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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004684566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata notificata il 6.5.2025 e relativa a tassa auto richiesta da DE (per conto della Regione Calabria) per l'annualità 2021.
Ha dedotto la non debenza della tassa ai sensi dell'art. 5, comma 43 e ss., del DL n. 953 del 30.12.1982
e ss. mm., in quanto soggetto esercente l'attività di rivendita di autoveicoli ed avendo altresì assolto gli obblighi di comunicazione previsti per l'esenzione dal versamento della tassa in esame. Ha richiamato due precedenti di questa AG che hanno accolto analoghi ricorsi per altre annualità e dedotto l'illegittimità della richiesta anche perché riferita al 2021, mentre il veicolo è stato nel possesso dell'interessato dal
3.11.2021.
Ha pertanto invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Sia il concessionario (DE) che la Regione Calabria, costituitisi mediante propri funzionari, si sono opposti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Con successiva memoria (12.1.2026) parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni contestando le deduzioni di controparte e ribandendo di aver assolto i previsti obblighi di comunicazione nel termine, cioè entro il mese successivo al quadrimestre interessato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Deve premettersi che l'impugnata cartella specifica il periodo di pagamento richiesto che è quello compreso tra novembre 2021 ed agosto 2022. Si tratta del periodo che decorre dal mese di acquisto (non di periodo antecedente) con la precisazione per cui il “primo” pagamento del cd bollo auto è regolamentato da apposita disciplina (dm 462/1998) a mente della quale non si effettua per dodici mesi, ma per il numero di mesi (non inferiori ad otto) decorrenti dal mese di acquisto fino alla prima scadenza di legge (aprile agosto, dicembre).
Inoltre, la sospensione/esenzione invocata dal ricorrente è possibile per le auto consegnate da terzi per la rivendita, ma non anche per i veicoli immatricolati a km “0” per i quali non vi è un pagamento già eseguito ed in corso di validità (da sospendere appunto); in tale ultima eventualità (km “0”) andava quindi effettuato il pagamento.
Spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di controversia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004684566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata notificata il 6.5.2025 e relativa a tassa auto richiesta da DE (per conto della Regione Calabria) per l'annualità 2021.
Ha dedotto la non debenza della tassa ai sensi dell'art. 5, comma 43 e ss., del DL n. 953 del 30.12.1982
e ss. mm., in quanto soggetto esercente l'attività di rivendita di autoveicoli ed avendo altresì assolto gli obblighi di comunicazione previsti per l'esenzione dal versamento della tassa in esame. Ha richiamato due precedenti di questa AG che hanno accolto analoghi ricorsi per altre annualità e dedotto l'illegittimità della richiesta anche perché riferita al 2021, mentre il veicolo è stato nel possesso dell'interessato dal
3.11.2021.
Ha pertanto invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Sia il concessionario (DE) che la Regione Calabria, costituitisi mediante propri funzionari, si sono opposti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Con successiva memoria (12.1.2026) parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni contestando le deduzioni di controparte e ribandendo di aver assolto i previsti obblighi di comunicazione nel termine, cioè entro il mese successivo al quadrimestre interessato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Deve premettersi che l'impugnata cartella specifica il periodo di pagamento richiesto che è quello compreso tra novembre 2021 ed agosto 2022. Si tratta del periodo che decorre dal mese di acquisto (non di periodo antecedente) con la precisazione per cui il “primo” pagamento del cd bollo auto è regolamentato da apposita disciplina (dm 462/1998) a mente della quale non si effettua per dodici mesi, ma per il numero di mesi (non inferiori ad otto) decorrenti dal mese di acquisto fino alla prima scadenza di legge (aprile agosto, dicembre).
Inoltre, la sospensione/esenzione invocata dal ricorrente è possibile per le auto consegnate da terzi per la rivendita, ma non anche per i veicoli immatricolati a km “0” per i quali non vi è un pagamento già eseguito ed in corso di validità (da sospendere appunto); in tale ultima eventualità (km “0”) andava quindi effettuato il pagamento.
Spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di controversia.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.