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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2931/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Merenda (cod. fisc. C.F._1
) del Foro di Napoli Nord, con studio in TT (Na) Piazza C.F._2
Risorgimento n. 26, pec: Email_1
appellante
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.Iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
GL d'CO (Na), Via G. Luraghi – consorzio Il Sole, pec: Email_2
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il giorno 10.05.2024 n. 2375/2024, depositata in Cancelleria il 10.05.2024 nel giudizio recante n. 13313/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2021presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, il premettendo di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 [...] dal 01/03/2019 al 19/01/2021, con contratto di lavoro a tempo CP_1
1 indeterminato part time (32 ore settimanali) sino al 31/12/2019 e full time dal 01/01/2020 alla fine del rapporto con mansione di portiere, inquadrato al livello D del CCNL Servizi Fiduciari (S.A.F.I.) presso il cantiere di Giugliano, nelle aree della casa comunale, della biblioteca e del mercato ortofrutticolo, in forza dell'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception;
che in forza del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei servizi pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception, da eseguirsi presso gli immobili in uso al comune di Giugliano in Campania era prevista l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 CCNL Multiservizi (applicato dall'attuale
) vigente alla data odierna (art.11) e, per ciò che attiene al portierato, che il Parte_2 servizio andava svolto dal lunedì al venerdì… secondo orari che andavano dalle 7:30 alle 18:30 per il servizio reso all'interno dell'immobile sito in Corso Campano n. 200 (Casa Comunale), dalle 8:30 alle 18:30 per le prestazioni lavorative svolte nei locali della Biblioteca Comunale di via Verdi e dalle 8:00 alle 17:30 per il servizio reso presso il Mercato Ortofrutticolo (art. 16); di avere lavorato su turni dalla durata variabile, come riportato dai fogli presenza che allegava evidenziando, particolarmente, di aver prestato attività lavorativa tutti i sabati e le domeniche dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con riposo nella sola giornata del lunedì, conveniva in giudizio la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. per sentire “Accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel corrispondente livello II del CCNL Multiservizi e per l'effetto:
1. Condannare la società
[...]
in persona del l.r.p.t., all'applicazione del II livello di inquadramento del CCNL CP_1
Multiservizi e al pagamento, in suo favore, della somma di euro 7.338,53, a titolo di differenze retributive come meglio dettagliate negli allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2. Accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica, nonché morale, per aver prestato attività lavorative tutte le domeniche nel periodo gennaio 2020 – gennaio 2021 e per l'effetto:
2.1. Condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
3. Condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Segnatamente il ricorrente si duole innanzitutto dell'erronea applicazione al rapporto di lavoro con la società del CCNL SAFI Servizi Fiduciari in luogo del CCNL CP_1
Multiservizi e della conseguente applicazione degli istituti ivi contemplati come il riconoscimento del quinto livello (D) di inquadramento del CCNL Servizi Fiduciari (Art. 21) anziché del secondo livello di inquadramento del CCNL Multiservizi (Art. 10), la corresponsione della paga oraria di €. 6,18 in luogo di €. 7,20 e, sinteticamente, della mancata corresponsione di ulteriori voci retributive in atti analiticamente indicate fino alla maturazione delle differenze complessivamente reclamate e calcolate in €. 7.338,53.
Ulteriore doglianza è costituita dal mancato godimento del riposo domenicale nel periodo 2020 – 2021 per un'asserita condotta discriminatoria posta in essere dalla datrice a
2 fronte di prestazioni svolte tutte le domeniche con riposo prevalentemente nella giornata del lunedì, nell'osservanza di turni di 11 ore senza pausa, fissati dalla in CP_1 spregio ai principi eurounitari, nazionali e pattizi in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro sul solco dei quali, deduce, si è posta la Corte di Cassazione che ha ribadito la necessità di ristoro del sacrificio personale, senza però escludere anche una compensazione economica oltre il compenso maggioratoper il lavoro domenicale. Deduce inoltre di essere invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% e di avere subito un danno alla salute dalle turnazioni imposte dalla CE maturando così un credito di €. 789,19 per il lavoro prestato nelle giornate festive e di €. 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per usura psico fisica e per il mancato rispetto della normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, calcolato sulla media delle retribuzioni nette percepite nel periodo 2020 – 2021.
Con la sentenza gravata n. 2375/2024 pubblicata il 10.05.2024 il primo giudice respingeva il ricorso ritenendolo infondato in ordine alla mancata applicazione del CCNL Multiservizi e alla domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica, assorbita la richiesta di risarcimento del danno morale e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali come liquidate in atti.
In particolare, focalizzata l'attenzione sul capitolato speciale riferito all'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania e, segnatamente sull'art. 11, letta la Nota del 28.02.2019 inviata dalla precedente aggiudicataria alla Parte_3 subentrante di invito, nel rispetto del CCNL vigente, ad assumere le unità CP_1 ivi infra indicate con passaggio diretto ed immediato ed alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, il primo giudice riteneva che nessuna delle disposizioni richiamate imponesse all'impresa aggiudicataria di applicare lo stesso identico trattamento retributivo e il medesimo CCNL applicato al personale nell'ambito del precedente appalto, restando necessario esclusivamente che il CCNL fosse individuato tra uno di quelli “di settore”; ciò trova riscontro anche alla luce delle norme del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
- ritenuto che nella fattispecie il CCNL che la CE aveva inteso applicare fosse coerente con l'oggetto dell'appalto, condizione costitutiva l'unico limite alla scelta imprenditoriale, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- preso atto, infine, che il CCNL Multiservizi fosse stato già applicato nel precedente appalto e che non poteva ravvisarsi una modifica unilaterale della disciplina contrattuale di riferimento, rigettava il ricorso per infondatezza;
sulla domanda di risarcimento da usura psico fisica connessa al dedotto lavoro domenicale, esaminate le buste paga in atti e la normativa di riferimento, preso atto che al ricorrente, nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e Gennaio 2021, fosse stata corrisposta la “maggiorazione per lavoro festivo 40%”, come tra l'altro dallo stesso dedotto in atti, decideva per il rigetto ritenendo che al lavoratore fosse stato correttamente corrisposto in busta paga quanto dovutogli. Assorbita nel rigetto la
3 domanda di risarcimento del danno morale, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in atti.
Avverso detta decisione propone appello il con atto del 11.11.2024 Parte_1 lamentando il vizio di ultra petizione in cui il giudice sarebbe incorso pronunciandosi sulla mancata applicazione al rapporto di lavoro dedotto in atti del CCNL Multiservizi, evidenziando all'uopo di avere rinunciato alla domanda sul punto sin dalla prima udienza del 23/03/2023, come si evince dal relativo verbale testualmente riportato “con rinuncia quindi alle restante domande formulate in ricorso” e dal contenuto delle Note autorizzate del 29.3.2024 in cui rassegnava le conclusioni unicamente con riguardo al danno da usura psicofisica. Conclude dunque per l'accoglimento di questo primo motivo di appello dovendo ravvisarsi nella sentenza gravata un vizio di ultra petizione per essersi il giudice pronunciato su una domanda oggetto di rinuncia.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello impugna il capo della sentenza che rigetta la domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica dolendosi che il giudice del lavoro abbia ritenuto correttamente osservata la norma pattizia regolatrice della fattispecie dedotta, ossia quella che disciplina l'ipotesi dell'attività lavorativa domenicale seguita da un giorno di riposo infrasettimanale (ndr: il lunedì) goduto nell'arco dei successivi 7 giorni, e che dispone che in tal caso al lavoratore spetti un supplemento di paga costituito, nel caso che ci occupa, dalla “maggiorazione lavoro festivo del 40”, voce presente nelle buste paga prodotte in giudizio.
Eccepisce che la condotta datoriale di mancata considerazione della sua ridotta capacità lavorativa e delle ulteriori patologie documentate in atti (verbale del 26/2/2019 della Commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap di TT) nonché di predisposizione di turni lavorativi nelle giornate del sabato e della domenica per tutto l'anno 2020/2021 solo per il ricorrente, senza turnazioni né verticali, né orizzontali, della durata di 11 ore consecutive avrebbe causato un danno alla sua salute, inteso quale lesione alla vita personale passibile di tutela risarcitoria.
Individuando la somma di €. 300,00 per ogni mese (12) in cui ha svolto l'attività lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica, quale parametro per la quantificazione del risarcimento spettantigli per tutte le ragioni esposte, conclude per la condanna della datrice al pagamento della somma di €. 3.600,00. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che quello di trattazione scritta, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. anch'esso comunicato, non risultando depositati l'atto di gravame notificato nè le note di parte appellante e, dall'altro, neppure costituito l'appellato, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione .
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale 4 che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato le richieste note scritte , laddove nel decreto di trattazione emergenziale era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
In difetto di notifica dell'appello (adempimento non intaccato dalla sospensione dei termini per emergenza COVID19, cessata ormai dall'11 maggio 2020), nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
P.Q.M.
La Corte così provvede :dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per
5 l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2931/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Merenda (cod. fisc. C.F._1
) del Foro di Napoli Nord, con studio in TT (Na) Piazza C.F._2
Risorgimento n. 26, pec: Email_1
appellante
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.Iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
GL d'CO (Na), Via G. Luraghi – consorzio Il Sole, pec: Email_2
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il giorno 10.05.2024 n. 2375/2024, depositata in Cancelleria il 10.05.2024 nel giudizio recante n. 13313/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2021presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, il premettendo di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 [...] dal 01/03/2019 al 19/01/2021, con contratto di lavoro a tempo CP_1
1 indeterminato part time (32 ore settimanali) sino al 31/12/2019 e full time dal 01/01/2020 alla fine del rapporto con mansione di portiere, inquadrato al livello D del CCNL Servizi Fiduciari (S.A.F.I.) presso il cantiere di Giugliano, nelle aree della casa comunale, della biblioteca e del mercato ortofrutticolo, in forza dell'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception;
che in forza del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei servizi pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception, da eseguirsi presso gli immobili in uso al comune di Giugliano in Campania era prevista l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 CCNL Multiservizi (applicato dall'attuale
) vigente alla data odierna (art.11) e, per ciò che attiene al portierato, che il Parte_2 servizio andava svolto dal lunedì al venerdì… secondo orari che andavano dalle 7:30 alle 18:30 per il servizio reso all'interno dell'immobile sito in Corso Campano n. 200 (Casa Comunale), dalle 8:30 alle 18:30 per le prestazioni lavorative svolte nei locali della Biblioteca Comunale di via Verdi e dalle 8:00 alle 17:30 per il servizio reso presso il Mercato Ortofrutticolo (art. 16); di avere lavorato su turni dalla durata variabile, come riportato dai fogli presenza che allegava evidenziando, particolarmente, di aver prestato attività lavorativa tutti i sabati e le domeniche dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con riposo nella sola giornata del lunedì, conveniva in giudizio la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. per sentire “Accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel corrispondente livello II del CCNL Multiservizi e per l'effetto:
1. Condannare la società
[...]
in persona del l.r.p.t., all'applicazione del II livello di inquadramento del CCNL CP_1
Multiservizi e al pagamento, in suo favore, della somma di euro 7.338,53, a titolo di differenze retributive come meglio dettagliate negli allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2. Accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica, nonché morale, per aver prestato attività lavorative tutte le domeniche nel periodo gennaio 2020 – gennaio 2021 e per l'effetto:
2.1. Condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
3. Condannare, in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Segnatamente il ricorrente si duole innanzitutto dell'erronea applicazione al rapporto di lavoro con la società del CCNL SAFI Servizi Fiduciari in luogo del CCNL CP_1
Multiservizi e della conseguente applicazione degli istituti ivi contemplati come il riconoscimento del quinto livello (D) di inquadramento del CCNL Servizi Fiduciari (Art. 21) anziché del secondo livello di inquadramento del CCNL Multiservizi (Art. 10), la corresponsione della paga oraria di €. 6,18 in luogo di €. 7,20 e, sinteticamente, della mancata corresponsione di ulteriori voci retributive in atti analiticamente indicate fino alla maturazione delle differenze complessivamente reclamate e calcolate in €. 7.338,53.
Ulteriore doglianza è costituita dal mancato godimento del riposo domenicale nel periodo 2020 – 2021 per un'asserita condotta discriminatoria posta in essere dalla datrice a
2 fronte di prestazioni svolte tutte le domeniche con riposo prevalentemente nella giornata del lunedì, nell'osservanza di turni di 11 ore senza pausa, fissati dalla in CP_1 spregio ai principi eurounitari, nazionali e pattizi in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro sul solco dei quali, deduce, si è posta la Corte di Cassazione che ha ribadito la necessità di ristoro del sacrificio personale, senza però escludere anche una compensazione economica oltre il compenso maggioratoper il lavoro domenicale. Deduce inoltre di essere invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% e di avere subito un danno alla salute dalle turnazioni imposte dalla CE maturando così un credito di €. 789,19 per il lavoro prestato nelle giornate festive e di €. 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per usura psico fisica e per il mancato rispetto della normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, calcolato sulla media delle retribuzioni nette percepite nel periodo 2020 – 2021.
Con la sentenza gravata n. 2375/2024 pubblicata il 10.05.2024 il primo giudice respingeva il ricorso ritenendolo infondato in ordine alla mancata applicazione del CCNL Multiservizi e alla domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica, assorbita la richiesta di risarcimento del danno morale e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali come liquidate in atti.
In particolare, focalizzata l'attenzione sul capitolato speciale riferito all'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale, sanificazione e derattizzazione, fornitura dei materiali igienici e di consumo per i servizi igienici, facchinaggio e reception da eseguirsi presso gli immobili in uso al Comune di Giugliano in Campania e, segnatamente sull'art. 11, letta la Nota del 28.02.2019 inviata dalla precedente aggiudicataria alla Parte_3 subentrante di invito, nel rispetto del CCNL vigente, ad assumere le unità CP_1 ivi infra indicate con passaggio diretto ed immediato ed alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, il primo giudice riteneva che nessuna delle disposizioni richiamate imponesse all'impresa aggiudicataria di applicare lo stesso identico trattamento retributivo e il medesimo CCNL applicato al personale nell'ambito del precedente appalto, restando necessario esclusivamente che il CCNL fosse individuato tra uno di quelli “di settore”; ciò trova riscontro anche alla luce delle norme del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
- ritenuto che nella fattispecie il CCNL che la CE aveva inteso applicare fosse coerente con l'oggetto dell'appalto, condizione costitutiva l'unico limite alla scelta imprenditoriale, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- preso atto, infine, che il CCNL Multiservizi fosse stato già applicato nel precedente appalto e che non poteva ravvisarsi una modifica unilaterale della disciplina contrattuale di riferimento, rigettava il ricorso per infondatezza;
sulla domanda di risarcimento da usura psico fisica connessa al dedotto lavoro domenicale, esaminate le buste paga in atti e la normativa di riferimento, preso atto che al ricorrente, nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e Gennaio 2021, fosse stata corrisposta la “maggiorazione per lavoro festivo 40%”, come tra l'altro dallo stesso dedotto in atti, decideva per il rigetto ritenendo che al lavoratore fosse stato correttamente corrisposto in busta paga quanto dovutogli. Assorbita nel rigetto la
3 domanda di risarcimento del danno morale, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in atti.
Avverso detta decisione propone appello il con atto del 11.11.2024 Parte_1 lamentando il vizio di ultra petizione in cui il giudice sarebbe incorso pronunciandosi sulla mancata applicazione al rapporto di lavoro dedotto in atti del CCNL Multiservizi, evidenziando all'uopo di avere rinunciato alla domanda sul punto sin dalla prima udienza del 23/03/2023, come si evince dal relativo verbale testualmente riportato “con rinuncia quindi alle restante domande formulate in ricorso” e dal contenuto delle Note autorizzate del 29.3.2024 in cui rassegnava le conclusioni unicamente con riguardo al danno da usura psicofisica. Conclude dunque per l'accoglimento di questo primo motivo di appello dovendo ravvisarsi nella sentenza gravata un vizio di ultra petizione per essersi il giudice pronunciato su una domanda oggetto di rinuncia.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello impugna il capo della sentenza che rigetta la domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica dolendosi che il giudice del lavoro abbia ritenuto correttamente osservata la norma pattizia regolatrice della fattispecie dedotta, ossia quella che disciplina l'ipotesi dell'attività lavorativa domenicale seguita da un giorno di riposo infrasettimanale (ndr: il lunedì) goduto nell'arco dei successivi 7 giorni, e che dispone che in tal caso al lavoratore spetti un supplemento di paga costituito, nel caso che ci occupa, dalla “maggiorazione lavoro festivo del 40”, voce presente nelle buste paga prodotte in giudizio.
Eccepisce che la condotta datoriale di mancata considerazione della sua ridotta capacità lavorativa e delle ulteriori patologie documentate in atti (verbale del 26/2/2019 della Commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap di TT) nonché di predisposizione di turni lavorativi nelle giornate del sabato e della domenica per tutto l'anno 2020/2021 solo per il ricorrente, senza turnazioni né verticali, né orizzontali, della durata di 11 ore consecutive avrebbe causato un danno alla sua salute, inteso quale lesione alla vita personale passibile di tutela risarcitoria.
Individuando la somma di €. 300,00 per ogni mese (12) in cui ha svolto l'attività lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica, quale parametro per la quantificazione del risarcimento spettantigli per tutte le ragioni esposte, conclude per la condanna della datrice al pagamento della somma di €. 3.600,00. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che quello di trattazione scritta, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. anch'esso comunicato, non risultando depositati l'atto di gravame notificato nè le note di parte appellante e, dall'altro, neppure costituito l'appellato, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione .
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale 4 che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato le richieste note scritte , laddove nel decreto di trattazione emergenziale era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
In difetto di notifica dell'appello (adempimento non intaccato dalla sospensione dei termini per emergenza COVID19, cessata ormai dall'11 maggio 2020), nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
P.Q.M.
La Corte così provvede :dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per
5 l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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