CASS
Sentenza 28 novembre 2023
Sentenza 28 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2023, n. 32992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32992 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13516/2020 R.G. proposto da SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE O.N.L.U.S. EUROPA SER- VIZI, FORMAZIONE E TERZO SETTORE, in persona del legale rappresentante p.t. CI Oronzo Siculella, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Cara- cuta, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE O.N.L.U.S. EUROPA SERVIZI, FORMAZIONE E TERZO SETTORE, in persona del curatore p.t. Dott. Carlo Rugge, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessan- dro Favale, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile Civile Sent. Sez. 1 Num. 32992 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 28/11/2023 2 della Corte di cassazione;
– controricorrente – e SO NC, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Di Candia, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione;
– controricorrente – e IO EL, AL LU, SO AH, ZZ RA, AL UR, ON IA NT, ID AL, RT IA RI, DE ON NA, AC BE, SCOR- NO IA NT, PA LA, LEO RL, LO NOE- MI, LO GINA, FAZZI ENZA, BRAY NA RITA, LEGGIERI LILIANA, ZO OR, IN IA, AN NA ER, LA TA CE, CO MO, TR LA, AC IA, SA RA NA, SE ED, AR ST, POTI' GI AN- ON, RO ED, DE CA LL, DE IS SI, SE ZA IANA, RD IA RA, LO ES, IS IM, AR AN AN, ON IA ROSA- RIA, AS IA, DE PA LL, AN TT, RT IA, SE GE, LL IA NT, ZE IL, IS BE, RO LA, UP ARIAN- NA, IS NA AO, NE IA, RI IA IA, HI IO, NA ED, TE RTNA e SOCIETA' COOPERATIVA ORIZZONTI NUOVI;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 4/20, depositata il 21 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Fernando Caracuta e Alessandro Favale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 3 OV TA NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 9 ottobre 2018, il Tribunale di Lecce dichiarò il falli- mento della Società Cooperativa Consortile Sociale O.n.l.u.s. Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore (C.E.S.F.E.T), ritenendo irrilevante, a tal fine, la natura di cooperativa a mutualità prevalente della società debitrice, in quanto esercente attività commerciale nel rispetto del criterio di economicità, come emergeva dalla natura dei crediti iscritti in bilancio, dalla concessione in su- bappalto a terzi delle attività da essa gestite e dal ricorso al mercato del lavoro per l'assunzione di dipendenti, in luogo dell'impiego di soci cooperatori. 2. Il reclamo proposto dalla CE è stato rigettato dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del 21 febbraio 2020. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato l'assoggettabilità a fallimento della società debitrice, ritenendo non ostativo il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che si limita a prevedere la possibilità della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, ed evidenziando il carat- tere meramente speciale della relativa disciplina rispetto a quella generale delle cooperative, che all'art. 2545-terdecies cod. civ. prevede l'assoggetta- bilità sia a liquidazione coatta che a fallimento. Ha ritenuto altresì ininfluente lo svolgimento dell'attività in settori d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo scopo non lucrativo della cooperativa, reputando sufficiente, ai fini del riconoscimento della qua- lità d'imprenditore commerciale, l'obiettiva economicità dell'attività eserci- tata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Ha precisato che il carat- tere imprenditoriale dell'attività svolta dalla società debitrice era desumibile, nella specie, dalla relazione del revisore al bilancio 2015 e dalla relazione del presidente del consiglio di amministrazione all'assemblea convocata per l'ap- provazione del bilancio 2016, in cui si rappresentavano rispettivamente l'esi- genza di raggiungere almeno il pareggio tra i costi e i compensi dei servizi offerti e la preoccupazione per il mancato raggiungimento di tale obiettivo. La Corte ha poi escluso la configurabilità di una violazione dell'art. 101, 4 secondo comma, cod. proc. civ., rilevando che la stessa reclamante aveva riconosciuto di aver contestato le nuove circostanze fattuali introdotte a sor- presa dagl'istanti e poste a fondamento della decisione di primo grado. Quanto infine alla sussistenza dello stato d'insolvenza, ha rilevato che l'inca- pacità di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni era emersa sia in sede di approvazione degli ultimi bilanci, essendo stata segnalata la necessità di elaborare un piano d'impresa straordinario per far fronte alla grave diffi- coltà finanziaria e l'impossibilità di sottoscrivere e versare quote di capitale sociale necessarie a riportare il patrimonio a valori positivi, sia in data 7 giu- gno 2018, a seguito della comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'avvio della procedura per l'emissione del decreto di liquida- zione coatta amministrativa. 3. Avverso la predetta sentenza la CE ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il curatore del fallimento e Vincenzo Urso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato alla pubblica udienza, con ordinanza del 23 marzo 2023, al fine di consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni, in relazione alla questione, ritenuta di parti- colare rilevanza nomofilattica, riguardante l'assoggettabilità a fallimento delle società cooperative sociali esercenti un'attività commerciale secondo criteri di economicità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 18, settimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma e 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'inammissibilità della co- stituzione in giudizio di UC ME, NN RI BR, AN Leggieri, Sal- VA ZZ, CI NT, NN IE OS e MA La RO, in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 18, settimo comma, cit., avente carattere perentorio. 5 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 ed in subordine dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al secondo ed al quarto motivo di reclamo, con cui erano stati fatti valere l'ina- dempimento da parte dei creditori dell'onere di provare il compimento di ope- razioni commerciali da parte della società e l'inapplicabilità del principio di non contestazione alla concessione in subappalto dei servizi da essa gestiti, in quanto configurabile come fatto secondario e non accompagnata dalla spe- cificazione dei predetti servizi. Aggiunge che, anche a voler escludere l'omis- sione di pronuncia, l'applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, se- condo cui essa ricorrente aveva contestato i fatti allegati dall'istante. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa motivazione, nella parte riguardante la fallibilità di essa ricorrente e la sussistenza dello stato d'insolvenza. Premesso di aver impugnato la sen- tenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la natura impren- ditoriale della sua attività ed il carattere non transitorio del suo stato d'illiqui- dità, sostiene di aver evidenziato, a tal fine, la funzione sociale delle coope- rative sociali, il sistema di vigilanza e controlli cui è assoggettata la loro atti- vità, l'insussistenza di elementi attestanti il prevalente ricorso al mercato del lavoro e l'affidamento in subappalto dei servizi da essa gestiti, osservando che, nel rigettare le predette censure, la Corte d'appello ha omesso di esami- nare le istanze di ammissione di prova testimoniale e c.t.u. da essa proposte, in violazione dei principi del giusto processo e del diritto alla prova. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., sostenendo che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insolvenza, sulla base di valutazioni espresse da funzionari del Ministero dello sviluppo econo- mico e di frasi pronunciate in sede di approvazione dei bilanci, la Corte terri- toriale ha fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 della 6 legge fall., osservando che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insol- venza, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere transitorio dello stato d'illiquidità in cui versava essa ricorrente, in considerazione de- gl'ingenti crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, e dello stato di liquidazione in cui era stata posta, che avrebbe imposto l'applicazione di un differente criterio di valutazione. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 15 della legge fall., degli artt. 111, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generica la denuncia di violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., da essa proposta in relazione alle nuove circostanze dedotte ed ai nuovi docu- menti prodotti da alcuni dei creditori istanti, senza tenere conto delle preci- sazioni contenute nell'atto di reclamo e delle risultanze del verbale dell'u- dienza prefallimentare. Aggiunge che, nell'escludere l'applicabilità della pre- detta disposizione al procedimento prefallimentare, la Corte d'appello non ha tenuto della necessità di garantire un'adeguata difesa delle parti, anche nel predetto procedimento, né dell'esigenza di assicurare la concentrazione e l'immediatezza dell'istruttoria prefallimentare, contrastante con la possibilità d'introdurre nuove deduzioni e depositare nuovi documenti. Afferma infine che, nel ritenere non contestati i predetti elementi, la sentenza impugnata non ha considerato che ad essa ricorrente non è stato consentito un pieno esercizio del proprio diritto di difesa. 7. Il primo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della costituzione di alcuni dei resistenti in sede di reclamo, è infondato. La stessa difesa della ricorrente richiama infatti una pronuncia di legitti- mità relativa all'art. 18 della legge fall., nella quale, pur essendo stato rico- nosciuto il carattere perentorio del termine entro il quale, ai sensi del nono comma di tale disposizione, può avere luogo la costituzione della parte resi- stente, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, è stato chiarito che la sua inosservanza non implica la decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, ben potendo la parte intervenire nel procedimento, con le limita- 7 zioni che la tardività comporta per la formulazione di determinate difese (cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2009, n. 12986). Tale principio è stato ribadito anche in epoca recente, con la precisazione che l'efficacia pienamente devolutiva del mezzo d'impugnazione in esame, posta anche in relazione con l'ampiezza dei poteri officiosi d'indagine spettanti all'organo giudicante, consente alla parte resistente, ancorché non costituita in primo grado, d'indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti di fallibilità e la regolarità del procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2023, n. 20534; 19/01/2023, n. 1572; 30/01/2017, n. 2235). Non può ritenersi pertinente, in contrario, il richiamo ad altri precedenti con i quali è stata esclusa l'ammissi- bilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato successivamente alla scadenza del predetto termine, in virtù della considerazione che ciò comporterebbe una rimessione in termini ai fini della proposizione del reclamo (cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2016, n. 26771; 8/11/2013, n. 25217): tale principio, enunciato con riguardo ai terzi eventualmente legittimati ad impugnare la sentenza di falli- mento, non può trovare infatti applicazione in riferimento ai soggetti indicati dalla ricorrente, i quali non sono rimasti estranei al procedimento di primo grado, avendovi partecipato in qualità di creditori istanti. 8. E' parimenti infondato il secondo motivo, con cui si fa valere l'omessa pronuncia o il difetto di motivazione in ordine alla questione proposta con il secondo ed il quarto motivo di reclamo, riguardante la qualificazione della ricorrente come imprenditore commerciale. La sentenza impugnata, pur non avendo esplicitamente rigettato i pre- detti motivi, ha preso in esame la questione sollevata dalla ricorrente, risol- vendola in senso positivo, sulla base della considerazione che ai fini del pos- sesso della predetta qualità non è necessario il perseguimento di uno scopo di lucro, ma è sufficiente l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, non incompatibile con lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative. Tale affermazione, ritenuta idonea a giustificare l'assoggettabilità della ricorrente al fallimento, consente di escludere la configurabilità del vizio di omessa pro- nuncia, ai fini del quale non assume rilievo la mancanza di un'espressa sta- tuizione in ordine a una domanda, un'eccezione o un motivo d'impugnazione, 8 ma è necessario che sia stato totalmente pretermesso il provvedimento indi- spensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/ 2021, n. 2151; Cass., Sez. VI, 4/06/2019, n. 15255; Cass., Sez. II, 13/08/ 2018, n. 20718). In quanto sorretto dal richiamo agli elementi di fatto desu- mibili dalle relazioni di accompagnamento dei bilanci, ritenuti idonei ad evi- denziare il perseguimento dell'obiettivo di economicità della gestione, il ra- gionamento seguito nella sentenza impugnata si sottrae anche alla censura d'inadeguatezza della motivazione, risultando idoneo a soddisfare il minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, se- condo comma, n. 4 cod. proc. civ., ai fini del quale non occorre un'analitica confutazione delle tesi non accolte o una particolare disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, ma è sufficiente che dalle argomentazioni svolte in motivazione emerga con chiarezza e senza contraddizioni il percorso logico-giuridico sotteso all'inquadramento del caso concreto nella fattispecie astratta contemplata dalle norme applicate ed all'individuazione delle relative conseguenze (cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. V, 29/12/ 2020, n. 29730). Quanto poi al denunciato contrasto tra la sentenza impu- gnata e quella di primo grado, nella parte riguardante l'avvenuta contesta- zione dei fatti allegati a sostegno della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, è appena il caso di richiamare il consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contraddittorietà della motivazione è riscontrabile soltanto in presenza di un contrasto insana- bile tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, tale da impedire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della deci- sione, e non è quindi ipotizzabile laddove, come nella specie, la contraddi- zione riguardi le valutazioni compiute rispettivamente dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme da quelle di prime cure (cfr. Cass., Sez. lav., 17/08/2020, n. 17196; Cass., Sez. III, 9/02/2004, n. 2427; 26/06/2007, n. 14767). 9. E' invece fondato il terzo motivo, riguardante l'assoggettabilità al falli- mento della ricorrente, in ragione della natura non imprenditoriale dell'attività svolta. 9 Nonostante il riferimento della rubrica alla nullità della sentenza per di- fetto di motivazione, il vizio denunciato deve ritenersi più correttamente ri- conducibile all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., avendo la ricor- rente lamentato, a sostegno dell'erroneo rigetto delle richieste istruttorie da essa avanzate, l'omessa valutazione del regime normativo cui sono sottopo- ste le cooperative sociali, in ragione del preminente interesse collettivo della attività svolta, a suo avviso incompatibile con l'assoggettamento della società alla procedura fallimentare. Come rilevato dall'ordinanza interlocutoria, la questione in esame è stata già affrontata da questa Corte in una recente pronuncia, successiva alla pro- posizione del ricorso per cassazione, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «è assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545-terdecies e 2082 cod. civ. e dell'art. 1 della legge fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commer- ciale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di ON ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale, che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'art. 2545-terdecies» (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29245). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 costituisce una norma speciale di carattere fiscale, che nulla dispone in ordine all'assoggettabilità a fallimento degli enti cui si riferisce, b) nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che il comma primo della predetta disposizione includa tra le ON anche le società cooperative aventi le caratteristiche da esso indicate, c) non decisivo è anche il comma quarto, il quale, nel considerare comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività istituzionali svolte in una serie di settori, non comporta che gli enti operanti negli stessi siano sempre e comunque ON, d) il comma decimo, prevedendo che «non si considerano in ogni caso ON […] le società com- merciali diverse da quelle cooperative», consente di ritenere a contrario che la qualifica di ON possa essere assunta anche dalle società cooperative commerciali, e) lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative è d'al- tronde incompatibile soltanto con il perseguimento del c.d. lucro soggettivo, 10 e non anche con quello del lucro c.d. oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi, f) pertanto, ove una società cooperativa svolga esclusiva- mente o prevalentemente attività d'impresa commerciale, può ben essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, indipendentemente dal tipo di mutualità adottato e dall'eventuale qualificazione come ON, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. 9.1. Tale conclusione ha costituito oggetto di critica ad opera di una parte della dottrina, la quale, pur concordando sulla portata eminentemente fiscale della disciplina delle ON e sulla conseguente irrilevanza dell'attribuzione di tale qualifica, ai fini dell'assoggettabilità al fallimento delle cooperative sociali, ha evidenziato la mancata considerazione, da parte della predetta pronuncia, della disciplina dell'impresa sociale, introdotta dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e rimodulata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112: tale disciplina è stata infatti ritenuta idonea ad incidere sullo status degli enti in questione, in virtù del risalto da essa conferito al perseguimento di finalità d'interesse collettivo, tale da giustificare, in caso d'insolvenza, l'assoggettamento esclusivo alla liquida- zione coatta amministrativa, con la conseguente inoperatività della disposi- zione di cui all'art. 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, cod. civ., che in caso d'insolvenza delle cooperative che svolgono attività commerciale consente, in alternativa, la sottoposizione a fallimento, regolando il rapporto tra le due procedure secondo il criterio della prevenzione. Altra parte della dottrina ha invece aderito alla tesi sostenuta nella pre- detta sentenza, ritenendo che l'attribuzione della qualifica d'impresa sociale non sia sufficiente a giustificare, almeno per le cooperative sociali, l'assog- gettabilità esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, dal momento che l'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., sia nel testo originario, intro- dotto dall'art. 8 del d.lgs.17 gennaio 2003, n. 6, che in quello modificato dallo art. 381, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel prevedere che «le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento», non contiene alcuna salvezza di diverse disposizioni di legge, a differenza dell'art. 2540, secondo comma, cod. civ., che nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 3 del 2006 faceva invece espressamente salve «le disposizioni delle leggi speciali». 11 9.2. Ai fini di una corretta impostazione della questione, occorre muovere dal richiamo del principio generale dettato dall'art. 2520, primo comma, cod. civ., secondo cui le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice civile, in quanto compatibili. Tale principio trova applicazione, in particolare, per le cooperative sociali, aventi la loro disciplina nella legge 8 novembre 1991, n. 381, la quale, dopo averle definite, all'art. 1, comma primo, come quelle che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'in- tegrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sa- nitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), b), c), d), l), e p), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri- mento lavorativo di persone svantaggiate», dispone, al comma secondo, che ad esse «si applicano […], in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano». Le cooperative in questione sono pertanto soggette, in prima istanza, alla disciplina specifica per esse prevista, e solo in quanto compatibile da quella speciale dettata dalle leggi che riguardano il settore di operatività, nonché a quella generale prevista dagli artt. 2511 cod. civ. Si tratta conseguentemente di stabilire se, anche ai fini dell'individuazione della procedura applicabile in caso d'insolvenza, debba farsi riferimento alla disciplina generale dettata allo art. 255-terdecies cod. civ. per le società cooperative, ovvero se sussistano norme specifiche o di settore riferibili alle cooperative sociali, rispetto alle quali la predetta disciplina rivesta una portata recessiva. 9.3. In proposito, deve ritenersi certamente condivisibile l'osservazione contenuta nella pronuncia richiamata, secondo cui, ai fini della risoluzione della questione in esame, non può assumere alcun rilievo la circostanza che, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del d.lgs. n. 460 del 1997, le società coo- perative aventi le caratteristiche dallo stesso prescritte siano espressamente incluse tra le ON, trattandosi di una qualificazione che, oltre a rivestire una portata essenzialmente fiscale, è venuta meno per effetto dell'entrata in vi- gore del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Significativi, sotto il primo profilo, ap- paiono non solo la relazione illustrativa del d.lgs. n. 460 del 1997, che ne 12 individua la finalità nel sostegno allo sviluppo del settore no profit attraverso l'impiego della leva fiscale, ma lo stesso tessuto normativo, interamente im- perniato sul riconoscimento di agevolazioni, detrazioni ed esenzioni in materia d'imposte dirette ed indirette e di tributi locali, la cui fruizione è subordinata dall'art. 11 all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ON, da effettuarsi a se- guito della comunicazione dell'inizio dell'attività, definita requisito essenziale per il godimento di tali benefici, con l'attribuzione al Ministero delle finanze del compito di determinare le modalità di esercizio del relativo controllo e l'individuazione dei casi di decadenza. Sotto il secondo profilo, occorre invece tener conto dell'intervenuta chiusura dell'Anagrafe Unica, disposta dall'art. 38, comma terzo, del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 a seguito dell'istitu- zione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale, ai sensi dello art. 101, comma secondo, del d.lgs. n. 117 del 2017, sono confluite anche le ON precedentemente iscritte nell'Anagrafe, previo adeguamento della loro organizzazione interna alla nuova disciplina dell'impresa sociale. Il d.lgs. n. 460 del 1997 non contiene d'altronde alcuna disposizione riguardante le con- seguenze dello stato d'insolvenza, la cui individuazione deve pertanto aver luogo sulla base di altre norme generali o speciali riferibili al tipo di ente di volta in volta considerato: la qualifica di ON è infatti riconosciuta dall'art. 10 di tale decreto, subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal comma primo, a tutta una serie di soggetti, normalmente non esercenti atti- vità commerciale, e la stessa natura di società cooperativa non può conside- rarsi di per sé decisiva ai fini della determinazione del regime applicabile, dal momento che l'ultimo comma di tale disposizione, stabilendo che «non si con- siderano in ogni caso ON gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria», consente di ritenere che la predetta qualifica possa essere assunta anche da cooperative commerciali. Parimenti non decisivi dovevano considerarsi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, gli elementi desumibili dalla disciplina dell'impresa pubblica dettata dal d.lgs. n. n. 155 del 2006, il quale, all'art. 17, comma terzo, pur prevedendo che le cooperative sociali ed i loro consorzi potessero 13 acquisire la qualifica d'impresa sociale, non ne prevedeva l'assunzione auto- matica, ma la subordinava al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma secondo, e 12, ovverosia alla redazione e al deposito del bilancio so- ciale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, ed alla previsione, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi, di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività: solo in presenza di tali adempimenti le cooperative potevano avva- lersi del regime previsto per l'impresa sociale, il quale peraltro, ai sensi del secondo periodo dell'art. 17, comma terzo cit., era pur sempre destinato a trovare applicazione «nel rispetto della normativa specifica delle coopera- tive». Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 15, comma primo, del d.lgs. n. 155 del 2006, ai sensi del quale «in caso di insolvenza, le organiz- zazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa» era riferibile soltanto alle cooperative sociali dotate dei requisiti previsti dalle norme richiamate dall'art. 17, comma terzo, che avessero ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 5, comma primo: anche per tali cooperative, poteva tuttavia sorgere il dubbio dell'applicabilità di tale disposizione, dovendosi stabilire se l'assoggettabilità in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa risul- tasse compatibile con la disciplina generale dettata dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., che per le cooperative che svolgono attività com- merciale prevede l'assoggettabilità, in via alternativa, al fallimento. 9.4. Il predetto regime ha subìto una rilevante modificazione per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 112 del 2017, con cui si è provveduto alla revisione della disciplina dell'impresa sociale, in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n. 106: conformemente al criterio direttivo stabilito dall'art. 6, lett. c), della legge delega, l'art. 1, comma quarto, del predetto decreto dispone infatti che «le cooperative sociali e i loro consorzi […] acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali», indipendentemente, pertanto, dal possesso dei requisiti di qualificazione imposti a tutti gli altri enti contemplati dalla medesima nor- mativa, nonché dalla modificazione degli statuti prescritta dall'art. 17, comma 14 terzo, ai fini dell'adeguamento alla stessa delle imprese già costituite al mo- mento della sua entrata in vigore. Parte della dottrina ha ritenuto che la predetta disposizione non comporti una sostanziale variazione del regime previsto dal d.lgs. n. 155 del 2006 e, prima di esso, dal d.lgs. n. 460 del 1997, dovendosi considerare che le coo- perative sociali erano ON di diritto già ai sensi dell'art. 10, comma ottavo, del d.ls. n. 460 del 1997, e come tali potevano ottenere l'iscrizione nell'Ana- grafe Unica prevista dall'art. 11. Rilevato pertanto che, analogamente all'art. 17, comma terzo, del d.lgs. n. 155 del 2006, il secondo periodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 dispone che «alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili», è stato ribadito che in caso d'insolvenza trova applicazione la disciplina generale det- tata per le società cooperative dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., con la conseguente assoggettabilità, in via alternativa, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa. In contrario, si è osservato che la disposizione dettata dal secondo pe- riodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 non dev'essere letta isolatamente, ma in maniera sistematica, mettendola in relazione con la ratio della normativa in cui è collocata: rilevato che la qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto è di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle disposizioni che subordinano l'assunzione della predetta qualifica all'osservanza di determinati requisiti, si è affermato che la finalità della predetta precisazione consiste nel salvaguardare tali soggetti da un'applicazione incondizionata della relativa disciplina, ed in particolare delle norme promozionali ed agevolative dalla stessa previste, ammettendosene l'operatività soltanto ove le stesse risultino più favorevoli di quelle relative al tipo societario. Tra le disposizioni più favorevoli va annoverato anche l'art. 14, comma primo, il quale prevede che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, la cui applicabilità preclude la sottoposizione al fallimento, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, secondo comma, della legge fall., nonché dall'art. 295, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'im- 15 presa e dell'insolvenza). 9.5. Tali considerazioni colgono nel segno, soprattutto se si confronta la disciplina dettata per le cooperative diverse da quelle sociali, le quali, pur non rivestendo di diritto la qualifica d'imprese sociali, ma potendo assumerla su- bordinatamente al possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 112 del 2017, sono soggette, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, in via principale alle dispo- sizioni dettate dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), in quanto compatibili con quelle del d.lgs. n. 112 cit., e solo in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e delle relative dispo- sizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita: laddove dovesse ritenersi, sulla base di un'interpretazione mera- mente letterale dell'art. 1, comma quarto, secondo periodo, del d.lgs. n. 112, che alle cooperative sociali si applica la disciplina generale dettata dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., dovrebbe infatti pervenirsi alla con- clusione paradossale che, nonostante l'identico regime dell'attività svolta ed il carattere non automatico dell'accesso alla qualifica d'impresa sociale, sol- tanto le cooperative diverse potrebbero giovarsi, in caso d'insolvenza, della disciplina speciale (più favorevole) prevista dall'art. 14, comma primo. Al di là di tale rilievo, indubbiamente significativo, occorre poi evidenziare le finalità d'interesse pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti, se- condo la formula adottata dagli artt. 1, comma primo, e 2 del d.lgs. n. 112, nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, soli- daristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsa- bili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, l’assoggettamento in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa presuppone, in linea di prin- cipio, l’attribuzione di una rilevanza centrale ad interessi anche diversi da (e talora addirittura confliggenti con) quelli di cui sono portatori i creditori della impresa, interessi nella specie identificabili con quelli dei soggetti coinvolti nell'attività svolta dall'ente, nonché con l’interesse pubblico a favorire e pro- 16 muovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene co- mune. In conclusione, la questione sollevata con il terzo motivo di ricorso va risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, «a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclu- sivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.». 10. E' poi infondato il quarto motivo, da esaminarsi prioritariamente ri- spetto al terzo, in quanto riflettente la mancata stimolazione del contraddit- torio in ordine agli elementi di fatto sulla base dei quali ha avuto luogo l'ac- certamento dello stato d'insolvenza. L'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., nel porre a carico del giudice che intenda fondare la propria decisione su questioni rilevate d'ufficio l'obbligo di provocare il contraddittorio in ordine alle stesse, si riferisce infatti soltanto alle questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle dedotte o prodotte dalle parti o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non si estende quindi alla valutazione del materiale probatorio, in ordine al quale il contraddittorio s'instaura con la rituale deduzione o produzione in giudizio, che consente alle parti di farne oggetto di valutazione critica e di sollecitarne l'apprezzamento da parte del giudice (cfr. Cass., Sez. VI, 1/02/2023, n. 2947; Cass., Sez. lav., 19/05/2016, n. 10353). Tale principio deve ritenersi appli- cabile anche ai fatti secondari, la cui valutazione da parte del giudice non trova ostacolo neppure nel divieto di trarre dai documenti ritualmente pro- dotti la conoscenza di fatti non dedotti dalle parti, che, in quanto volto ad evitare che attraverso l'esame del materiale probatorio il giudice possa sup- plire all'inadempimento dell'onere di allegazione gravante sulle parti, si rife- 17 risce esclusivamente ai fatti principali, cioè a quelli posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, e non anche quelli secondari, che assumono rilievo soltanto come elementi di conoscenza, consentendo di risalire all'ac- certamento dei fatti principali (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2023, n. 1997). 11. E' invece inammissibile il quinto motivo, riguardante la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato d'insolvenza. La sentenza impugnata risulta infatti compiutamente e coerentemente motivata mediante il richiamo per un verso alle delibere di approvazione degli ultimi bilanci della società ricorrente, nelle quali erano state evidenziate la necessità di elaborare un piano d'impresa straordinario per far fronte alla si- tuazione di grave difficoltà finanziaria in cui versava la società e l'impossibilità di procedere alla reintegrazione del capitale, conferendosi al presidente del consiglio di amministrazione l'incarico di richiedere all'autorità di vigilanza la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, e per altro verso alla comunicazione di avvio del relativo procedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, nella quale si dava atto dei risultati negativi della ge- stione e l'incapacità della cooperativa di far fronte regolarmente alle obbliga- zioni assunte, anche alla luce dell'omesso versamento di contributi previden- ziali e ritenute erariali e dell'avvenuta emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti della stessa. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di merito, sindaca- bile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la de- cisione, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale si limita a far valere la violazione dell'art. 5 della legge fall., insistendo sull'esistenza d'ingenti crediti, in contrasto con le risultanze delle delibere richiamate dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova va- lutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della rifor- 18 mulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Nel lamentare l'omessa valutazione dello stato di liquidazione in cui la società si trovava all'epoca della dichiarazione di fallimento, la ricorrente sol- leva poi una questione non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non es- sendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata dedotta (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2018, n. 20694; 22/04/ 2016, n. 8206; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430). 12. E' infine inammissibile il sesto motivo, con cui la ricorrente insiste sulla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata messa in grado di contestare le nuove circostanze di fatto allegate ed i nuovi documenti prodotti da alcuni creditori all'udienza prefallimentare, lamentando inoltre l'omesso esame del relativo verbale da parte della Corte d'appello, a causa dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado soltanto dopo la decisione. I vizi lamentati dalla ricorrente non sono infatti deducibili in questa sede né ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. né ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., configurandosi come violazioni della legge processuale, nell'accertamento delle quali questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della fondatezza delle censure attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla sufficienza e dalla logicità della motivazione adot- tata al riguardo (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20716; Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. I, 30/07/2015, n. 16164). Nell'escludere la sussistenza della dedotta lesione del diritto di difesa, la Corte territoriale ha d'altronde rilevato soltanto ad abundantiam la mancata indicazione dei fatti e dei documenti irritualmente introdotti nel giudizio e l'inapplicabilità dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. alla fase prefallimentare, avendo espressamente accantonato tali questioni per esaminare il fondo del motivo di reclamo, in ordine al quale ha osservato che la reclamante aveva ammesso 19 di aver comunque contestato le nuove allegazioni e produzioni delle
contro
- parti, escludendo quindi la configurabilità di una violazione del contradditto- rio: le censure riguardanti la genericità del motivo di reclamo e l'inapplicabilità dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non attingono pertanto la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre quella riflettente la lesione del diritto di difesa risulta a sua volta priva di specificità, essendosi la ricorrente limitata a riportare, a corredo del motivo, le deduzioni svolte dai creditori nel verbale dell'udienza prefallimentare, così come trascritte nel reclamo, e la contestazione (anch'essa indubbiamente assai generica) da essa contestual- mente sollevata, senza chiarire neppure in questa sede quali fossero le ragioni che avrebbe potuto far valere in contrario, ove le fosse stato concesso un termine per replicare. Irrilevante deve ritenersi conseguentemente anche la tardiva acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase prefallimentare, la quale non ha peraltro spiegato alcun effetto ai fini della decisione, risultando pacifico il contenuto dello stesso, testualmente riportato, come si è detto, nel motivo di reclamo. 13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, accoglie il terzo, di- chiara inammissibili il quinto ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 28/06/2022
– ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE O.N.L.U.S. EUROPA SERVIZI, FORMAZIONE E TERZO SETTORE, in persona del curatore p.t. Dott. Carlo Rugge, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessan- dro Favale, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile Civile Sent. Sez. 1 Num. 32992 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 28/11/2023 2 della Corte di cassazione;
– controricorrente – e SO NC, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Di Candia, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione;
– controricorrente – e IO EL, AL LU, SO AH, ZZ RA, AL UR, ON IA NT, ID AL, RT IA RI, DE ON NA, AC BE, SCOR- NO IA NT, PA LA, LEO RL, LO NOE- MI, LO GINA, FAZZI ENZA, BRAY NA RITA, LEGGIERI LILIANA, ZO OR, IN IA, AN NA ER, LA TA CE, CO MO, TR LA, AC IA, SA RA NA, SE ED, AR ST, POTI' GI AN- ON, RO ED, DE CA LL, DE IS SI, SE ZA IANA, RD IA RA, LO ES, IS IM, AR AN AN, ON IA ROSA- RIA, AS IA, DE PA LL, AN TT, RT IA, SE GE, LL IA NT, ZE IL, IS BE, RO LA, UP ARIAN- NA, IS NA AO, NE IA, RI IA IA, HI IO, NA ED, TE RTNA e SOCIETA' COOPERATIVA ORIZZONTI NUOVI;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 4/20, depositata il 21 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Fernando Caracuta e Alessandro Favale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale 3 OV TA NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 9 ottobre 2018, il Tribunale di Lecce dichiarò il falli- mento della Società Cooperativa Consortile Sociale O.n.l.u.s. Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore (C.E.S.F.E.T), ritenendo irrilevante, a tal fine, la natura di cooperativa a mutualità prevalente della società debitrice, in quanto esercente attività commerciale nel rispetto del criterio di economicità, come emergeva dalla natura dei crediti iscritti in bilancio, dalla concessione in su- bappalto a terzi delle attività da essa gestite e dal ricorso al mercato del lavoro per l'assunzione di dipendenti, in luogo dell'impiego di soci cooperatori. 2. Il reclamo proposto dalla CE è stato rigettato dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del 21 febbraio 2020. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato l'assoggettabilità a fallimento della società debitrice, ritenendo non ostativo il disposto dell'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che si limita a prevedere la possibilità della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, ed evidenziando il carat- tere meramente speciale della relativa disciplina rispetto a quella generale delle cooperative, che all'art. 2545-terdecies cod. civ. prevede l'assoggetta- bilità sia a liquidazione coatta che a fallimento. Ha ritenuto altresì ininfluente lo svolgimento dell'attività in settori d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo scopo non lucrativo della cooperativa, reputando sufficiente, ai fini del riconoscimento della qua- lità d'imprenditore commerciale, l'obiettiva economicità dell'attività eserci- tata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Ha precisato che il carat- tere imprenditoriale dell'attività svolta dalla società debitrice era desumibile, nella specie, dalla relazione del revisore al bilancio 2015 e dalla relazione del presidente del consiglio di amministrazione all'assemblea convocata per l'ap- provazione del bilancio 2016, in cui si rappresentavano rispettivamente l'esi- genza di raggiungere almeno il pareggio tra i costi e i compensi dei servizi offerti e la preoccupazione per il mancato raggiungimento di tale obiettivo. La Corte ha poi escluso la configurabilità di una violazione dell'art. 101, 4 secondo comma, cod. proc. civ., rilevando che la stessa reclamante aveva riconosciuto di aver contestato le nuove circostanze fattuali introdotte a sor- presa dagl'istanti e poste a fondamento della decisione di primo grado. Quanto infine alla sussistenza dello stato d'insolvenza, ha rilevato che l'inca- pacità di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni era emersa sia in sede di approvazione degli ultimi bilanci, essendo stata segnalata la necessità di elaborare un piano d'impresa straordinario per far fronte alla grave diffi- coltà finanziaria e l'impossibilità di sottoscrivere e versare quote di capitale sociale necessarie a riportare il patrimonio a valori positivi, sia in data 7 giu- gno 2018, a seguito della comunicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'avvio della procedura per l'emissione del decreto di liquida- zione coatta amministrativa. 3. Avverso la predetta sentenza la CE ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il curatore del fallimento e Vincenzo Urso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato alla pubblica udienza, con ordinanza del 23 marzo 2023, al fine di consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni, in relazione alla questione, ritenuta di parti- colare rilevanza nomofilattica, riguardante l'assoggettabilità a fallimento delle società cooperative sociali esercenti un'attività commerciale secondo criteri di economicità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 18, settimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma e 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'inammissibilità della co- stituzione in giudizio di UC ME, NN RI BR, AN Leggieri, Sal- VA ZZ, CI NT, NN IE OS e MA La RO, in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 18, settimo comma, cit., avente carattere perentorio. 5 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 ed in subordine dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al secondo ed al quarto motivo di reclamo, con cui erano stati fatti valere l'ina- dempimento da parte dei creditori dell'onere di provare il compimento di ope- razioni commerciali da parte della società e l'inapplicabilità del principio di non contestazione alla concessione in subappalto dei servizi da essa gestiti, in quanto configurabile come fatto secondario e non accompagnata dalla spe- cificazione dei predetti servizi. Aggiunge che, anche a voler escludere l'omis- sione di pronuncia, l'applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, se- condo cui essa ricorrente aveva contestato i fatti allegati dall'istante. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa motivazione, nella parte riguardante la fallibilità di essa ricorrente e la sussistenza dello stato d'insolvenza. Premesso di aver impugnato la sen- tenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la natura impren- ditoriale della sua attività ed il carattere non transitorio del suo stato d'illiqui- dità, sostiene di aver evidenziato, a tal fine, la funzione sociale delle coope- rative sociali, il sistema di vigilanza e controlli cui è assoggettata la loro atti- vità, l'insussistenza di elementi attestanti il prevalente ricorso al mercato del lavoro e l'affidamento in subappalto dei servizi da essa gestiti, osservando che, nel rigettare le predette censure, la Corte d'appello ha omesso di esami- nare le istanze di ammissione di prova testimoniale e c.t.u. da essa proposte, in violazione dei principi del giusto processo e del diritto alla prova. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., sostenendo che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insolvenza, sulla base di valutazioni espresse da funzionari del Ministero dello sviluppo econo- mico e di frasi pronunciate in sede di approvazione dei bilanci, la Corte terri- toriale ha fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 della 6 legge fall., osservando che, nel confermare la sussistenza dello stato d'insol- venza, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere transitorio dello stato d'illiquidità in cui versava essa ricorrente, in considerazione de- gl'ingenti crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, e dello stato di liquidazione in cui era stata posta, che avrebbe imposto l'applicazione di un differente criterio di valutazione. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 15 della legge fall., degli artt. 111, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generica la denuncia di violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., da essa proposta in relazione alle nuove circostanze dedotte ed ai nuovi docu- menti prodotti da alcuni dei creditori istanti, senza tenere conto delle preci- sazioni contenute nell'atto di reclamo e delle risultanze del verbale dell'u- dienza prefallimentare. Aggiunge che, nell'escludere l'applicabilità della pre- detta disposizione al procedimento prefallimentare, la Corte d'appello non ha tenuto della necessità di garantire un'adeguata difesa delle parti, anche nel predetto procedimento, né dell'esigenza di assicurare la concentrazione e l'immediatezza dell'istruttoria prefallimentare, contrastante con la possibilità d'introdurre nuove deduzioni e depositare nuovi documenti. Afferma infine che, nel ritenere non contestati i predetti elementi, la sentenza impugnata non ha considerato che ad essa ricorrente non è stato consentito un pieno esercizio del proprio diritto di difesa. 7. Il primo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della costituzione di alcuni dei resistenti in sede di reclamo, è infondato. La stessa difesa della ricorrente richiama infatti una pronuncia di legitti- mità relativa all'art. 18 della legge fall., nella quale, pur essendo stato rico- nosciuto il carattere perentorio del termine entro il quale, ai sensi del nono comma di tale disposizione, può avere luogo la costituzione della parte resi- stente, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, è stato chiarito che la sua inosservanza non implica la decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, ben potendo la parte intervenire nel procedimento, con le limita- 7 zioni che la tardività comporta per la formulazione di determinate difese (cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2009, n. 12986). Tale principio è stato ribadito anche in epoca recente, con la precisazione che l'efficacia pienamente devolutiva del mezzo d'impugnazione in esame, posta anche in relazione con l'ampiezza dei poteri officiosi d'indagine spettanti all'organo giudicante, consente alla parte resistente, ancorché non costituita in primo grado, d'indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti di fallibilità e la regolarità del procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2023, n. 20534; 19/01/2023, n. 1572; 30/01/2017, n. 2235). Non può ritenersi pertinente, in contrario, il richiamo ad altri precedenti con i quali è stata esclusa l'ammissi- bilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato successivamente alla scadenza del predetto termine, in virtù della considerazione che ciò comporterebbe una rimessione in termini ai fini della proposizione del reclamo (cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2016, n. 26771; 8/11/2013, n. 25217): tale principio, enunciato con riguardo ai terzi eventualmente legittimati ad impugnare la sentenza di falli- mento, non può trovare infatti applicazione in riferimento ai soggetti indicati dalla ricorrente, i quali non sono rimasti estranei al procedimento di primo grado, avendovi partecipato in qualità di creditori istanti. 8. E' parimenti infondato il secondo motivo, con cui si fa valere l'omessa pronuncia o il difetto di motivazione in ordine alla questione proposta con il secondo ed il quarto motivo di reclamo, riguardante la qualificazione della ricorrente come imprenditore commerciale. La sentenza impugnata, pur non avendo esplicitamente rigettato i pre- detti motivi, ha preso in esame la questione sollevata dalla ricorrente, risol- vendola in senso positivo, sulla base della considerazione che ai fini del pos- sesso della predetta qualità non è necessario il perseguimento di uno scopo di lucro, ma è sufficiente l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, non incompatibile con lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative. Tale affermazione, ritenuta idonea a giustificare l'assoggettabilità della ricorrente al fallimento, consente di escludere la configurabilità del vizio di omessa pro- nuncia, ai fini del quale non assume rilievo la mancanza di un'espressa sta- tuizione in ordine a una domanda, un'eccezione o un motivo d'impugnazione, 8 ma è necessario che sia stato totalmente pretermesso il provvedimento indi- spensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/ 2021, n. 2151; Cass., Sez. VI, 4/06/2019, n. 15255; Cass., Sez. II, 13/08/ 2018, n. 20718). In quanto sorretto dal richiamo agli elementi di fatto desu- mibili dalle relazioni di accompagnamento dei bilanci, ritenuti idonei ad evi- denziare il perseguimento dell'obiettivo di economicità della gestione, il ra- gionamento seguito nella sentenza impugnata si sottrae anche alla censura d'inadeguatezza della motivazione, risultando idoneo a soddisfare il minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, se- condo comma, n. 4 cod. proc. civ., ai fini del quale non occorre un'analitica confutazione delle tesi non accolte o una particolare disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, ma è sufficiente che dalle argomentazioni svolte in motivazione emerga con chiarezza e senza contraddizioni il percorso logico-giuridico sotteso all'inquadramento del caso concreto nella fattispecie astratta contemplata dalle norme applicate ed all'individuazione delle relative conseguenze (cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. V, 29/12/ 2020, n. 29730). Quanto poi al denunciato contrasto tra la sentenza impu- gnata e quella di primo grado, nella parte riguardante l'avvenuta contesta- zione dei fatti allegati a sostegno della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, è appena il caso di richiamare il consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contraddittorietà della motivazione è riscontrabile soltanto in presenza di un contrasto insana- bile tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, tale da impedire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della deci- sione, e non è quindi ipotizzabile laddove, come nella specie, la contraddi- zione riguardi le valutazioni compiute rispettivamente dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme da quelle di prime cure (cfr. Cass., Sez. lav., 17/08/2020, n. 17196; Cass., Sez. III, 9/02/2004, n. 2427; 26/06/2007, n. 14767). 9. E' invece fondato il terzo motivo, riguardante l'assoggettabilità al falli- mento della ricorrente, in ragione della natura non imprenditoriale dell'attività svolta. 9 Nonostante il riferimento della rubrica alla nullità della sentenza per di- fetto di motivazione, il vizio denunciato deve ritenersi più correttamente ri- conducibile all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., avendo la ricor- rente lamentato, a sostegno dell'erroneo rigetto delle richieste istruttorie da essa avanzate, l'omessa valutazione del regime normativo cui sono sottopo- ste le cooperative sociali, in ragione del preminente interesse collettivo della attività svolta, a suo avviso incompatibile con l'assoggettamento della società alla procedura fallimentare. Come rilevato dall'ordinanza interlocutoria, la questione in esame è stata già affrontata da questa Corte in una recente pronuncia, successiva alla pro- posizione del ricorso per cassazione, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «è assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545-terdecies e 2082 cod. civ. e dell'art. 1 della legge fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commer- ciale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di ON ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale, che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'art. 2545-terdecies» (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29245). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 costituisce una norma speciale di carattere fiscale, che nulla dispone in ordine all'assoggettabilità a fallimento degli enti cui si riferisce, b) nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che il comma primo della predetta disposizione includa tra le ON anche le società cooperative aventi le caratteristiche da esso indicate, c) non decisivo è anche il comma quarto, il quale, nel considerare comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività istituzionali svolte in una serie di settori, non comporta che gli enti operanti negli stessi siano sempre e comunque ON, d) il comma decimo, prevedendo che «non si considerano in ogni caso ON […] le società com- merciali diverse da quelle cooperative», consente di ritenere a contrario che la qualifica di ON possa essere assunta anche dalle società cooperative commerciali, e) lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative è d'al- tronde incompatibile soltanto con il perseguimento del c.d. lucro soggettivo, 10 e non anche con quello del lucro c.d. oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi, f) pertanto, ove una società cooperativa svolga esclusiva- mente o prevalentemente attività d'impresa commerciale, può ben essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, indipendentemente dal tipo di mutualità adottato e dall'eventuale qualificazione come ON, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. 9.1. Tale conclusione ha costituito oggetto di critica ad opera di una parte della dottrina, la quale, pur concordando sulla portata eminentemente fiscale della disciplina delle ON e sulla conseguente irrilevanza dell'attribuzione di tale qualifica, ai fini dell'assoggettabilità al fallimento delle cooperative sociali, ha evidenziato la mancata considerazione, da parte della predetta pronuncia, della disciplina dell'impresa sociale, introdotta dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e rimodulata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112: tale disciplina è stata infatti ritenuta idonea ad incidere sullo status degli enti in questione, in virtù del risalto da essa conferito al perseguimento di finalità d'interesse collettivo, tale da giustificare, in caso d'insolvenza, l'assoggettamento esclusivo alla liquida- zione coatta amministrativa, con la conseguente inoperatività della disposi- zione di cui all'art. 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, cod. civ., che in caso d'insolvenza delle cooperative che svolgono attività commerciale consente, in alternativa, la sottoposizione a fallimento, regolando il rapporto tra le due procedure secondo il criterio della prevenzione. Altra parte della dottrina ha invece aderito alla tesi sostenuta nella pre- detta sentenza, ritenendo che l'attribuzione della qualifica d'impresa sociale non sia sufficiente a giustificare, almeno per le cooperative sociali, l'assog- gettabilità esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, dal momento che l'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., sia nel testo originario, intro- dotto dall'art. 8 del d.lgs.17 gennaio 2003, n. 6, che in quello modificato dallo art. 381, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel prevedere che «le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento», non contiene alcuna salvezza di diverse disposizioni di legge, a differenza dell'art. 2540, secondo comma, cod. civ., che nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 3 del 2006 faceva invece espressamente salve «le disposizioni delle leggi speciali». 11 9.2. Ai fini di una corretta impostazione della questione, occorre muovere dal richiamo del principio generale dettato dall'art. 2520, primo comma, cod. civ., secondo cui le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice civile, in quanto compatibili. Tale principio trova applicazione, in particolare, per le cooperative sociali, aventi la loro disciplina nella legge 8 novembre 1991, n. 381, la quale, dopo averle definite, all'art. 1, comma primo, come quelle che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'in- tegrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sa- nitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), b), c), d), l), e p), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri- mento lavorativo di persone svantaggiate», dispone, al comma secondo, che ad esse «si applicano […], in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano». Le cooperative in questione sono pertanto soggette, in prima istanza, alla disciplina specifica per esse prevista, e solo in quanto compatibile da quella speciale dettata dalle leggi che riguardano il settore di operatività, nonché a quella generale prevista dagli artt. 2511 cod. civ. Si tratta conseguentemente di stabilire se, anche ai fini dell'individuazione della procedura applicabile in caso d'insolvenza, debba farsi riferimento alla disciplina generale dettata allo art. 255-terdecies cod. civ. per le società cooperative, ovvero se sussistano norme specifiche o di settore riferibili alle cooperative sociali, rispetto alle quali la predetta disciplina rivesta una portata recessiva. 9.3. In proposito, deve ritenersi certamente condivisibile l'osservazione contenuta nella pronuncia richiamata, secondo cui, ai fini della risoluzione della questione in esame, non può assumere alcun rilievo la circostanza che, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del d.lgs. n. 460 del 1997, le società coo- perative aventi le caratteristiche dallo stesso prescritte siano espressamente incluse tra le ON, trattandosi di una qualificazione che, oltre a rivestire una portata essenzialmente fiscale, è venuta meno per effetto dell'entrata in vi- gore del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Significativi, sotto il primo profilo, ap- paiono non solo la relazione illustrativa del d.lgs. n. 460 del 1997, che ne 12 individua la finalità nel sostegno allo sviluppo del settore no profit attraverso l'impiego della leva fiscale, ma lo stesso tessuto normativo, interamente im- perniato sul riconoscimento di agevolazioni, detrazioni ed esenzioni in materia d'imposte dirette ed indirette e di tributi locali, la cui fruizione è subordinata dall'art. 11 all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ON, da effettuarsi a se- guito della comunicazione dell'inizio dell'attività, definita requisito essenziale per il godimento di tali benefici, con l'attribuzione al Ministero delle finanze del compito di determinare le modalità di esercizio del relativo controllo e l'individuazione dei casi di decadenza. Sotto il secondo profilo, occorre invece tener conto dell'intervenuta chiusura dell'Anagrafe Unica, disposta dall'art. 38, comma terzo, del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 a seguito dell'istitu- zione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale, ai sensi dello art. 101, comma secondo, del d.lgs. n. 117 del 2017, sono confluite anche le ON precedentemente iscritte nell'Anagrafe, previo adeguamento della loro organizzazione interna alla nuova disciplina dell'impresa sociale. Il d.lgs. n. 460 del 1997 non contiene d'altronde alcuna disposizione riguardante le con- seguenze dello stato d'insolvenza, la cui individuazione deve pertanto aver luogo sulla base di altre norme generali o speciali riferibili al tipo di ente di volta in volta considerato: la qualifica di ON è infatti riconosciuta dall'art. 10 di tale decreto, subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal comma primo, a tutta una serie di soggetti, normalmente non esercenti atti- vità commerciale, e la stessa natura di società cooperativa non può conside- rarsi di per sé decisiva ai fini della determinazione del regime applicabile, dal momento che l'ultimo comma di tale disposizione, stabilendo che «non si con- siderano in ogni caso ON gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria», consente di ritenere che la predetta qualifica possa essere assunta anche da cooperative commerciali. Parimenti non decisivi dovevano considerarsi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, gli elementi desumibili dalla disciplina dell'impresa pubblica dettata dal d.lgs. n. n. 155 del 2006, il quale, all'art. 17, comma terzo, pur prevedendo che le cooperative sociali ed i loro consorzi potessero 13 acquisire la qualifica d'impresa sociale, non ne prevedeva l'assunzione auto- matica, ma la subordinava al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma secondo, e 12, ovverosia alla redazione e al deposito del bilancio so- ciale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, ed alla previsione, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi, di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività: solo in presenza di tali adempimenti le cooperative potevano avva- lersi del regime previsto per l'impresa sociale, il quale peraltro, ai sensi del secondo periodo dell'art. 17, comma terzo cit., era pur sempre destinato a trovare applicazione «nel rispetto della normativa specifica delle coopera- tive». Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 15, comma primo, del d.lgs. n. 155 del 2006, ai sensi del quale «in caso di insolvenza, le organiz- zazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa» era riferibile soltanto alle cooperative sociali dotate dei requisiti previsti dalle norme richiamate dall'art. 17, comma terzo, che avessero ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 5, comma primo: anche per tali cooperative, poteva tuttavia sorgere il dubbio dell'applicabilità di tale disposizione, dovendosi stabilire se l'assoggettabilità in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa risul- tasse compatibile con la disciplina generale dettata dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., che per le cooperative che svolgono attività com- merciale prevede l'assoggettabilità, in via alternativa, al fallimento. 9.4. Il predetto regime ha subìto una rilevante modificazione per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 112 del 2017, con cui si è provveduto alla revisione della disciplina dell'impresa sociale, in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n. 106: conformemente al criterio direttivo stabilito dall'art. 6, lett. c), della legge delega, l'art. 1, comma quarto, del predetto decreto dispone infatti che «le cooperative sociali e i loro consorzi […] acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali», indipendentemente, pertanto, dal possesso dei requisiti di qualificazione imposti a tutti gli altri enti contemplati dalla medesima nor- mativa, nonché dalla modificazione degli statuti prescritta dall'art. 17, comma 14 terzo, ai fini dell'adeguamento alla stessa delle imprese già costituite al mo- mento della sua entrata in vigore. Parte della dottrina ha ritenuto che la predetta disposizione non comporti una sostanziale variazione del regime previsto dal d.lgs. n. 155 del 2006 e, prima di esso, dal d.lgs. n. 460 del 1997, dovendosi considerare che le coo- perative sociali erano ON di diritto già ai sensi dell'art. 10, comma ottavo, del d.ls. n. 460 del 1997, e come tali potevano ottenere l'iscrizione nell'Ana- grafe Unica prevista dall'art. 11. Rilevato pertanto che, analogamente all'art. 17, comma terzo, del d.lgs. n. 155 del 2006, il secondo periodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 dispone che «alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili», è stato ribadito che in caso d'insolvenza trova applicazione la disciplina generale det- tata per le società cooperative dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., con la conseguente assoggettabilità, in via alternativa, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa. In contrario, si è osservato che la disposizione dettata dal secondo pe- riodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 non dev'essere letta isolatamente, ma in maniera sistematica, mettendola in relazione con la ratio della normativa in cui è collocata: rilevato che la qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto è di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle disposizioni che subordinano l'assunzione della predetta qualifica all'osservanza di determinati requisiti, si è affermato che la finalità della predetta precisazione consiste nel salvaguardare tali soggetti da un'applicazione incondizionata della relativa disciplina, ed in particolare delle norme promozionali ed agevolative dalla stessa previste, ammettendosene l'operatività soltanto ove le stesse risultino più favorevoli di quelle relative al tipo societario. Tra le disposizioni più favorevoli va annoverato anche l'art. 14, comma primo, il quale prevede che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, la cui applicabilità preclude la sottoposizione al fallimento, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, secondo comma, della legge fall., nonché dall'art. 295, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'im- 15 presa e dell'insolvenza). 9.5. Tali considerazioni colgono nel segno, soprattutto se si confronta la disciplina dettata per le cooperative diverse da quelle sociali, le quali, pur non rivestendo di diritto la qualifica d'imprese sociali, ma potendo assumerla su- bordinatamente al possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 112 del 2017, sono soggette, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, in via principale alle dispo- sizioni dettate dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), in quanto compatibili con quelle del d.lgs. n. 112 cit., e solo in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e delle relative dispo- sizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita: laddove dovesse ritenersi, sulla base di un'interpretazione mera- mente letterale dell'art. 1, comma quarto, secondo periodo, del d.lgs. n. 112, che alle cooperative sociali si applica la disciplina generale dettata dall'art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ., dovrebbe infatti pervenirsi alla con- clusione paradossale che, nonostante l'identico regime dell'attività svolta ed il carattere non automatico dell'accesso alla qualifica d'impresa sociale, sol- tanto le cooperative diverse potrebbero giovarsi, in caso d'insolvenza, della disciplina speciale (più favorevole) prevista dall'art. 14, comma primo. Al di là di tale rilievo, indubbiamente significativo, occorre poi evidenziare le finalità d'interesse pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti, se- condo la formula adottata dagli artt. 1, comma primo, e 2 del d.lgs. n. 112, nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, soli- daristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsa- bili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, l’assoggettamento in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa presuppone, in linea di prin- cipio, l’attribuzione di una rilevanza centrale ad interessi anche diversi da (e talora addirittura confliggenti con) quelli di cui sono portatori i creditori della impresa, interessi nella specie identificabili con quelli dei soggetti coinvolti nell'attività svolta dall'ente, nonché con l’interesse pubblico a favorire e pro- 16 muovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. (che a sua volta costituisce attuazione dei principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene co- mune. In conclusione, la questione sollevata con il terzo motivo di ricorso va risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, «a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclu- sivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.». 10. E' poi infondato il quarto motivo, da esaminarsi prioritariamente ri- spetto al terzo, in quanto riflettente la mancata stimolazione del contraddit- torio in ordine agli elementi di fatto sulla base dei quali ha avuto luogo l'ac- certamento dello stato d'insolvenza. L'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., nel porre a carico del giudice che intenda fondare la propria decisione su questioni rilevate d'ufficio l'obbligo di provocare il contraddittorio in ordine alle stesse, si riferisce infatti soltanto alle questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle dedotte o prodotte dalle parti o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non si estende quindi alla valutazione del materiale probatorio, in ordine al quale il contraddittorio s'instaura con la rituale deduzione o produzione in giudizio, che consente alle parti di farne oggetto di valutazione critica e di sollecitarne l'apprezzamento da parte del giudice (cfr. Cass., Sez. VI, 1/02/2023, n. 2947; Cass., Sez. lav., 19/05/2016, n. 10353). Tale principio deve ritenersi appli- cabile anche ai fatti secondari, la cui valutazione da parte del giudice non trova ostacolo neppure nel divieto di trarre dai documenti ritualmente pro- dotti la conoscenza di fatti non dedotti dalle parti, che, in quanto volto ad evitare che attraverso l'esame del materiale probatorio il giudice possa sup- plire all'inadempimento dell'onere di allegazione gravante sulle parti, si rife- 17 risce esclusivamente ai fatti principali, cioè a quelli posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, e non anche quelli secondari, che assumono rilievo soltanto come elementi di conoscenza, consentendo di risalire all'ac- certamento dei fatti principali (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2023, n. 1997). 11. E' invece inammissibile il quinto motivo, riguardante la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato d'insolvenza. La sentenza impugnata risulta infatti compiutamente e coerentemente motivata mediante il richiamo per un verso alle delibere di approvazione degli ultimi bilanci della società ricorrente, nelle quali erano state evidenziate la necessità di elaborare un piano d'impresa straordinario per far fronte alla si- tuazione di grave difficoltà finanziaria in cui versava la società e l'impossibilità di procedere alla reintegrazione del capitale, conferendosi al presidente del consiglio di amministrazione l'incarico di richiedere all'autorità di vigilanza la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, e per altro verso alla comunicazione di avvio del relativo procedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, nella quale si dava atto dei risultati negativi della ge- stione e l'incapacità della cooperativa di far fronte regolarmente alle obbliga- zioni assunte, anche alla luce dell'omesso versamento di contributi previden- ziali e ritenute erariali e dell'avvenuta emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti della stessa. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di merito, sindaca- bile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la de- cisione, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale si limita a far valere la violazione dell'art. 5 della legge fall., insistendo sull'esistenza d'ingenti crediti, in contrasto con le risultanze delle delibere richiamate dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova va- lutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della rifor- 18 mulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Nel lamentare l'omessa valutazione dello stato di liquidazione in cui la società si trovava all'epoca della dichiarazione di fallimento, la ricorrente sol- leva poi una questione non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non es- sendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata dedotta (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2018, n. 20694; 22/04/ 2016, n. 8206; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430). 12. E' infine inammissibile il sesto motivo, con cui la ricorrente insiste sulla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata messa in grado di contestare le nuove circostanze di fatto allegate ed i nuovi documenti prodotti da alcuni creditori all'udienza prefallimentare, lamentando inoltre l'omesso esame del relativo verbale da parte della Corte d'appello, a causa dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado soltanto dopo la decisione. I vizi lamentati dalla ricorrente non sono infatti deducibili in questa sede né ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. né ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., configurandosi come violazioni della legge processuale, nell'accertamento delle quali questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della fondatezza delle censure attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla sufficienza e dalla logicità della motivazione adot- tata al riguardo (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20716; Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. I, 30/07/2015, n. 16164). Nell'escludere la sussistenza della dedotta lesione del diritto di difesa, la Corte territoriale ha d'altronde rilevato soltanto ad abundantiam la mancata indicazione dei fatti e dei documenti irritualmente introdotti nel giudizio e l'inapplicabilità dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. alla fase prefallimentare, avendo espressamente accantonato tali questioni per esaminare il fondo del motivo di reclamo, in ordine al quale ha osservato che la reclamante aveva ammesso 19 di aver comunque contestato le nuove allegazioni e produzioni delle
contro
- parti, escludendo quindi la configurabilità di una violazione del contradditto- rio: le censure riguardanti la genericità del motivo di reclamo e l'inapplicabilità dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non attingono pertanto la ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre quella riflettente la lesione del diritto di difesa risulta a sua volta priva di specificità, essendosi la ricorrente limitata a riportare, a corredo del motivo, le deduzioni svolte dai creditori nel verbale dell'udienza prefallimentare, così come trascritte nel reclamo, e la contestazione (anch'essa indubbiamente assai generica) da essa contestual- mente sollevata, senza chiarire neppure in questa sede quali fossero le ragioni che avrebbe potuto far valere in contrario, ove le fosse stato concesso un termine per replicare. Irrilevante deve ritenersi conseguentemente anche la tardiva acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase prefallimentare, la quale non ha peraltro spiegato alcun effetto ai fini della decisione, risultando pacifico il contenuto dello stesso, testualmente riportato, come si è detto, nel motivo di reclamo. 13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, accoglie il terzo, di- chiara inammissibili il quinto ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 28/06/2022