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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente e Relatore
BR CRISTIANA, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 421/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250014318418002 IVA-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
MOTIVAZIONI
CONCLUSIONI
Ricorrente:
accertato che la sig.ra Ricorrente_2 non è stata destinataria dell'avviso di accertamento con adesione de quo nè di alcun atto impositivo da parte dell'Ade di Pisa e che non può essere considerata obbligata in solido per obbligazioni mai assunte e/o per atti impositivi mai ricevuti, dichiarare la nullità e o invalidità della cartella n. 087 2025 00143184 18 002 notificata alla contribuente Ricorrente_2 avente ad oggetto le sanzioni per decadenza dalla rateizzazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
Resistente ADE:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
Resistente ADER: Non costituito
PROCESSO E MOTIVI
La sig.ra Ricorrente_2 ricorreva per l'annullamento della cartella sopra emarginata illustrando che la
“Società_1”, con sede a Malta, società munita di personalità giuridica e di cui era un legale rappresentante, l'altro essendo il di lei marito Nominativo_2, era stata destinataria, con notifica nella persona di entrambi, di un avviso di accertamento con cui ADE contestava la natura illecita come società esterovestita.
Nei termini, il Nominativo_2 sottoscriveva accertamento con adesione, cominciando a pagare le rate del piano.
Nelle more, il medesimo era sottoposto a procedimento penale, che si concludeva con l'assoluzione piena, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto. Dato ciò, il medesimo Nominativo_2 interrompeva il pagamento delle dette rate.
L'AdER, quindi, notificava la emarginata cartella all'altro rappresentante legale, iscrivendo a ruolo tanto le sanzioni che risultavano ancora dovute in relazione all'atto di adesione stesso, quanto la sanzione per decadenza da rateazione dell'atto di adesione.
Tanto premesso, il petitum viene sorretto sostenendo che la carica di legale rappresentante era stata rivestita dalla ricorrente solo pro forma, non avendo comunque mai agito per la società, sicchè non le poteva essere addebitata l'inadempienza dal piano di rateizzo di cui all'accertamento con adesione.
ADER contumace, si costituiva esclusivamente l'ADE che, concludendo come in epigrafe, respingeva i motivi del ricorso essenzialmente sulla base della considerazione “che la sig. Ricorrente_2 non risulta affatto estranea rispetto all'accertamento societario, in quanto, (…) nell'accertamento sono stati individuati espressamente quali autori della violazione entrambi gli amministratori, Nominativo_2 e Ricorrente_2
, i quali, interponendo una società esterovestita nella gestione dell'attività, hanno agito nel proprio esclusivo interesse. Pertanto, dal momento che l'invito a definire in adesione l'accertamento è stato alla stessa notificato in quanto autore della violazione, la mancata sottoscrizione da parte della sig. ra Ricorrente_2 dell'atto con cui il medesimo è stato definito con l'Ufficio da parte della società non la sottrae affatto alle conseguenze di tale accordo”.
La Corte, rilevata la ricorrenza dei presupposti ex art. 47-ter dlgs. 546/93 sentiva le parti sulla definibilità della causa con sentenza semplificata e queste nulla opponevano.
Premette la Corte come siano assodati e chiari i prinicipi che governano la materia che qui occupa e che sono così sintetizzabili:
a) In tema di sanzioni vige il principio della personalità (sia pure temperato, come vedremo), ex art. 2, c. 2 dlgs. 472/97, infatti: "la sanzione è riferibile alla PERSONA FISICA che ha commesso o concorso a commettere la violazione” che, nella fattispecie è identificabile nell'omesso ottemperamento al programma di rateizzazione derivato dalla adesione all'accertamento;
b) In materia di società "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica" (art. 7, c. 1, dl. 269/2003);
c) "fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi" (art. 11, c. 2, dlgs. 472/97);
d) è evidente che la legge (sub b) presume, inoltre, che chi abbia agito lo abbia fatto nell'esclusivo interesse della società e da questa presunzione ne deriva che:
e) vada da sè che, qualora il legale rappresentante abbia agito nel proprio esclusivo interesse, cioè utilizzando la persona giuridica come paravento per sottrarsi alle conseguenze della commissione di illeciti fiscali, venga meno la riferibilità alla sola Società e riemerga la responsabilità della persona fisica che ha agito.
AdE, premessa l'ininfluenza nel processo tributario delle prove raccolte in quello penale e ben consapevole del quadro appena descritto, afferma la responsabilità del legale rappresentante che NON abbia agito per la Società, sostenendo che "gli amministratori, interponendo una società esterovestita nella gestione della loro attività, hanno agito nel proprio esclusivo interesse", dal che deriverebbe la responsabilità di entrambi.
Nota la Corte, innanzitutto, che il fatto in cui leggere "l'esclusivo e personale interesse" (che dà luogo alla responsabilità personale) debba essere individuato nell'interruzione del pagamento, essendo stato questa la causa della sanzione, in secundis va detto che questo collegio giudicante dell'avviso di accertamento originario è a conoscenza solo le pochi e sommari riferimenti risultanti dall'atto di adesione depositato.
Ma, a ben vedere, ciò ha poca importanza poiché, quando all'adesione è seguito (come nel caso di specie) il pagamento della prima rata, per giurisprudenza costante (C. 29310/23, 26818/23, 34576/22), il pregresso avviso perde efficacia e le conseguenze riguardano solo l'atto inadempiuto (: “se l'inadempimento del contribuente riguarda l'omesso (o tardivo) pagamento delle rate successive alla prima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo (iscrizione a ruolo degli importi residui;
incremento delle sanzioni [...]) e non più̀ su quello originario che, oramai, è cessato e non è più suscettibile di reviviscenza” C. 12372/21). Ritiene la Corte, dunque, non condivisibile far rivivere le ragioni poste a base dell'originario accertamento
- ormai inefficace - al solo scopo di dimostrare che il legale rappresentante che non ha agito, nè sottoscrivendo l'adesione e nemmeno violando i versamenti, avesse un tornaconto personale, nell'omessa prosecuzione del rateizzo.
Il ricorso dev'essere conclusivamente accolto e le spese, tabellarmente liquidate in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ag. Entrate di Pisa a rimborsare a pate ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.489,00 oltre accessori di legge e CUT.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente e Relatore
BR CRISTIANA, Giudice
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 421/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250014318418002 IVA-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
MOTIVAZIONI
CONCLUSIONI
Ricorrente:
accertato che la sig.ra Ricorrente_2 non è stata destinataria dell'avviso di accertamento con adesione de quo nè di alcun atto impositivo da parte dell'Ade di Pisa e che non può essere considerata obbligata in solido per obbligazioni mai assunte e/o per atti impositivi mai ricevuti, dichiarare la nullità e o invalidità della cartella n. 087 2025 00143184 18 002 notificata alla contribuente Ricorrente_2 avente ad oggetto le sanzioni per decadenza dalla rateizzazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
Resistente ADE:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
Resistente ADER: Non costituito
PROCESSO E MOTIVI
La sig.ra Ricorrente_2 ricorreva per l'annullamento della cartella sopra emarginata illustrando che la
“Società_1”, con sede a Malta, società munita di personalità giuridica e di cui era un legale rappresentante, l'altro essendo il di lei marito Nominativo_2, era stata destinataria, con notifica nella persona di entrambi, di un avviso di accertamento con cui ADE contestava la natura illecita come società esterovestita.
Nei termini, il Nominativo_2 sottoscriveva accertamento con adesione, cominciando a pagare le rate del piano.
Nelle more, il medesimo era sottoposto a procedimento penale, che si concludeva con l'assoluzione piena, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto. Dato ciò, il medesimo Nominativo_2 interrompeva il pagamento delle dette rate.
L'AdER, quindi, notificava la emarginata cartella all'altro rappresentante legale, iscrivendo a ruolo tanto le sanzioni che risultavano ancora dovute in relazione all'atto di adesione stesso, quanto la sanzione per decadenza da rateazione dell'atto di adesione.
Tanto premesso, il petitum viene sorretto sostenendo che la carica di legale rappresentante era stata rivestita dalla ricorrente solo pro forma, non avendo comunque mai agito per la società, sicchè non le poteva essere addebitata l'inadempienza dal piano di rateizzo di cui all'accertamento con adesione.
ADER contumace, si costituiva esclusivamente l'ADE che, concludendo come in epigrafe, respingeva i motivi del ricorso essenzialmente sulla base della considerazione “che la sig. Ricorrente_2 non risulta affatto estranea rispetto all'accertamento societario, in quanto, (…) nell'accertamento sono stati individuati espressamente quali autori della violazione entrambi gli amministratori, Nominativo_2 e Ricorrente_2
, i quali, interponendo una società esterovestita nella gestione dell'attività, hanno agito nel proprio esclusivo interesse. Pertanto, dal momento che l'invito a definire in adesione l'accertamento è stato alla stessa notificato in quanto autore della violazione, la mancata sottoscrizione da parte della sig. ra Ricorrente_2 dell'atto con cui il medesimo è stato definito con l'Ufficio da parte della società non la sottrae affatto alle conseguenze di tale accordo”.
La Corte, rilevata la ricorrenza dei presupposti ex art. 47-ter dlgs. 546/93 sentiva le parti sulla definibilità della causa con sentenza semplificata e queste nulla opponevano.
Premette la Corte come siano assodati e chiari i prinicipi che governano la materia che qui occupa e che sono così sintetizzabili:
a) In tema di sanzioni vige il principio della personalità (sia pure temperato, come vedremo), ex art. 2, c. 2 dlgs. 472/97, infatti: "la sanzione è riferibile alla PERSONA FISICA che ha commesso o concorso a commettere la violazione” che, nella fattispecie è identificabile nell'omesso ottemperamento al programma di rateizzazione derivato dalla adesione all'accertamento;
b) In materia di società "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica" (art. 7, c. 1, dl. 269/2003);
c) "fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi" (art. 11, c. 2, dlgs. 472/97);
d) è evidente che la legge (sub b) presume, inoltre, che chi abbia agito lo abbia fatto nell'esclusivo interesse della società e da questa presunzione ne deriva che:
e) vada da sè che, qualora il legale rappresentante abbia agito nel proprio esclusivo interesse, cioè utilizzando la persona giuridica come paravento per sottrarsi alle conseguenze della commissione di illeciti fiscali, venga meno la riferibilità alla sola Società e riemerga la responsabilità della persona fisica che ha agito.
AdE, premessa l'ininfluenza nel processo tributario delle prove raccolte in quello penale e ben consapevole del quadro appena descritto, afferma la responsabilità del legale rappresentante che NON abbia agito per la Società, sostenendo che "gli amministratori, interponendo una società esterovestita nella gestione della loro attività, hanno agito nel proprio esclusivo interesse", dal che deriverebbe la responsabilità di entrambi.
Nota la Corte, innanzitutto, che il fatto in cui leggere "l'esclusivo e personale interesse" (che dà luogo alla responsabilità personale) debba essere individuato nell'interruzione del pagamento, essendo stato questa la causa della sanzione, in secundis va detto che questo collegio giudicante dell'avviso di accertamento originario è a conoscenza solo le pochi e sommari riferimenti risultanti dall'atto di adesione depositato.
Ma, a ben vedere, ciò ha poca importanza poiché, quando all'adesione è seguito (come nel caso di specie) il pagamento della prima rata, per giurisprudenza costante (C. 29310/23, 26818/23, 34576/22), il pregresso avviso perde efficacia e le conseguenze riguardano solo l'atto inadempiuto (: “se l'inadempimento del contribuente riguarda l'omesso (o tardivo) pagamento delle rate successive alla prima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo (iscrizione a ruolo degli importi residui;
incremento delle sanzioni [...]) e non più̀ su quello originario che, oramai, è cessato e non è più suscettibile di reviviscenza” C. 12372/21). Ritiene la Corte, dunque, non condivisibile far rivivere le ragioni poste a base dell'originario accertamento
- ormai inefficace - al solo scopo di dimostrare che il legale rappresentante che non ha agito, nè sottoscrivendo l'adesione e nemmeno violando i versamenti, avesse un tornaconto personale, nell'omessa prosecuzione del rateizzo.
Il ricorso dev'essere conclusivamente accolto e le spese, tabellarmente liquidate in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ag. Entrate di Pisa a rimborsare a pate ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.489,00 oltre accessori di legge e CUT.