Articolo 20 della Legge 8 luglio 1998, n. 230
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 luglio 1998
Art. 20. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Entrata in vigore il 30 luglio 1998