Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
3815/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 18/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MANCANIELLO LUIGI
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostituzione della pensione cat. VOS n. 45151316 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57, l.n. 247/2007, dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 per errato accredito e conteggio dei contributi figurativi in quota B per ulteriori 11 settimane;
per l'effetto, chiedeva la condannare l'Ente resistente al pagamento in suo favore, a partire dal 18.04.2021 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante considerando l'ulteriore contribuzione di 11
Dopo la rituale notificazione del ricorso introduttivo si costituiva in giudizio l' con deposito telematico della memoria difensiva deducendo l'avvenuta CP_1
ricostituzione della pensione nei termini di cui al ricorso e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Con mod. TE08 del 28.01.2025 l' ricostituiva la quota B della pensione in CP_1 godimento al ricorrente nei termini di cui all'atto introduttivo;
segnatamente, riconosceva – cfr. pag. 2 mod. TE08 del 28.01.2025 - un'anzianità contributiva in quota
B di 286 settimane con r.m.s. di € 260,36 (negli esatti termini di cui alla richiesta giudiziaria di parte ricorrente) e riliquidando la pensione con decorrenza 01.04.2021
(esattamente come richiesto con l'atto introduttivo).
Pertanto, alla luce del suddetto mod. TE08 le parti chiedevano di dichiarare la sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
Si dispone in conformità.
Le spese (scaglione - valore indeterminato basso) ridotte per l'esito del giudizio sono poste a carico dell' , soccombente virtuale. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 18/04/2024, nella
[...] CP_1
causa iscritta al n. 3815/2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara cessata la materia del
Pag. 2 di 3 contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.300,00 CP_1
oltre aumento del 10% per collegamenti ipertestuali, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Foggia, 18/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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