Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2339 del 2023, proposto da
RO GI e MA GI, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona P.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rasconà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza Dirigenziale n.189 del 4.10.2023 notificata ad entrambe il 5.10.2023 con cui il Dirigente del IV settore ha ordinato alle sorelle GI, quali coeredi, di provvedere immediatamente alla eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità nel fabbricato sito in Via Einaudi del Comune di Barcellona P.G. identificato nel NCU al foglio 18 part. 2159 nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, antecedente e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barcellona P.G.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AT IE UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 novembre 2023 e depositato il successivo 4 dicembre le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 189 del 4 ottobre 2023 avente ad oggetto la rimozione della situazione di pericolo del fabbricato sito in Via Luigi Einaudi, individuata nel N.C.U. di Barcellona Pozzo di Gotto al foglio n. 18 part. n. 2159.
L’ordinanza è così motivata:
« Vista la segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisita agli atti di questo Ente con protocollo n. 49091 del 26/09/2023 in merito all’intervento presso il fabbricato rustico, con struttura intelaiata in c.a. di quattro elevazioni fuori terra, risalente agli anni 80, sito in via Einaudi, nella quale viene fatto presente che:
“l’edificio versa in evidente stato di vetustà diffusa. Esternamente, infatti tutte le pensiline e gli sbalzi dei balconi sono interessati, negli infradossi, da fenomeni di “sfondellamento” delle pignatte con esposizione agli agenti atmosferici dei ferri di armatura. In corrispondenza dei solai di interpiano interni, sono visibili tracce di umidità diffusa dovute ad infiltrazioni di acqua meteorica. In diversi punti della facciata, soprattutto in corrispondenza degli spigoli, vi sono evidenti segni di distacco dell’intonaco di copertura”
Il terreno in cui insiste il fabbricato versa in totale abbandono … in caso di incendio può costituire serio pericolo per i fabbricati adiacenti.
Considerato che nella suddetta nota dei VV.FF. si chiede “di prescrivere ai soggetti interessati l’adozione immediata di tutti i provvedimenti necessari (accertamenti tecnici ed eventuali opere provvisionali) volti a rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica e privata e la preservazione dei beni ed al fine di provvedere successivamente, ad eseguire le opere necessarie nell’osservanza delle vigenti normative di legge e regolamenti … sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile”
Preso atto che da visura catastale si evince che l’immobile oggetto della presente ordinanza … è intestato al sig. GI FR … deceduto il 14/12/1987;
Considerato che esiste, pertanto, un imminente pericolo per la pubblica incolumità sia per i pedoni in transito sul marciapiede fronte stante il fabbricato, sia per le abitazioni limitrofe;
Considerato che si rende necessario un intervento immediato, mirato ad eliminare il predetto stato di precarietà, in quanto anche un ulteriore ritardo ripristinatori o le avverse condizioni atmosferiche possono aggravare lo stato di pericoli;
Ritenuto di dovere intervenire disponendo la rimozione della situazione di pericolo con dei lavori che dovranno essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico e ditta specializzati oltre ad essere corredati da documentazione tecnica e fotografica con relativa dichiarazione, ad ultimazione lavori, circa l’avvenuta eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità da trasmettersi all’Ente in tempi brevissimi, a cura dei titolari;
…
Ordina
…
Di provvedere immediatamente, sotto la guida di tecnici abilitati all’esercizio della libera professione alla verifica tecnica ed alla eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità …».
2. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza del dirigente, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per difetto di legittimazione passiva delle signore GI che non hanno mai avuto la disponibilità del bene, sottoposto ad una procedura esecutiva sin dal 1992.
3. Si è costituito il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto insistendo per il rigetto del ricorso ed evidenziando che l’ordinanza impugnata rientra nella competenza del Dirigente non trattandosi di un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL.
4. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che, in linea con l’approdo nomofilattico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5 del 2015), lo scrutinio del vizio di incompetenza deve precedere ogni altro motivo sul rilievo che “in tutte le situazioni di incompetenza, […] si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus”.
6. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo contestato con il primo motivo di ricorso con cui si è lamentata l'incompetenza del dirigente a emanare un'ordinanza contingibile e urgente, la cui adozione spetta al Sindaco.
Per costante giurisprudenza , infatti, “nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515)” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 7734 del 7 dicembre 2020) .
Non coglie nel segno, sul punto, l’assunto dell’amministrazione comunale che ha negato che nella fattispecie il potere esercitato fosse quello di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000. L’ordinanza impugnata, infatti, pur non richiamando espressamente l’art. 54, contiene uno specifico riferimento alla situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità cui si è reso necessario far fronte con un intervento immediato.
Al di là di tale dirimente dato testuale, inoltre, “il Comune avrebbe dovuto esplicitare di quale potere, diverso da quello ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe fatto esercizio nell'emettere le suddette ordinanze, non esistendo norme che attribuiscano all'Amministrazione comunale il potere di imporre a privati l'esecuzione di lavori se non in presenza di situazioni di pericolo” (Consiglio di Stato, sentenza n. 7734/2020 cit.).
Questa Sezione ha, altresì, avuto modo di precisare come «l’art. 107, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000 abbia, per un verso, stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” e che, per altro verso, ciò sia avvenuto “salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54”. In sostanza, anche la previsione che ha attribuito ai dirigenti, in via generale, tutti gli atti “gestionali” già competenza del sindaco, ha fatto salva l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti che, quindi, continuano a rimanere oggetto di esclusiva attività dell’organo elettivo (Cass. pen. n. 15980 del 2014)» (TAR Catania, sez. I, sentenza n. 471 del 4 febbraio 2025) .
7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA MA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT IE UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IE UL | PA MA TA |
IL SEGRETARIO