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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MICELI CONCETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5091/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MI0613337 2025 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- S.P.A., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. MI0613337/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Provinciale - Territorio in data 10 settembre 2025, relativo all'immobile sito nel Comune di Monza, Indirizzo_1 sc, censito al Catasto dei Dati_CatastaliFabbricati al chiedendone l'annullamento;
- Le parti congiuntamente hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo e chiedono la cessata materia del contendere a spese compensate alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MICELI CONCETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5091/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MI0613337 2025 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- S.P.A., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. MI0613337/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Provinciale - Territorio in data 10 settembre 2025, relativo all'immobile sito nel Comune di Monza, Indirizzo_1 sc, censito al Catasto dei Dati_CatastaliFabbricati al chiedendone l'annullamento;
- Le parti congiuntamente hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo e chiedono la cessata materia del contendere a spese compensate alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.