Articolo 2 della Legge 8 ottobre 1984, n. 660
Articolo 1
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26 ottobre 1984
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 44.500.000.000 per l'anno 1984, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1984