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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/10/2024, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1630/2020 promossa da:
) col patrocinio dell'avv. SILVANA MURA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro o, in forma abbreviata, ( col patrocinio Controparte_1 CP P.IVA_2 dell'avv. FABIO MARIA FOIS
OPPOSTA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale- opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 29.03.2019, di durata fino al
31.12.2019, per grave inadempimento della e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP opposto e dichiarare non dovuti tutti gli importi ingiunti per le ragioni gradatamente esposte nel presente atto, con condanna della controparte alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti;
in via parimenti principale dichiarare inammissibile e/o rigettare perché infondata in fatto e in diritto e/o non provata la domanda riconvenzionale spiegata;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, dichiarare non dovuti gli importi ingiunti a titolo di rimborsi chilometrici stante la mancata effettuazione di trasferte e la relativa documentazione giustificativa di spesa autorizzata dalla committente, con condanna alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti a tale titolo e, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di costituzione e risposta, dichiararla inammissibile e/o rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e/o destituita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione formulata da (già avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 240/2020, R.G. 830/2020, emesso dal Tribunale di Sassari il 14.04.2020 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando (già Parte_1 Parte_2
al pagamento di euro 41.148,34 (e/o della diversa somma risultante di giustizia), oltre interessi ex
[...]
pagina 1 di 4 D.Lgs. 231/2002, sull'intero importo riportato nel decreto ingiuntivo e spese legali del procedimento monitorio;
b) in via riconvenzionale: condannare (già al Parte_1 Parte_2 pagamento, a favore di dell'indennizzo previsto dall'art. 4 del secondo contratto del CP
29/03/2019, da quantificarsi in corso di causa mediante CTU tecnico-contabile; c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 giugno 2020 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 240/2020 con cui questo Controparte_1 tribunale le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.148,34, oltre interessi e spese.
La ricorrente aveva agito per il pagamento di un credito nei confronti della Parte_1
(all'epoca ), risultante dalle fatture emesse il 7.10.2019 (la n. 10, per € 11.868,34; e la Parte_2
n. 11, per € 29.280,00) e riferite a compensi maturati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, compresi i rimborsi chilometrici di settembre 2019, in relazione al primo di due contratti di prestazione d'opera intellettuale, entrambi stipulati fra le parti il 29 marzo 2019.
Eccepiva l'opponente che la fin dall'inizio del rapporto contrattuale, non aveva pienamente CP_1 adempiuto alle obbligazioni sorte a suo carico col primo contratto, tanto da indurre , con Pt_1 comunicazione del 28 agosto 2019, a revocare l'incarico, rispettando comunque il termine di preavviso di sette giorni. Aggiungeva: che la revoca avrebbe spiegato la propria efficacia il 31 dicembre 2019, ossia alla data concordata come durata minima per la realizzazione dell'oggetto del contratto, con cui si era obbligata a definire una serie di strategie dirette a migliorare le performance aziendali di CP
; che fino a quella data la avrebbe dovuto continuare ad espletare le proprie prestazioni Pt_1 CP
d'opera; che il secondo contratto non avrebbe mai acquisito efficacia, in virtù della condizione sospensiva contemplata all'art. 4 del medesimo, che prevedeva, altresì, in favore della un CP indennizzo rapportato all'incremento di fatturato rispetto all'anno precedente per il caso in cui il primo contratto, stipulato contestualmente, venisse revocato entro il 30.9.2019. L'esecuzione del secondo contratto era, infatti, condizionata alla mancata revoca del primo.
Rilevava, inoltre, l'opponente che preso atto della comunicazione di revoca, aveva interrotto CP ogni prestazione lavorativa successivamente al mese di settembre 2019, domandando tuttavia il pagamento delle quattro mensilità sino a dicembre 2019, nonché dei rimborsi chilometrici relativi al settembre 2019 che contestava in quanto non dovuti per mancanza di prova documentale e autorizzazione circa la spettanza del rimborso stesso, nonché le restanti somme domandate per le residue mensilità da ottobre a dicembre 2019, trattandosi di corrispettivi ingiustamente fatturati in assenza delle relative prestazioni d'opera e per questo non dovuti.
Chiedeva quindi la revoca del decreto, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, CP sostenendo in particolare che l'art. 3 del primo contratto non prevedeva un periodo minimo di preavviso per la revoca, bensì un termine di sette giorni dalla sua comunicazione, decorsi i quali questa avrebbe avuto efficacia e che, per il periodo successivo all'efficacia della revoca, sarebbe comunque maturato il diritto al corrispettivo previsto fino alla scadenza naturale del contratto (il 31.12.2019), pur pagina 2 di 4 non essendo più tenuta la società all'erogazione delle proprie prestazioni che, di fatto, erano comunque proseguite fino al 30.9.2019, con conseguente emissione delle due fatture a corredo del ricorso. domandava, altresì, in via riconvenzionale, quanto dovutole in conseguenza della revoca CP intervenuta il 28 agosto 2019, in forza gli accordi contenuti nel secondo contratto del 29.3.2019, mai attuato, ossia “una somma pari al 10% dell'incremento di fatturazione nella frazione di anno che va da aprile 2019 a dicembre 2019 rispetto all'anno precedente a titolo di indennizzo da liquidare con bonifico bancario entro il 2 gennaio 2020” prevista appunto per il caso in cui il primo contratto fosse stato revocato entro il 30 settembre 2019.
Concludeva quindi come sopra trascritto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 23 maggio
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. ha dato prova adeguata del credito azionato in monitorio che trova fonte nel Controparte_1 contratto richiamato in epigrafe, avente scadenza naturale al 31 dicembre 2019. Detto contratto, che aveva avuto parziale esecuzione e in relazione al quale erano state emesse da le due fatture CP azionate in monitorio, prevedeva che l'opposta, per un corrispettivo di 8000 euro al mese (oltre imposte) avrebbe dovuto apprestare una serie di misure e strategie commerciali dirette a migliorare le performance aziendali della committente , all'epoca denominata (v. allegato sub 1 Pt_1 Parte_2 al ricorso introduttivo). Era stato poi concordato che il programma contrattuale avrebbe avuto decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre dello stesso anno. Alla fine di agosto 2019 era stato, tuttavia, comunicato dalla committente il recesso (v. pec del 29 agosto 2019 inviata da
[...]
), come previsto dalla clausola sub 3 del contratto, in conseguenza del quale sarebbe Parte_2 comunque spettato alla società incaricata il corrispettivo stabilito per il periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza naturale del contratto medesimo, ossia il compenso di 8000,00 euro, oltre iva di legge (al 22%) per quattro mensilità.
Il credito portato dalle fatture depositate a corredo del ricorso introduttivo trova dunque causa nei richiamati accordi contrattuali, il cui testo è estremamente chiaro nel porre a carico della committente che si fosse avvalsa del recesso anticipato, rispetto alla scadenza naturale concordata, il corrispettivo dovuto ad APRE sino al dicembre 2019.
La somma di € 41.148,34 (in cui è inclusa l'IVA) risulta dunque comprendere il compenso previsto per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 (39.040,00, con l'iva), nonché i rimborsi chilometrici dovuti alla società incaricata dell'opera professionale, chiesti per il solo mese di settembre e mai contestati da come emerge dalla corrispondenza intercorsa fra le parti a seguito Parte_1 dell'invio delle relative fatture da parte di Deve sottolinearsi al riguardo come sia pacifico che, CP nonostante la revoca dell'incarico, aveva proseguito l'esecuzione della prestazione a suo carico CP nel corso del mese di settembre 2019 e che i rapporti fra le parti erano poi definitivamente cessati, con la conseguente emissione delle fatture 10 e 11 del 7 ottobre 2019.
L'inadempimento eccepito dall'opponente risulta, inoltre, palesemente contraddetto dai contenuti della corrispondenza intercorsa fra le parti (v. allegati opposta da 4 a 9), da cui emerge come la stessa Pt_1 avesse ripetutamente sollecitato , rappresentante legale di a proseguire la Persona_1 CP collaborazione intrapresa, formulando proposte dirette a rinnovare il rapporto, eventualmente anche pagina 3 di 4 mediante un ingresso dell' “nella proprietà della ” (così la mail del 26 settembre Per_1 Parte_2
2019), e in cui viene ribadita la permanenza della “fiducia nel tuo modo di operare” (mail del 29 settembre 2019), rappresentando la propria situazione di difficoltà a corrispondere gli emolumenti Pt_1 dovuti nella misura richiesta dalla controparte. Colloqui che appaiono veramente incompatibili con il dedotto inadempimento della società opposta.
La domanda azionata in monitorio è dunque fondata, mentre non può trovare accoglimento quella riconvenzionale basata sul secondo contratto (all. 2 al ricorso), recante la medesima data del 29 marzo
2019 ed evidentemente collegato al primo, costituendo espressione della programmata prosecuzione del medesimo piano prefigurato dalle parti, diretto a sviluppare quell'attività di miglioramento delle performance aziendali intrapresa nel primo periodo di esecuzione del rapporto (aprile-dicembre 2019, secondo quanto pattuito).
La clausola sub 3 del “secondo” contratto, diretto a regolamentare le reciproche prestazioni con riferimento al periodo dal gennaio 2020 per venti mensilità, prevede invero che esso avrebbe prodotto effetti qualora il precedente accordo non venisse revocato entro il 30 settembre 2019, ma disponeva anche che, in quest'ultimo caso, come detto verificatosi con la revoca dell'agosto 2019, la committente avrebbe comunque dovuto riconoscere ad un compenso forfetariamente determinato nella CP misura del 10% dell'incremento di fatturato riferito alla frazione aprile-dicembre del 2019, rispetto all'anno precedente.
Ora, sulla base dei due bilanci depositati da PR (v. all. A e B alla seconda memoria istruttoria) non è dato desumere il verificarsi di tale incremento, invero non risultante dalla mera comparazione dei fatturati annuali (quello dell'anno 2019, pari ad oltre 7.427.000 euro, è anzi leggermente inferiore a quello dell'anno precedente, pari ad oltre € 7.517.000 euro), in quanto il dato rilevante avrebbe dovuto desumersi dal solo importo del fatturato riferito al periodo oggetto dell'intervento migliorativo della società incaricata. La prova dedotta dall'attrice in riconvenzionale non è dunque sufficiente all'accertamento del credito, richiamandosi al riguardo le motivazioni di cui all'ordinanza del 24 novembre 2023 in ordine al rigetto delle istanze istruttorie ed osservandosi, d'altra parte, che la stessa
PR non allega puntualmente gli elementi di valutazione, ossia i dati contabili su cui fonda la sua domanda riconvenzionale e attraverso cui è pervenuta ad affermare un apprezzabile incremento del fatturato nel periodo d'intervento previsto dal contratto.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della società opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.240 Parte_1 del 14 aprile 2020.
Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta.
Condanna la società opponente alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 2 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1630/2020 promossa da:
) col patrocinio dell'avv. SILVANA MURA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro o, in forma abbreviata, ( col patrocinio Controparte_1 CP P.IVA_2 dell'avv. FABIO MARIA FOIS
OPPOSTA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale- opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 29.03.2019, di durata fino al
31.12.2019, per grave inadempimento della e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP opposto e dichiarare non dovuti tutti gli importi ingiunti per le ragioni gradatamente esposte nel presente atto, con condanna della controparte alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti;
in via parimenti principale dichiarare inammissibile e/o rigettare perché infondata in fatto e in diritto e/o non provata la domanda riconvenzionale spiegata;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, dichiarare non dovuti gli importi ingiunti a titolo di rimborsi chilometrici stante la mancata effettuazione di trasferte e la relativa documentazione giustificativa di spesa autorizzata dalla committente, con condanna alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti a tale titolo e, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di costituzione e risposta, dichiararla inammissibile e/o rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e/o destituita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione formulata da (già avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 240/2020, R.G. 830/2020, emesso dal Tribunale di Sassari il 14.04.2020 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando (già Parte_1 Parte_2
al pagamento di euro 41.148,34 (e/o della diversa somma risultante di giustizia), oltre interessi ex
[...]
pagina 1 di 4 D.Lgs. 231/2002, sull'intero importo riportato nel decreto ingiuntivo e spese legali del procedimento monitorio;
b) in via riconvenzionale: condannare (già al Parte_1 Parte_2 pagamento, a favore di dell'indennizzo previsto dall'art. 4 del secondo contratto del CP
29/03/2019, da quantificarsi in corso di causa mediante CTU tecnico-contabile; c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 giugno 2020 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 240/2020 con cui questo Controparte_1 tribunale le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.148,34, oltre interessi e spese.
La ricorrente aveva agito per il pagamento di un credito nei confronti della Parte_1
(all'epoca ), risultante dalle fatture emesse il 7.10.2019 (la n. 10, per € 11.868,34; e la Parte_2
n. 11, per € 29.280,00) e riferite a compensi maturati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, compresi i rimborsi chilometrici di settembre 2019, in relazione al primo di due contratti di prestazione d'opera intellettuale, entrambi stipulati fra le parti il 29 marzo 2019.
Eccepiva l'opponente che la fin dall'inizio del rapporto contrattuale, non aveva pienamente CP_1 adempiuto alle obbligazioni sorte a suo carico col primo contratto, tanto da indurre , con Pt_1 comunicazione del 28 agosto 2019, a revocare l'incarico, rispettando comunque il termine di preavviso di sette giorni. Aggiungeva: che la revoca avrebbe spiegato la propria efficacia il 31 dicembre 2019, ossia alla data concordata come durata minima per la realizzazione dell'oggetto del contratto, con cui si era obbligata a definire una serie di strategie dirette a migliorare le performance aziendali di CP
; che fino a quella data la avrebbe dovuto continuare ad espletare le proprie prestazioni Pt_1 CP
d'opera; che il secondo contratto non avrebbe mai acquisito efficacia, in virtù della condizione sospensiva contemplata all'art. 4 del medesimo, che prevedeva, altresì, in favore della un CP indennizzo rapportato all'incremento di fatturato rispetto all'anno precedente per il caso in cui il primo contratto, stipulato contestualmente, venisse revocato entro il 30.9.2019. L'esecuzione del secondo contratto era, infatti, condizionata alla mancata revoca del primo.
Rilevava, inoltre, l'opponente che preso atto della comunicazione di revoca, aveva interrotto CP ogni prestazione lavorativa successivamente al mese di settembre 2019, domandando tuttavia il pagamento delle quattro mensilità sino a dicembre 2019, nonché dei rimborsi chilometrici relativi al settembre 2019 che contestava in quanto non dovuti per mancanza di prova documentale e autorizzazione circa la spettanza del rimborso stesso, nonché le restanti somme domandate per le residue mensilità da ottobre a dicembre 2019, trattandosi di corrispettivi ingiustamente fatturati in assenza delle relative prestazioni d'opera e per questo non dovuti.
Chiedeva quindi la revoca del decreto, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, CP sostenendo in particolare che l'art. 3 del primo contratto non prevedeva un periodo minimo di preavviso per la revoca, bensì un termine di sette giorni dalla sua comunicazione, decorsi i quali questa avrebbe avuto efficacia e che, per il periodo successivo all'efficacia della revoca, sarebbe comunque maturato il diritto al corrispettivo previsto fino alla scadenza naturale del contratto (il 31.12.2019), pur pagina 2 di 4 non essendo più tenuta la società all'erogazione delle proprie prestazioni che, di fatto, erano comunque proseguite fino al 30.9.2019, con conseguente emissione delle due fatture a corredo del ricorso. domandava, altresì, in via riconvenzionale, quanto dovutole in conseguenza della revoca CP intervenuta il 28 agosto 2019, in forza gli accordi contenuti nel secondo contratto del 29.3.2019, mai attuato, ossia “una somma pari al 10% dell'incremento di fatturazione nella frazione di anno che va da aprile 2019 a dicembre 2019 rispetto all'anno precedente a titolo di indennizzo da liquidare con bonifico bancario entro il 2 gennaio 2020” prevista appunto per il caso in cui il primo contratto fosse stato revocato entro il 30 settembre 2019.
Concludeva quindi come sopra trascritto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 23 maggio
2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa. ha dato prova adeguata del credito azionato in monitorio che trova fonte nel Controparte_1 contratto richiamato in epigrafe, avente scadenza naturale al 31 dicembre 2019. Detto contratto, che aveva avuto parziale esecuzione e in relazione al quale erano state emesse da le due fatture CP azionate in monitorio, prevedeva che l'opposta, per un corrispettivo di 8000 euro al mese (oltre imposte) avrebbe dovuto apprestare una serie di misure e strategie commerciali dirette a migliorare le performance aziendali della committente , all'epoca denominata (v. allegato sub 1 Pt_1 Parte_2 al ricorso introduttivo). Era stato poi concordato che il programma contrattuale avrebbe avuto decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre dello stesso anno. Alla fine di agosto 2019 era stato, tuttavia, comunicato dalla committente il recesso (v. pec del 29 agosto 2019 inviata da
[...]
), come previsto dalla clausola sub 3 del contratto, in conseguenza del quale sarebbe Parte_2 comunque spettato alla società incaricata il corrispettivo stabilito per il periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza naturale del contratto medesimo, ossia il compenso di 8000,00 euro, oltre iva di legge (al 22%) per quattro mensilità.
Il credito portato dalle fatture depositate a corredo del ricorso introduttivo trova dunque causa nei richiamati accordi contrattuali, il cui testo è estremamente chiaro nel porre a carico della committente che si fosse avvalsa del recesso anticipato, rispetto alla scadenza naturale concordata, il corrispettivo dovuto ad APRE sino al dicembre 2019.
La somma di € 41.148,34 (in cui è inclusa l'IVA) risulta dunque comprendere il compenso previsto per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 (39.040,00, con l'iva), nonché i rimborsi chilometrici dovuti alla società incaricata dell'opera professionale, chiesti per il solo mese di settembre e mai contestati da come emerge dalla corrispondenza intercorsa fra le parti a seguito Parte_1 dell'invio delle relative fatture da parte di Deve sottolinearsi al riguardo come sia pacifico che, CP nonostante la revoca dell'incarico, aveva proseguito l'esecuzione della prestazione a suo carico CP nel corso del mese di settembre 2019 e che i rapporti fra le parti erano poi definitivamente cessati, con la conseguente emissione delle fatture 10 e 11 del 7 ottobre 2019.
L'inadempimento eccepito dall'opponente risulta, inoltre, palesemente contraddetto dai contenuti della corrispondenza intercorsa fra le parti (v. allegati opposta da 4 a 9), da cui emerge come la stessa Pt_1 avesse ripetutamente sollecitato , rappresentante legale di a proseguire la Persona_1 CP collaborazione intrapresa, formulando proposte dirette a rinnovare il rapporto, eventualmente anche pagina 3 di 4 mediante un ingresso dell' “nella proprietà della ” (così la mail del 26 settembre Per_1 Parte_2
2019), e in cui viene ribadita la permanenza della “fiducia nel tuo modo di operare” (mail del 29 settembre 2019), rappresentando la propria situazione di difficoltà a corrispondere gli emolumenti Pt_1 dovuti nella misura richiesta dalla controparte. Colloqui che appaiono veramente incompatibili con il dedotto inadempimento della società opposta.
La domanda azionata in monitorio è dunque fondata, mentre non può trovare accoglimento quella riconvenzionale basata sul secondo contratto (all. 2 al ricorso), recante la medesima data del 29 marzo
2019 ed evidentemente collegato al primo, costituendo espressione della programmata prosecuzione del medesimo piano prefigurato dalle parti, diretto a sviluppare quell'attività di miglioramento delle performance aziendali intrapresa nel primo periodo di esecuzione del rapporto (aprile-dicembre 2019, secondo quanto pattuito).
La clausola sub 3 del “secondo” contratto, diretto a regolamentare le reciproche prestazioni con riferimento al periodo dal gennaio 2020 per venti mensilità, prevede invero che esso avrebbe prodotto effetti qualora il precedente accordo non venisse revocato entro il 30 settembre 2019, ma disponeva anche che, in quest'ultimo caso, come detto verificatosi con la revoca dell'agosto 2019, la committente avrebbe comunque dovuto riconoscere ad un compenso forfetariamente determinato nella CP misura del 10% dell'incremento di fatturato riferito alla frazione aprile-dicembre del 2019, rispetto all'anno precedente.
Ora, sulla base dei due bilanci depositati da PR (v. all. A e B alla seconda memoria istruttoria) non è dato desumere il verificarsi di tale incremento, invero non risultante dalla mera comparazione dei fatturati annuali (quello dell'anno 2019, pari ad oltre 7.427.000 euro, è anzi leggermente inferiore a quello dell'anno precedente, pari ad oltre € 7.517.000 euro), in quanto il dato rilevante avrebbe dovuto desumersi dal solo importo del fatturato riferito al periodo oggetto dell'intervento migliorativo della società incaricata. La prova dedotta dall'attrice in riconvenzionale non è dunque sufficiente all'accertamento del credito, richiamandosi al riguardo le motivazioni di cui all'ordinanza del 24 novembre 2023 in ordine al rigetto delle istanze istruttorie ed osservandosi, d'altra parte, che la stessa
PR non allega puntualmente gli elementi di valutazione, ossia i dati contabili su cui fonda la sua domanda riconvenzionale e attraverso cui è pervenuta ad affermare un apprezzabile incremento del fatturato nel periodo d'intervento previsto dal contratto.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della società opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.240 Parte_1 del 14 aprile 2020.
Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta.
Condanna la società opponente alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 2 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4