Art. 15. (Variabilita' dei contributi) 1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 12, comma 1, puo' essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
2. La percentuale di cui all'articolo 13, comma 4, puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale puo' essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
5. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 14. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 544/1988 (Disposizioni di pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93 , di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresi' definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali e' fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute: il trattamento economico, che dovra' comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno: e le modalita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.
6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente della protezione civile, della difesa del suolo e dal patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di Handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazione-lavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalita' ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponobili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed e' il posto a carico delle disponibilita' finanziarie delle amministrazioni stesse.
Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro, mediante variazioni compensative.
8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate".
2. La percentuale di cui all'articolo 13, comma 4, puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale puo' essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
5. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 14. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 544/1988 (Disposizioni di pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93 , di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresi' definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali e' fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute: il trattamento economico, che dovra' comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno: e le modalita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.
6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente della protezione civile, della difesa del suolo e dal patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di Handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazione-lavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalita' ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponobili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed e' il posto a carico delle disponibilita' finanziarie delle amministrazioni stesse.
Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro, mediante variazioni compensative.
8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate".