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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 26/2024 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Michelina Suriano, giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, contumace Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Strangio, giusta procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < voglia la Corte d'Appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che il sig. , in conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
17.06.2012, ha subito anche danni non patrimoniali in ambito psicologico per come allegati nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'appellante nella misura della percentuale di postumi invalidanti nella misura percentuale del 5%, o nella misura maggiore che risulterà in giudizio o altra enunciazione comunque idonea a produrre l'effetto di ritenere provato il danno psicologico;
ovvero anche attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio in ambito psicologico affinché venga valutato il nesso eziologico
e l'entità del danno subito dall'appellante in tale ambito specialistico e, per l'effetto, condannare e in solido tra loro all'integrale risarcimento dei danni patiti Controparte_1 Controparte_2 dall'appellante;
- accertare e dichiarare che il sig. , in conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
17.06.2012, ha subito anche danni patrimoniali, per come allegati nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare e in solido tra loro all'integrale Controparte_1 Controparte_2
rimborso che ammonta ad euro 1.526,67 (millecinquecentoventisei/67);
− accertare e dichiarare che il sig. , in conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
17.06.2012 ed alla luce della sentenza parzialmente impugnata, ha diritto al rimborso del CU di euro 759 e della marca da bollo di euro 27, per come allegati nel giudizio di primo grado;
e, per
l'effetto, condannare e in solido tra loro all'integrale Controparte_1 Controparte_2
rimborso che ammonta ad euro 786 (settecentoottantasei/00);
− accertare e dichiarare che il sig. in conseguenza del sinistro del 17.06.2012 ha Parte_1
diritto ad ottenere anche il rimborso delle spese di trasferta (spese di viaggio) sostenute dal proprio legale di fiducia e documentate per euro 1.798,29 (millesettecentonovantotto/29);
E pertanto: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per l'infortunio occorso al Controparte_1 sig. in data 17.06.2012 e per l'effetto condannare i convenuti, sig. Parte_1 Controparte_1
e in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella
[...] Controparte_2
misura di euro 80.332,17 (ottantamilatrecentotrentadue/17) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per il riconoscimento di tutti i danni come subiti, specificati, richiesti e provati dal sig. , oltre alla rivalutazione ed agli interessi, come per legge. Parte_1
Salvis Iuribus.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio in applicazione del DM n.
55/2014 nella misura di cui allo scaglione tra 51.001 e 260.000 nel valore medio e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, di cui al medesimo decreto.>
Per l'appellata < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello formulato ex adverso perché inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, con la piena conferma della decisione assunta dal Tribunale di Vibo Valentia, n. 558/2019.
Con vittoria di spese ed onorari. >
Fatto e diritto
Con sentenza 263 dell'8 giugno 2023 il Tribunale di Vibo Valentia giudicando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore del veicolo responsabile dell'investimento
[...]
del pedone verificatosi il 18 giugno 2012, ha condannato i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore della somma di 27.594, 34 corrispondente agli importi relativi dalla percentuale di danno biologico del 9% accertata dal consulente e ai periodi di inabilità temporanea liquidati secondo le indicazioni del DM 19 luglio 2016 attuativo dell'art. 139 del codice delle assicurazioni.
Ha altresì condannato i soccombenti al pagamento delle spese di lite liquidate con distrazione in complessivi € 7524,00.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ha proposto tempestivamente Parte_1
appello affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
All'appello ha resistito solo la rassegando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_2
Nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo raccomandata la cui consegna è stata rifiutata dal destinatario il 12 gennaio 2014, non si è Controparte_1
costituito e va, quindi, dichiarato contumace.
Alla prima udienza il consigliere istruttore ritenuto che la decisione potesse avvenire con le modalità dell'art. 350 bis c.p.c. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni davanti a sé avvisando le parti che all'esito sarebbe stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. davanti al collegio.
L'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al consigliere istruttore è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e all'esito la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 14 maggio 2025 con assegnazione del termine fino a venti giorni prima per il deposito di note conclusive.
Anche l'udienza collegiale del 14 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione, regolarmente depositate da entrambe le parti.
I)
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno biologico limitatamente agli esiti di natura strettamente fisica residuati sul distretto corporeo ( ginocchio destro ) interessato dalla lesione, senza approfondire in alcun modo i danni di natura psicologica, che pure erano stati documentati e rispetto ai quali erano state sollevate precise obiezioni non tenute in nessuna considerazione dal consulente.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Contrariamente a quanto affermato l'appellante il consulente tecnico d'ufficio ha puntualmente risposto alle obiezioni che erano state sollevate in tal senso alla prima bozza della consulenza, spiegando che il periziando durante la visita non aveva manifestato né riferito alcun danno di natura psicologica, risultando assolutamente sereno e a suo agio, per come peraltro è puntualmente descritto nell'esame obiettivo della relazione.
Peraltro le uniche certificazioni relative ad uno stato ansioso risalgono al 2013 ( 1° luglio, 25 luglio e 28 agosto ) e si riferiscono ad un circostanza ben precisa ovvero alla preoccupazione per la possibile non completa guarigione: da tali certificati risulta la prescrizione per un breve periodo di ansiolitici, poi nulla più. Non è stato allegato né provato il ricorso a terapia psicologica di sostegno né il ricorso ad ulteriori farmaci dopo quelli prescritti nel 2013: appare allora evidente che lo stato ansioso che colpì l'appellante fu di natura puramente transitoria e come tale è assorbito dal riconoscimento del periodo, piuttosto significativo, di inabilità temporanea. Trattasi peraltro di circostanze pienamente conformi ai dati di comune esperienza per i quali un modesto trauma fisico, subito peraltro in circostanza per niente drammatiche ( il ragazzo fu urtato accidentalmente dal veicolo mentre faceva retromarcia ) in un ragazzo sano e molto giovane non lascia fortunatamente alcun esito permanente sulla sua sfera psichica.
Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche e del contributo unificato.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito specificati.
Quanto alle spese mediche, deve darsi atto che il ctu non ha in alcun modo esaminato la documentazione prodotta dall'attore in primo grado né, di conseguenza, ha espresso un giudizio di congruità.
A sua volta la parte ha prodotto la documentazione in modo assolutamente confusionario, senza un indice e senza alcuna nota esplicativa dalla quale potere ricavare la pertinenza dei documenti di spese alle singole esigenze di cura. Nei limiti della verifica consentita da tale modalità di allegazione possono quindi ritenersi giustificate le seguenti spese: 1) € 150,00 per ginocchiera post operatoria;
2)
€ 80 ,00 visita specialistica del 17 settembre 2012; 3) € 452,00 per spese di fisioterapia ( tecar ed elettrostimolazione); 4) € 240,00 per visita specialistica del 5 settembre 2013; 5) € 160,00 per elettromiografia;
6) € 30,00 pe ritiro cartella clinica per un totale di € 1.112.
Parimenti fondata è la richiesta di rimborso del contributo unificato versato dall'attore in primo grado per complessivi € 759,00 rientrante tra le spese vive di lite ed inopinatamente non liquidato dal tribunale.
Con il terzo motivo di censura l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite sotto tre diversi profili: 1) il mancato riconoscimento delle spese di viaggio;
2) la mancata applicazione dello scaglione tariffario relativo all'importo richiesto;
3) il mancato aumento del 30% per avere l'avvocato difeso l'assistito nei confronti di più parti.
Con riferimento al profilo sub 1) la domanda, che trova il suo aggancio giuridico nell'art. 27 d.m. n.
55 del 2014, è parzialmente fondata. Non è infatti in contestazione che il difensore sia di Bologna e ivi patrocini di solito e che pertanto abbia dovuto affrontare dei viaggi per garantire la difesa dell'assistito davanti al Tribunale di Vibo Valentia.
Anche in questo caso deve darsi atto del fatto che la produzione documentale è del tutto confusionaria e priva di indice, sicché non è possibile, per la maggior parte dei documenti prodotti, stabilire un collegamento con l'espletamento della attività difensiva: diverse fatture provenienti da Rayanair non indicano le date di viaggio onde non è possibile collegarle alle date di udienza;
le fatture apparentemente provenienti da un autonoleggio sono prive di data e di indicazione del luogo di ritiro e di riconsegna del veicolo. Attraverso un controllo incrociato tra le date delle udienze in presenza ( alcune ricadendo nel periodo dell'emergenza covid sono state infatti tenute con modalità di trattazione scritta ) è possibile riconoscere i seguenti importi : 1) € 191,00 per biglietto trenitalia andata e ritorno da Bologna cronologicamente corrispondente all'udienza del 18 maggio 2022; 2) € 147 sempre trenitalia cronologicamente rispondente all'udienza del 20 giugno 2022; 3) € 82,92 spese biglietto aereo corrispondenti all'udienza del 16 novembre 2022; 4) spese per biglietto € 81,93 corrispondenti all'udienza del 27 dicembre 2023 e così in totale € 502,85.
Il motivo è invece infondato rispetto agli altri due profili. Con riferimento allo scaglione tariffario va infatti rilevato che il valore della domanda sul quale liquidare le spese di lite si determina sulla base dell'importo riconosciuto dal giudice e non su quello domandato dalla parte e tanto in applicazione del disposto dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014.
Quanto al mancato aumento per avere assistito la parte contro più controparti deve osservarsi che la norma invocata dall'appellante, l'art. 4 d.m. n. 55 del 2014 testualmente riguarda il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale;
vero è che la giurisprudenza della
Cassazione ha ritenuto che la norma sia applicabile anche quando l'avvocato difenda una sola parte nei con confronti delle domanda proposte da più parti posto che si è ritenuto che anche in questo caso vi sia comunque un maggior impegno difensivo. Nel caso in esame ricorre un'ipotesi ancora diversa che è quella della domanda proposta nei confronti di più parti: trattasi in realtà di domanda unica rivolta nei confronti di più soggetti ( l'assicuratore e il proprietario ) per soli fini di completezza del contraddittorio onde sarebbe già difficilmente predicabile uno sforzo difensivo aggiuntivo che giustifichi l'aumento, ma soprattutto nel caso in esame si è costituito solo uno dei due convenuti, sicchè la difesa si è svolta in sostanza a favore di una sola parte e nei confronti di una sola parte.
In definitiva all'esito della disanima fin qui compiuta la sentenza deve essere riformata esclusivamente in relazione al riconoscimento dei seguenti ulteriori importi in favore dell'appellante:
€ 1112 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo a titolo di spese mediche;
€ 1261( €
759 per contributo unificato + € 502,85 per spese di viaggio ) quali spese vive di difesa sulle quali gli interessi decorrono dalla data della liquidazione.
Non incidendo il riconoscimento degli ulteriori importi sullo scaglione tariffario applicabile ( che resta quello compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ) non occorre intervenire sul capo delle spese di lite di primo grado al di là degli aspetti già specificamente esaminati. Le spese di lite di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario individuato in ragione dell'ulteriore importo riconosciuto in questo grado ( cfr Cass. 35195/2022) e quindi a quello compreso tra € 1101 ed € 5200
e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni e della semplificazione del rito.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 263 del 2023 e nei confronti di Controparte_1
e così provvede: CP_3
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati al pagamento nei confronti dell'appellante delle seguenti ulteriori somme:€ 1112 per spese mediche oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
€ 1261 per spese di difesa oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
conferma nel resto condanna gli appellati al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio liquidate in € 777 per spese vive ed € 1458 per onorari di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese al 15% come per legge.
Così deciso il 22 maggio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero