Art. 20. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Articolo 20 della Legge 8 luglio 1998, n. 230
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 8 luglio 1998, n. 230
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30 luglio 1998
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