TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 26 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1195 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 13.01.1946 in TORRE ANNUNZIATA e Parte_1 residente in BOSCOREALE, C.F.: elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in TORRE ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45, presso lo studio dell'avv.
AT RZ che lo rappresenta e difende per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso da propri CP_1 funzionari, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di CP_5 CP_6
STABIA alla via SAVORITO n.1/8
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei arretrati indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata della materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 1.3.2025 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che, a seguito di istanza per ATP, si era visto omologare il riconoscimento del requisito
1 sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma che i ratei arretrati non gli erano stati corrisposti.
Chiedeva, quindi, emettersi sentenza di condanna nei confronti dell' al CP_1 pagamento delle somme dovutegli a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che evidenziava l'intervenuta CP_7 liquidazione della prestazione ed instava per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'udienza in presenza parte ricorrente aderiva sostanzialmente alla richiesta del resistente , sollecitando tuttavia la CP_7 condanna dello stesso alle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione delle somme CP_1 oggetto di rivendicazione, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le posizioni assunte dalle parti, infatti, non giustificano più l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso, definito in sede amministrativa senza ulteriori pretese da parte del ricorrente inerenti la prestazione assistenziale.
Le spese di lite devono addebitarsi all' determinatosi alla CP_1 liquidazione dell'arretrato senza rispettare la tempistica prevista dalla normativa regolamentare.
Ed invero, il parametro all'uopo da valorizzare è la tempestività del pagamento che nel caso di specie, avuto anche riguardo al momento della trasmissione all' CP_1 dei dati necessari per provvedere, risulta ritardato.
La contraria prospettazione dell'ente previdenziale, incentrata sulla compensazione delle spese di giudizio, non può essere condivisa posto che, pacifico il dato della erogazione tardiva degli arretrati, deve ribadirsi che oggetto della presente iniziativa giudiziale è solo il riconoscimento delle mensilità - appunto- arretrate.
Quanto alla progressione degli accadimenti funzionali alla instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere qui sufficiente evidenziare che la
“liquidazione” della prestazione in arretrato è intervenuta a giugno 2025 a fronte della notifica di ricorso e decreto (del Giudice) datata 23 aprile 2025.
Ciò detto, non può, tuttavia, non prendersi atto della condotta
“processuale” del resistente , che ha consentito l'immediata definizione CP_7 della controversia, senza gravare controparte di difese di merito.
Liquidazione come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che, già compensate nella misura del 35%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 900,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 01/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 26 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1195 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 13.01.1946 in TORRE ANNUNZIATA e Parte_1 residente in BOSCOREALE, C.F.: elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in TORRE ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45, presso lo studio dell'avv.
AT RZ che lo rappresenta e difende per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso da propri CP_1 funzionari, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di CP_5 CP_6
STABIA alla via SAVORITO n.1/8
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei arretrati indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata della materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 1.3.2025 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che, a seguito di istanza per ATP, si era visto omologare il riconoscimento del requisito
1 sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma che i ratei arretrati non gli erano stati corrisposti.
Chiedeva, quindi, emettersi sentenza di condanna nei confronti dell' al CP_1 pagamento delle somme dovutegli a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che evidenziava l'intervenuta CP_7 liquidazione della prestazione ed instava per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con le note sostitutive dell'udienza in presenza parte ricorrente aderiva sostanzialmente alla richiesta del resistente , sollecitando tuttavia la CP_7 condanna dello stesso alle spese di lite.
Il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza.
(2)
Preso atto che l' ha provveduto alla erogazione delle somme CP_1 oggetto di rivendicazione, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le posizioni assunte dalle parti, infatti, non giustificano più l'intervento del Giudice nel merito del contenzioso, definito in sede amministrativa senza ulteriori pretese da parte del ricorrente inerenti la prestazione assistenziale.
Le spese di lite devono addebitarsi all' determinatosi alla CP_1 liquidazione dell'arretrato senza rispettare la tempistica prevista dalla normativa regolamentare.
Ed invero, il parametro all'uopo da valorizzare è la tempestività del pagamento che nel caso di specie, avuto anche riguardo al momento della trasmissione all' CP_1 dei dati necessari per provvedere, risulta ritardato.
La contraria prospettazione dell'ente previdenziale, incentrata sulla compensazione delle spese di giudizio, non può essere condivisa posto che, pacifico il dato della erogazione tardiva degli arretrati, deve ribadirsi che oggetto della presente iniziativa giudiziale è solo il riconoscimento delle mensilità - appunto- arretrate.
Quanto alla progressione degli accadimenti funzionali alla instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere qui sufficiente evidenziare che la
“liquidazione” della prestazione in arretrato è intervenuta a giugno 2025 a fronte della notifica di ricorso e decreto (del Giudice) datata 23 aprile 2025.
Ciò detto, non può, tuttavia, non prendersi atto della condotta
“processuale” del resistente , che ha consentito l'immediata definizione CP_7 della controversia, senza gravare controparte di difese di merito.
Liquidazione come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che, già compensate nella misura del 35%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 900,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 01/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3