Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da
RI NN EL e LA OT, rappresentate e difese dagli avvocati Maristella Cipolla, Elisabetta Garassini, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
della sentenza n. n. 119/2024 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe EL RI NN e OT LA agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 11.4.2024, n. 119, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, eccependo l’irricevibilità del ricorso.
In vista della camera di consiglio del 26 febbraio 2025, nella quale il ricorso è passato in decisione, con atto in data 18.2.2025 il difensore delle ricorrenti ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, sicché non resta che dichiararne l’estinzione.
Stante l’accordo manifestato dalle parti sul punto, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO