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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 317. Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi 1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai sensi dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale , la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 317:
- Si riporta il titolo IV del libro I del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 :
"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale :
"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Comma 1. Omissis.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.
Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".
Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale vedi note all'articolo 373 del presente decreto.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai sensi dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale , la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 317:
- Si riporta il titolo IV del libro I del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 :
"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale :
"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Comma 1. Omissis.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.
Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".
Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale vedi note all'articolo 373 del presente decreto.
Commentari • 55
- 1. Il braccio di ferro tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca tributaria e procedura di fallimento: il punto delle Sezioni UniteMorri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 7 novembre 2023 · 18.111431
[…] Come affermato di recente anche da altre pronunce di legittimità, le Sezioni Unite evidenziano come questione relativa al rapporto tra sequestro e procedure concorsuali oggi debba essere affrontata anche alla luce del nuovo art. 317 del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019). […]
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Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2023, n. 43724Provvedimento: […] Ricorre IG NG, a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'arl -. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 317 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. […]Leggi di più...
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