attore alla proposta conciliativa, il Giudice disponeva ctu nominando l'ing. Per_3
Sennonchè, nelle more dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico peritale, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, depositando istanza di rinuncia agli atti,
a spese compensate, ritualmente notificata alle due controparti e atto di accettazione alla rinuncia proveniente dalle stesse.
Le parti chiedevano, quindi, che venisse emessa sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio a spese compensate, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Il Giudice, con ordinanza del 6/06/2025, revocava quindi l'approfondimento peritale disposto e la causa veniva trattenuta a decisione senza termini.
Da quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese interamente compensate, come le parti hanno dichiarato espressamente, e reciprocamente, negli atti sopra richiamati.
Va altresì accolta la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, i cui dati sono oltre riportati.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così dispone:
1. visti gli art. 306 e 307 c.p.c. DICHIARA estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti;
2. visto l'art. 92 c.p.c. DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese di lite;
3. ORDINA all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio
Provinciale del Territorio di Bergamo di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta il 7/10/2024 con presentazione n. 16 – registro generale n. 51987 e registro particolare n. 37610;
Così deciso in Bergamo, il 13/06/2025
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
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