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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17460/23
Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sanzio n. 11/B, difeso e rappresentato dall'Avv. Russo Pasqualina del Foro di Nola, presso il cui studio
è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(PI , in persona del l.r.p.t. sig. difesa e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata dall'Avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova, domiciliata presso lo studio dell'Avv.
TI IN del Foro di Roma.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate, rispettivamente, in data 28 e 21 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite citava in giudizio la compagnia assicuratrice al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo assicurativo ricorrendo le condizioni di sinistro pattuito (invalidità permanente del mutuatario superiore al 60%). In particolare, riteneva sussistenti i presupposti attualizzanti le convenzioni assicurative, nella specie, il pagamento delle rate di mutuo per conto del mutuatario assicurato perché affetto da invalidità permanente (85%) superiore a quella convenuta (60% ) come soglia di attivazione della copertura assicurativa.
Parte convenuta in giudizio eccepiva il mancato superamento della percentuale di invalidità convenuta con conseguente non debenza dell'indennizzo assicurativo previsto.
***
Questo giudice evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che parte attrice -noti gli esiti della CTU in atti- nelle conclusioni formulava espressa rinunzia agli atti, rinunzia non accettata da controparte processuale.
Tale rinuncia è, in sostanza, espressione di non contestazione delle risultanze istruttorie, soprattutto, degli esiti della CTU nella parte in cui accerta una percentuale di invalidità del mutuatario inferiore rispetto a quella convenuta in polizza (60 %). Detta soglia di invalidità del mutuatario, odierno attore, accertata fa venire meno il presupposto fondante la domanda attorea di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle indennità assicurative.
Ebbene, tale implicita accettazione dell'attore alle risultanze istruttorie ed alle conclusioni tecniche cui è giunto il perito incaricato consente di serenamente fondare il rigetto della domanda attorea sule risultanze dell'elaborato peritale i cui esiti sono pienamente condivisi da questo Tribunale e, pertanto, da ritenersi integralmente richiamati in questa sede.
***
Il perito dott. esaminata la documentazione in atti evinceva che il Sig. - Persona_1 Parte_1 odierno attore- risultava al momento degli accertamenti affetto da un quadro morboso caratterizzato da:
- Angina instabile da coronaropatia critica mono-vasale7 sottoposta, in data 08.03.2021, ad intervento di angioplastica con stent medicato;
- STEMI inferiore in cardiopatia-ischemica bivasale con conseguente intervento di PTCA e duplice stent medicato su ramo circonflesso e stent medicato sull''IVA;
- Artralgia destra;
- Depressione reattiva.
Il perito, pertanto, evidenziava che si è al cospetto di duplice patologia -cardiaca e psichica reattiva alla prima- sofferta dall'attore. Dette patologie, in applicazione dei criteri di valutazione delle menomazioni alle funzionalità cardiache (1) e dei coefficienti di taratura per le forme psichiche reattive alle patologie organiche diagnosticate (2), risultano causa di invalidità permanente dell'attore determinabile in percentuale inferiore al
60% -soglia convenuta tra le odierne parti processuali concretizzante il sinistro suscettibile di indennizzo assicurativo-.
In particolare:
- con riferimento al primo profilo il perito afferma che dalla “visita cardiologica del 09.05.2022 evidenziava: un buon compenso cardio-circolatorio” < 12%; CP_3
- con riferimento al secondo profilo il perito afferma sussistere un “Disturbo d'ansia generalizzato;
disturbi da attacchi di panico;
fobie – formi lieve” ANIA: 11-15%; 15-20%.. CP_3
Sostanzialmente, il perito conclude affermando che:
- “il quadro morboso residuato (c.d. invalidità permanente) risulta caratterizzato da un buon compenso di circolo, ed assenza di limitazione nelle attività ordinarie, ascrivibile ad una classe NYHA = 1, tenuto conto anche della frazione di eiezione (I.P. <9% e < 12% ) in esiti di cardiopatia ischemica già CP_4 CP_3 trattata con intervento di rivascolarizzazione ( 7-13%)”; CP_3
- “La patologia psichiatrica, di cui non risulta allegata la certificazione, tuttavia riferita trattata solo con benzodiazepine e riportata psicoterapia nel verbale della commissione invalidi, ovvero diagnosticata come depressione reattiva (ANIA 11-15%, 15-20% a cui applicare un coefficiente di taratura pari CP_3
a 0.4 tenuto conto della patologia primaria)”.
la più utilizzata negli ambienti specialistici. Essa si fonda su una grossolana valutazione della efficienza del paziente ed è basata su 4 classi, quelle di seguito riportate: 1) Paziente cardiopatico ma senza alcuna limitazione dell'attività fisica o che comunque può svolgere senza alcun disturbo le sue attività ordinarie;
2) Paziente con lieve limitazione dell'attività fisica che accusa sintomi (dispnea, dolore anginoso, palpitazione, affaticamento) solo dopo una attività superiore a quella ordinaria;
3) Paziente con marcata limitazione dell'attività fisica che non ha disturbi a riposo, presenti solo dopo lievi gradi di attività ordinaria;
4) Paziente incapace di qualunque attività fisica che accusa disturbi anche a risposo.
Essendo evidente il limite di uno strumento per la valutazione clinico terapeutica e non medico-legale del paziente, nei barèmes9 è stato introdotto anche un dato di verifica funzionale, rappresentato dalla determinazione della frazione di eiezione.
1) Cardiopatie riconducibili alla I classe NYHA con frazione di eiezione > 50% con ANIA < 9%, < 12%; CP_3
2) Cardiopatie riconducibili alla II classe NYHA con frazione di eiezione fra 50 e 40% con ANIA 10-30%, 13-40%; CP_3
3) Cardiopatie riconducibili alla III classe NYHA con frazione di eiezione fra 39 e 30% con ANIA 31-60%; 41-80%; CP_3
4) Cardiopatie riconducibili alla IV classe NYHA con ANIA > 80%, 81-100%. CP_3
In caso di cardiopatia ischemica già trattata con intervento di rivascolarizzazione, alla percentuale calcolabile sulla verifica funzionale andrà aggiunto un ulteriore valore a seconda che sia stata effettuata una angioplastica percutanea o by-pass con ANIA 5-10%; CP_3 7-13%. 2
Tipologia di Life Events Portata Psico-Lesiva Coefficiente di Taratura
Malattie a decorso cronico e/o a prognosi Severa 0.6
Malattie importanti con reliquati Moderata 0.5 moderatamente invalidanti
Malattie di moderata entità, Lieve 0.4 con reliquati modicamente invalidanti Alla luce di dette valutazioni tecniche le patologie organiche e psichiche reattive alla prima -le psichiche c.d. pure non rientrano nella polizza assicurativa convenuta tra le parti- hanno determinato nell'attore un'invalidità permanente in misura percentuale inferiore al 60%. Soglia percentuale neppure superabile laddove si applicassero alle patologie accertate i valori massimi previsti nelle tabelle (3).
Alle osservazioni del CTP di parte -dott. il perito incaricato controbatte rimarcando gli Persona_2 oggettivi esiti della visita cardiologica del paziente del 22.11.2022 (ventricolo sinistro di normali dimensioni e con lieve ipertrofia parietale…FE 60%...cinetica segmentaria normali) e quella del 09.05.2022 (un buon compenso cardio-circolatorio). Pertanto, detti esiti escludono in radice la possibilità di identificare una classe
NYHA -incidente sulle soglie percentuali di invalidità- diversa dalla prima -quella di minore grado individuata per le ragioni sopra riportate e specificate in nota-.
Va, pertanto, rigettata la domanda attorea per le ragioni appena esposte.
***
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Spese di CTU poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Venezia, il 03/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. elaborato CTU, pp. 15, 16 e 17: “Le principali guide nazionali ed internazionali per la valutazione delle menomazioni alla funzionalità cardiaca fanno riferimento alla classificazione della New York Heart Association (Classificazione NYHA), considerandola 3 cfr. elaborato peritale in atti, p. 18“anche applicando i valori massimi previsti dalle tabelle, l'invalidità totale e permanente risulta sicuramente inferiore alla franchigia del 60% prevista dal contrattato di polizza”.
Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sanzio n. 11/B, difeso e rappresentato dall'Avv. Russo Pasqualina del Foro di Nola, presso il cui studio
è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(PI , in persona del l.r.p.t. sig. difesa e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata dall'Avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova, domiciliata presso lo studio dell'Avv.
TI IN del Foro di Roma.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate, rispettivamente, in data 28 e 21 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite citava in giudizio la compagnia assicuratrice al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo assicurativo ricorrendo le condizioni di sinistro pattuito (invalidità permanente del mutuatario superiore al 60%). In particolare, riteneva sussistenti i presupposti attualizzanti le convenzioni assicurative, nella specie, il pagamento delle rate di mutuo per conto del mutuatario assicurato perché affetto da invalidità permanente (85%) superiore a quella convenuta (60% ) come soglia di attivazione della copertura assicurativa.
Parte convenuta in giudizio eccepiva il mancato superamento della percentuale di invalidità convenuta con conseguente non debenza dell'indennizzo assicurativo previsto.
***
Questo giudice evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che parte attrice -noti gli esiti della CTU in atti- nelle conclusioni formulava espressa rinunzia agli atti, rinunzia non accettata da controparte processuale.
Tale rinuncia è, in sostanza, espressione di non contestazione delle risultanze istruttorie, soprattutto, degli esiti della CTU nella parte in cui accerta una percentuale di invalidità del mutuatario inferiore rispetto a quella convenuta in polizza (60 %). Detta soglia di invalidità del mutuatario, odierno attore, accertata fa venire meno il presupposto fondante la domanda attorea di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle indennità assicurative.
Ebbene, tale implicita accettazione dell'attore alle risultanze istruttorie ed alle conclusioni tecniche cui è giunto il perito incaricato consente di serenamente fondare il rigetto della domanda attorea sule risultanze dell'elaborato peritale i cui esiti sono pienamente condivisi da questo Tribunale e, pertanto, da ritenersi integralmente richiamati in questa sede.
***
Il perito dott. esaminata la documentazione in atti evinceva che il Sig. - Persona_1 Parte_1 odierno attore- risultava al momento degli accertamenti affetto da un quadro morboso caratterizzato da:
- Angina instabile da coronaropatia critica mono-vasale7 sottoposta, in data 08.03.2021, ad intervento di angioplastica con stent medicato;
- STEMI inferiore in cardiopatia-ischemica bivasale con conseguente intervento di PTCA e duplice stent medicato su ramo circonflesso e stent medicato sull''IVA;
- Artralgia destra;
- Depressione reattiva.
Il perito, pertanto, evidenziava che si è al cospetto di duplice patologia -cardiaca e psichica reattiva alla prima- sofferta dall'attore. Dette patologie, in applicazione dei criteri di valutazione delle menomazioni alle funzionalità cardiache (1) e dei coefficienti di taratura per le forme psichiche reattive alle patologie organiche diagnosticate (2), risultano causa di invalidità permanente dell'attore determinabile in percentuale inferiore al
60% -soglia convenuta tra le odierne parti processuali concretizzante il sinistro suscettibile di indennizzo assicurativo-.
In particolare:
- con riferimento al primo profilo il perito afferma che dalla “visita cardiologica del 09.05.2022 evidenziava: un buon compenso cardio-circolatorio” < 12%; CP_3
- con riferimento al secondo profilo il perito afferma sussistere un “Disturbo d'ansia generalizzato;
disturbi da attacchi di panico;
fobie – formi lieve” ANIA: 11-15%; 15-20%.. CP_3
Sostanzialmente, il perito conclude affermando che:
- “il quadro morboso residuato (c.d. invalidità permanente) risulta caratterizzato da un buon compenso di circolo, ed assenza di limitazione nelle attività ordinarie, ascrivibile ad una classe NYHA = 1, tenuto conto anche della frazione di eiezione (I.P. <9% e < 12% ) in esiti di cardiopatia ischemica già CP_4 CP_3 trattata con intervento di rivascolarizzazione ( 7-13%)”; CP_3
- “La patologia psichiatrica, di cui non risulta allegata la certificazione, tuttavia riferita trattata solo con benzodiazepine e riportata psicoterapia nel verbale della commissione invalidi, ovvero diagnosticata come depressione reattiva (ANIA 11-15%, 15-20% a cui applicare un coefficiente di taratura pari CP_3
a 0.4 tenuto conto della patologia primaria)”.
la più utilizzata negli ambienti specialistici. Essa si fonda su una grossolana valutazione della efficienza del paziente ed è basata su 4 classi, quelle di seguito riportate: 1) Paziente cardiopatico ma senza alcuna limitazione dell'attività fisica o che comunque può svolgere senza alcun disturbo le sue attività ordinarie;
2) Paziente con lieve limitazione dell'attività fisica che accusa sintomi (dispnea, dolore anginoso, palpitazione, affaticamento) solo dopo una attività superiore a quella ordinaria;
3) Paziente con marcata limitazione dell'attività fisica che non ha disturbi a riposo, presenti solo dopo lievi gradi di attività ordinaria;
4) Paziente incapace di qualunque attività fisica che accusa disturbi anche a risposo.
Essendo evidente il limite di uno strumento per la valutazione clinico terapeutica e non medico-legale del paziente, nei barèmes9 è stato introdotto anche un dato di verifica funzionale, rappresentato dalla determinazione della frazione di eiezione.
1) Cardiopatie riconducibili alla I classe NYHA con frazione di eiezione > 50% con ANIA < 9%, < 12%; CP_3
2) Cardiopatie riconducibili alla II classe NYHA con frazione di eiezione fra 50 e 40% con ANIA 10-30%, 13-40%; CP_3
3) Cardiopatie riconducibili alla III classe NYHA con frazione di eiezione fra 39 e 30% con ANIA 31-60%; 41-80%; CP_3
4) Cardiopatie riconducibili alla IV classe NYHA con ANIA > 80%, 81-100%. CP_3
In caso di cardiopatia ischemica già trattata con intervento di rivascolarizzazione, alla percentuale calcolabile sulla verifica funzionale andrà aggiunto un ulteriore valore a seconda che sia stata effettuata una angioplastica percutanea o by-pass con ANIA 5-10%; CP_3 7-13%. 2
Tipologia di Life Events Portata Psico-Lesiva Coefficiente di Taratura
Malattie a decorso cronico e/o a prognosi Severa 0.6
Malattie importanti con reliquati Moderata 0.5 moderatamente invalidanti
Malattie di moderata entità, Lieve 0.4 con reliquati modicamente invalidanti Alla luce di dette valutazioni tecniche le patologie organiche e psichiche reattive alla prima -le psichiche c.d. pure non rientrano nella polizza assicurativa convenuta tra le parti- hanno determinato nell'attore un'invalidità permanente in misura percentuale inferiore al 60%. Soglia percentuale neppure superabile laddove si applicassero alle patologie accertate i valori massimi previsti nelle tabelle (3).
Alle osservazioni del CTP di parte -dott. il perito incaricato controbatte rimarcando gli Persona_2 oggettivi esiti della visita cardiologica del paziente del 22.11.2022 (ventricolo sinistro di normali dimensioni e con lieve ipertrofia parietale…FE 60%...cinetica segmentaria normali) e quella del 09.05.2022 (un buon compenso cardio-circolatorio). Pertanto, detti esiti escludono in radice la possibilità di identificare una classe
NYHA -incidente sulle soglie percentuali di invalidità- diversa dalla prima -quella di minore grado individuata per le ragioni sopra riportate e specificate in nota-.
Va, pertanto, rigettata la domanda attorea per le ragioni appena esposte.
***
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Spese di CTU poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
Venezia, il 03/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. elaborato CTU, pp. 15, 16 e 17: “Le principali guide nazionali ed internazionali per la valutazione delle menomazioni alla funzionalità cardiaca fanno riferimento alla classificazione della New York Heart Association (Classificazione NYHA), considerandola 3 cfr. elaborato peritale in atti, p. 18“anche applicando i valori massimi previsti dalle tabelle, l'invalidità totale e permanente risulta sicuramente inferiore alla franchigia del 60% prevista dal contrattato di polizza”.