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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice relatore dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1883/2020 promossa da:
, , difesa e rappresentata dall'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di:
, difeso e rappresentato dall'avv. ZAMBONIN FRANCESCA;
CP_1 C.F._2
- resistente –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 13.10.2025 e 14.10.2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2.1. Con ricorso depositato in data 30.05.2025 ha convenuto in giudizio l'ex compagna Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di assumere i p ncernenti la regolamentazione della figlia CP_1
nata il [...]. In particolare il resistente ha rappresentato che la relazione sentimentale con la sig.ra Per_1 è iniziata nel 2010 e si è protratta fino al 2025; di essersi sempre prodigato per aiutare la sig.ra CP_1 CP_1 nell'accudimento di;
che dopo tre mesi dalla nascita della figlia la sig.ra ha deciso unilateralmente Per_1 CP_1 di abbandonare la casa familiare insieme alla bambina, trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori;
che la ex compagna ha assunto comportamenti incostanti sulle modalità di visita della figlia, imponendo modalità e tempi degli incontri. Ciò premesso, il sig. ha chiesto che la figlia venga affidata in via condivisa ad entrambi i Pt_1 genitori con collocamento prevalent la madre;
ha formulato un dettagliato calendario di visite;
ha proposto di contribuire al mantenimento della figlia versando € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2.2. La sig,ra si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 05.09.2025 rappresentando che la CP_1 relazione è en risi durante la gravidanza quando il sig. ha iniziato a manifestare un forte malessere
Pt_1 emotivo;
che al rientro dall'ospedale la situazione è peggiorata ell'invadenza della famiglia del sig. ;
Pt_1 di aver proposto all'ex compagno, una volta allontanatasi da casa, una frequentazione quotidiana con la figlia ma in sua presenza, in ragione della tenera età; di non essersi mai opposta alle visite paterne ma di aver sempre chiesto che gli incontri abbiano svolgimento tenuto conto dell'esigenze della figlia. Ciò premesso, la sig.ra ha CP_1 chiesto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé; ha proposto un to calendario di visite;
ha chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando € 250,00
Pt_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordin ne, la resistente ha chiesto di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100% e che la ex casa familiare rimanga nella disponibilità del sig. , con onere in capo a
Pt_1 quest'ultimo di versare integralmente le rate del mutuo. In via subordinata, ha chiesto CP_1 l'assegnazione a sé della ex casa familiare.
2.3. All'udienza del 07.10.2025 la Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti che ha avuto esito positivo.
2.4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 su condizioni congiunte delle parti.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto rispettose del diritto alla bigenitorialità.
Gli accordi concernenti il contributo al mantenimento appaiono equi tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1. Affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 nell'attuale domicilio sito in Mediglia ( Cassiopea, 4;
2. Dispone che il padre possa vedere la figlia e tenere con sé la figlia , secondo il seguente calendario: Per_1
• tre giorni a settimana: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a seconda dei propri turni lavorativi, da comunicarsi il sabato sera per la settimana successiva;
• a settimane alterne anche nella giornata di domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a seconda dei propri turni lavorativi;
• Tutte le settimane nel giorno lavorativo libero, se coincidente con quelli di sua competenza sopra indicati, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, introducendo così il momento del pasto, in sostituzione degli orari sopra indicati.
• A partire da gennaio 2026, quando la figlia avrà compiuto il 12° mese di età, nella settimana in cui Per_1 la domenica è di sua competenza, il padre ere con sé la figlia presso la propria residenza dalle ore 16.00 del sabato alle ore 14.00 della domenica, pernotto compreso, programmazione da adottare con la seguente gradualità:
o Per il mese di gennaio, il padre terrà con sé la figlia nella settimana in cui la domenica è Per_1 di sua competenza, dalle ore 16:00 del sabato alle or ella domenica, per un solo pernotto nel mese.
o Dal mese di febbraio, secondo le medesime modalità, il padre terrà con sé la figlia per due pernotti nel mese. o Dal compimento del 18° mese di età della figlia , nella settimana in cui la domenica è di Per_1 sua competenza, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della Per_1 domenica.
• Relativamente al periodo natalizio, il calendario sarà così organizzato:
o per l'anno 2025, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale con Per_1 entrambi i genito tina dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con un genitore ed il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 21.00 con l'altro genitore, e così anche per il 26/12, per il 01/01 e per il 06/01.
o Per l'anno 2026, acquisita l'abitudine della figlia di pernottare presso la casa del padre, la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nelle medesime modalità sopra riportate. L'ulteriore periodo di vacanza natalizia (dal 27/12 al 06/01) trascorrerà, con il Per_1 padre o con la madre nel rispetto dell'alternanza, 4 giorni consecutivi o, con presa della minore presso il domicilio materno alle ore 9.00 e riaccompagnamento alle ore 21.00.
o Per l'anno 2027, la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nelle medesime modalità sopra riportate. L'ulteriore periodo di vacanza natalizia (dal 27/12 al 06/01) la figlia trascorrerà, con il padre o con la madre nel rispetto dell'alternanza, una settimana Per_1 ciascun resa della bambina presso il domicilio materno alle ore 9.00 e riaccompagnamento alle ore 21.00.
• Le vacanze Pasquali saranno trascorse secondo il principio di alternanza: trascorrerà la giornata di Per_1 Pasqua con un genitore e quella di Pasquetta con l'altro, e così anche in e dei ponti festivi.
• Per quanto riguarda le vacanze estive saranno così regolamentate:
o Per l'anno 2026, il padre trascorrerà con la figlia due periodi non consecutivi di 4 giorni Per_1 ciascuno.
o Per l'anno 2027, il padre terrà con sé la figlia per tre settimane non consecutive, da Per_1 disporsi nell'arco dei tre mesi estivi nella misura ttimana al mese.
o Dall'anno 2028, il padre terrà con sé la figlia per tre settimane, di cui due anche Per_1 consecutive.
• In deroga al calendario ordinario come sopra disciplinato, la figlia trascorrerà con ciascun genitore Per_1 il giorno del rispettivo compleanno, nonché con la mamma il g lla Festa della Mamma e con il papà il giorno della Festa del Papà.
• Per quanto riguarda il giorno del compleanno della minore, trascorrerà il mattino, dalle ore 9.00 Per_1 alle ore 15.00 con un genitore e il pomeriggio dalle ore 15.0 21.00 con l'altro genitore.
3. Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1 CP_1 bancario, in via ant tro il giorno 12 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili bile annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma dic studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori si impegnano a richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini parlanti) relativi alle spese straordinarie sostenute, al fine anche di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi.
Le spese straordinarie verranno dai coniugi rendicontate con cadenza mensile.
4. Dispone che l'assegno unico venga percepito da ciascun genitore nella misura del 50%
5. Prende atto che, per quanto riguarda la casa famigliare sita nella fraz. di Mombretto, Mediglia (MI), Via Giotto n. 13:
- le parti si impegnano entro il 31/10/2025 a stipulare un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione da parte della Sig.ra del 50% di sua proprietà dell'immobile a favore del Sig. . Le spese CP_1 Pt_1 del suddetto preliminare e della trascrizione saranno ripartite al 50% tra le parti.
- Il Sig. si impegna a far data dal mese di ottobre a corrispondere il 100% del mutuo gravante sull'immobile, Pt_1 manlevando la Sig.ra da qualsiasi pagamento e sollevandola da qualsiasi responsabilità nei confronti della CP_1 Banca.
- Entro il 31/10/2028 le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto la cessione della quota di proprietà della Sig.ra in favore del Sig. a fronte dell'accollo liberatorio del CP_1 Pt_1 mutuo da parte di quest'ultimo. Le spese N anno interament del Sig. . Pt_1
- Il Sig. provvederà inoltre, alla data di stipula del preliminare, a cambiare la serratura dell'appartamento. Pt_1
6. Prende atto che le parti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore domanda ed eccezione avanzata nel presente giudizio;
7. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025.
La Giudice estensore La Presidente dott. Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello