Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.02.2025 da
1) Parte_1 Nata a L' Aquila (AQ) il 14.01.1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]° Maggio 7 con l'Avv. Federica Meles presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato a San Donato Milanese il 19.04.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Meles presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila il 27.09.202003 (Atto N. 114 parte 2 serie A volume 1 - anno 2003 - Comune di L'Aquila)
e hanno optato per il regime della separazione dei beni con il figlio: , nato il [...] a [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2. Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a Per_1 vivere con la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in San Donato Milanese, via I Maggio 7;
3. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente corrispondendo l'importo mensile di € 300,00 su conto corrente intestato alla sig.ra rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT che verrà Parte_1 corrisposto a mezzo di bonifico mensile anticipato entro e non oltre il 5 del mese, con suddivisione delle spese straordinarie al 50 %.
4. I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e con integrazione documentale hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Rilevato altresì che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in L'Aquila il 27.09.2003
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di L'Aquila perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG