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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini-Palazzo Sif Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013C00006 2023 IRPEF IRAP IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------------
Resistente/Appellato: ----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.
TKQ013C00006/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Frosinone Direzione Provinciale di Frosinone per l'anno d'imposta 2017 che, facendo seguito al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza Tenenza di Fiuggi in data 30.05.2019:
“contesta l'irregolare tenuta delle scritture contabili a causa dell'omessa registrazione di operazioni imponibili effettuate;
ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 39 e 40 DPR 600/1973, accerta un maggior reddito d'impresa pari ad euro
36.012,00;
ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 24, 25 e 32 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n.446, l'Ufficio accerta un maggior valore della produzione netta pari ad euro 36.012,00;
ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, 25 e 32 del DPR 633/1973, accerta maggiori operazioni imponibili per la cessione di beni prestazioni di servizi pari ad euro 36.012,00 con una imposta IVA dovuta, aliquota 22%, pari ad euro 7.922,00”.
L'Agenzia delle Entrate, nell'atto impugnato, riferisce che “nel PVC in sede di accesso è stata acquisita al controllo documentazione extra-contabile costituita da una agenda anno 2017 con scritturazioni manuali dal
17.07.2017, nella quale erano annotate la cassa giornaliera, la vendita di prodotti riferita al bar, gomme, olio, prodotti energetici, lavaggio e le varie entrate ed uscite giornaliere riferite all'attività commerciale. I finanzieri hanno effettuato la riconciliazione tra le annotazioni riportate sull'agenda manoscritta e la documentazione amministrativo-contabile acquisita (registro dei corrispettivi)”.Il contribuente, nel suo ricorso, afferma che la
Guardia di Finanza contesta “… che i dati riportati nella sua agenda come FC ovvero Fondo Cassa i quali interpretavano tale dicitura FC, come registrazioni di incassi in nero, senza collegare tale loro presunzione ad un altro, minimo, elemento che potesse confermare la loro, infondata ed errata presunzione”, allegando una perizia di parte “con la corretta interpretazione della natura di Fondo cassa e da detta ricostruzione emerge che non un euro è stato omesso e non dichiarato e che la movimentazione del Fondo cassa nel periodo corrisponde esattamente, all'euro agli incassi dichiarati”. Il ricorrente indica “la famosa dicitura FC come Fondo cassa, che veniva giornalmente costituito dal ricorrente per le attività accessorie e che a fine giornata, come logica, veniva dallo stesso recuperato insieme agli incassi effettuati dalla ditta. Il giorno dopo il contribuente ricostituiva il Fondo cassa e la sera dopo recuperava l'intera somma comprensiva degli incassi.
Così via per ogni giorno.
Il ricorrente ritiene infondata la ricostruzione dei verificatori “… tanto che i finanzieri registrano FC come incassi del giorno dell'apertura 17/7/2017, fino al giorno 27/7/2017, giorno dal quale, il contribuente inizia a operare e registrare gli incassi”, affermando che le attività accessorie sono iniziate con la sottoscrizione dei
“contratti di gestione sottoscritti solo in data 25/7/2017 con l'Società_1” , “mentre aveva sottoscritto il contratto di affitto di azienda per la vendita dei carburanti dal 17 luglio 2017” e che “il signor Ricorrente_1 costituisce un fondo cassa per le due attività nel primo giorno, sicuramente per avere le somme disponibili per pagare i primi acquisti, fondo cassa che riversa nella sua cassa principale prima dell'avvio dell'attività”.
L'Agenzia Entrate, nel costituirsi in giudizio, riportando quanto riferito dal ricorrente nel contraddittorio svolto con i militari verificatori (foglio n. 4): “Gli importi trascritti sono comprensivi della cassa che io giornalmente suddividevo tra i vari settori, bar, lavaggio e riparazioni gomme, infatti viene quasi sempre riportata la doppia dicitura B (per bar) ed L (per lavaggio), dove la prima scrittura è la cassa mentre la seconda è la somma incassata e trascritta sul registro corrispettivi”, fa presente che“le dichiarazioni rese in contraddittorio sono concordi con quanto si può rilevare leggendo le agende, la prima scritturazione è la cassa (che è annotata ogni giorno d'importo pari ad € 600) mentre la seconda scritturazione sono gli importi incassati (Bar, Lavaggio, Altro).”
A pag. 10 delle stesse controdeduzioni l'Agenzia resistente fa presente che “in perfetta aderenza con quanto dichiarato dal signor Ricorrente_1 l'annotazione della cassa giornaliera € 600,00 (oltre all'altra scritturazione + 47,00 e le altre uscite con il segno meno) non sono state oggetto di recupero a tassazione” e successivamente,
a pag. 18, che in nessuna delle pagine dell'agenda “compare la scritta FC come erroneamente sostenuto da parte avversa”, e con riferimento alla ricostruzione della cassa scrive che “in allegato al ricorso non c'è alcun partitario”.
Espletata CTU contabile alla odierna udienza dopo la discussione delle parti la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ritenuta necessità di disporre perizia, nominava all'uopo il Dott. Nominativo_1, con studio in Frosinone e lo convocava per l'affidamento dell'incarico all'udienza del 18 marzo 2024 ore 09,30.
Al nominato CTU veniva formulato il seguente quesito :“dica il CTU, esaminati gli atti avuto riguardo alla prospettazione delle parti se le giustificazioni addotte dal contribuente con riferimento alle annotazioni di cui alle agende rinvenute in sede di verifica siano congruenti con la documentazione contabile ufficiale”.
Preliminarmente, il CTU – in ordine alle difficoltà di lettura dei dati della perizia di parte ricorrente prospettata da parte resistente nel corso delle operazioni peritali (con riferimento ai dati della tabella riportata sul PVC
GdF del 30/05/2019 come “Riconciliazione tra le annotazioni riportate sulle agende manoscritte con la documentazione amministrativo-contabile acquisita, registro dei corrispettivi 2017 e 2018 PERIODO
D'IMPOSTA dal 17.07.2017 al 31.12.2017”) – ritiene che, per quanto a lui necessario ai fini delle elaborazioni peritali, tali difficoltà siano superate dalla (pur non agevole) lettura a video del file perizia presente su PTT.
Il CTU ha rappresentato di non aver rinvenuto in atti il Registro dei Corrispettivi del ricorrente.
Ritiene, comunque, di poter rispondere al ricevuto quesito utilizzando i dati del Registro Corrispettivi riportati al foglio 5 e segg.ti del PVC GdF del 30/05/2019 avendone riscontrato la corrispondenza con quelli riportati alle pagg.12 e segg.ti della perizia allegata da parte ricorrente (tabella SI TI).
Il CTU ha evidenziatgo che, nelle agende contenenti le annotazioni del 2017, non ha rinvenuto precisi riferimenti letterali (non è chiaramente leggibile l'acronimo FC) e comunque sistemici a supporto della affermazione del difensore di parte ricorrente (verbalizzata nel corso delle operazioni peritali) che “quando lui indicava nel verbale della Guardia di Finanza all'apertura dell'attività di verifica la voce cassa, intendeva che tale voce era il fondo cassa”.
Gli importi indicati nella perizia di parte ricorrente quale “fondo cassa inizio” o “F.C. FINE GIORNATA” corrispondono agli importi che i militari verificatori della GdF hanno invece ricondotto all'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle attività accessorie.
Dal suddetto esame, il CTU:
- ha ritenuto riferibili all'attività di Lavaggio le locuzioni “MACCH”, “L”, “LAV”, “LAVAGGI”, “LAVAGGIO”. Il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per il settore LAVAGGI risulta in taluni casi dal prodotto tra il numero di lavaggi ritenuti eseguiti (identificato nel numero rilevato sulle agende accanto alla lettera L o all'abbreviazione MAC o MACC o MACCH) e il successivo (o precedente) importo che risulta nella gran parte dei casi corrispondente al numero dei lavaggi moltiplicato per 10 (ritenuto dai verificatori prezzo unitario del servizio stesso), in altri casi dall'unico importo complessivo indicato, in altri casi ancora dall'unico numero annotato sull'agenda e moltiplicato dai verificatori per il suddetto prezzo unitario di 10 euro;
- ha ritenuto riferibili all'attività di Bar le locuzioni “B” e “BAR” e il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per l'attività di Bar è dato dagli importi riportati sulle agende accanto alle dette locuzioni;
- ha ritenuto riferibili all'attività di vendita di accessori per auto (colonna VARI sul PVC del 30/05/2019) le locuzioni GOMME, CAMBIO GOMME, SPAZZOLE, OLIO, ADDITIVO, LAMPADE, TAPPEZZERIA, DISCHI,
LAVAVETRO, RIPAR., BATTERIA, COLLA, etc.. Il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per l'attività predetta è dato dagli importi riportati sulle agende accanto alle dette voci.
Il CTU ha, pertanto, rilevato dalle agende le annotazioni ritenute riferibili alle attività predette, confrontando le stesse con gli importi ricondotti dai verificatori ai corrispettivi giornalieri nel PVC del 30/05/2019 e oggetto di recupero a tassazione nell'atto impugnato e con gli importi del Registro Corrispettivi 2017, rilevati dal dettaglio del PVC GdF del 30/05/2019 e corrispondenti con quelli indicati nella perizia tecnico-contabile di parte ricorrente.
Il CTU ha riportato di seguito, a titolo esemplificativo, un dettaglio di raffronto tra le annotazioni per i giorni di verifica dal 02/08/2017 al 17/08/2017, riferibili sia all'attività di lavaggio con i due importi indicati a lato delle locuzioni L, MACCH, MAC, MACC o LAV, sia all'attività di Bar con importi a lato della locuzione B, sia all'attività di rivendita di accessori per auto (vari) con importi a lato delle locuzioni “ADDITIVO”, “OLIO”,
“GOMME”, “TAPPEZZERIA”.
Il CTU evidenzia in particolare che per l'attività di lavaggio, i due importi a lato delle locuzioni “MACCH”, ”
MAC”, “MACC” sono descritti dalle parti in senso opposto:
- parte ricorrente ritiene che l'importo maggiore dei due annotati a lato delle locuzioni riferibili all'attività di lavaggio rappresenti il F.C. fondo cassa di fine giornata, mentre l'importo minore, il corrispettivo giornaliero dell'attività di lavaggio;
- parte resistente ritiene, come sopra detto, che l'importo minore dei due annotati a lato delle locuzioni riferibili all'attività di lavaggio, rappresenti il numero dei lavaggi effettuati nel giorno di riferimento e l'importo maggiore, il corrispettivo giornaliero dei lavaggi, pari al prodotto del numero dei lavaggi effettuati nel giorno per il prezzo unitario di 10 euro;
Parte ricorrente calcola la “CASSA Ricavi accessori” - ossia la somma di cassa delle attività di Lavaggio,
Bar e Accessori per auto - sommando l'importo indicato nella colonna del “Fondo Cassa inizio” all'importo indicato nella colonna Corrispettivi relativo ai corrispettivi giornalieri registrati sul Registro corrispettivi 2017 per le attività di lavaggio, bar e rivendita accessori per auto - vari e sommando l'importo indicato nella colonna
Mov.Con Cassa Ditta
In ordine al suesposto dettaglio, il CTU può riferire che le annotazioni sulle agende non trovano univoca riconciliazione con gli importi indicati nella tabella di cui alla perizia di parte, segnalando che in gran parte dei casi, dette annotazioni risultano non corrispondenti e/o inferiori agli importi annotati sul registro dei corrispettivi 2017 (riportati nel dettaglio nel PVC GdF del 30/05/2019 e come riportati nella perizia tecnico- contabile di parte ricorrente).
Il CTU ritiene altresì che l'esposizione nella perizia di parte dei dati descritti “Fondo Cassa inizio”, “Mov. con
Cassa ditta”, “F.C. Fine Cassa giornata” e “Cassa Ricavi accessori” nell'ambito della ricostruzione della gestione della “CASSA”, risulti non sufficientemente indicativa ai fini di una idonea ricostruzione degli effettivi corrispettivi, anche per la mancanza in atti di partitari giustificativi dei movimenti intervenuti nella cassa centrale e nelle casse separate che parte ricorrente riferisce di aver gestito per le attività accessorie e per la carenza documentale sulla necessaria correlazione tra la gestione della cassa principale, delle casse separate delle attività accessorie e della gestione bancaria della ditta (versamenti, prelevamenti, giroconti tra banca della ditta, cassa centrale e casse separate delle attività accessorie).
Il CTU fa presente che gli unici importi descritti sull'agenda con la locuzione “Cassa”, e quindi a questa univocamente riconducibili, non hanno concorso alla formazione dell'ammontare complessivo degli importi ricondotti dai verificatori della GdF a maggiori corrispettivi giornalieri della gestione BAR, LAVAGGIO e
VENDITA ACCESSORI PER AUTO (colonna VARI sul PVC GdF del 30/05/2019) e non sono stati oggetto di recupero a tassazione nell'atto impugnato.
In ordine alla giustificazione addotta dal ricorrente, sull'inizio delle attività accessorie e della registrazione dei relativi incassi dalla data di firma dei “contratti di gestione sottoscritti solo in data 25/7/2017 con l'Società_1”, il CTU può riferire che nell'agenda relativa al periodo in questione, sono annotati importi e locuzioni da ricondurre ai corrispettivi giornalieri dell'attività di lavaggio svolta nel periodo in argomento
Il CTU ha quindi coincluso nel senso che le giustificazioni addotte dal contribuente con riferimento alle annotazioni di cui alle agende rinvenute in sede di verifica non sono congruenti con i dati del Registro
Corrispettivi rilevati dal dettaglio del PVC GdF del 30/05/2019 e corrispondenti con quelli indicati nella perizia tecnico- contabile di parte ricorrente.
La differenza complessiva tra gli importi annotati nelle suddette agende e gli importi del Registro dei
Corrispettivi 2017 è pari a € 36.012,22, corrispondente all'ammontare dei ricavi 2017 non dichiarato rilevato dai verificatori della GdF sul PVC del 30/05/2019 e accertato dall'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato.
Il Collegio condivide pienamente le suddette conclusioni in quanto ampiamente motivate ed esenti da vizi logici-tecnici-giuridici e le fa proprie.
Il ricorso va peretanto rigettato. Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombernza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 2.600,00= oltre accessori di legge. Pone a carico della parte soccombente le spese di C.T.U. che liquida in complessivi €.850,00= oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini-Palazzo Sif Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013C00006 2023 IRPEF IRAP IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------------
Resistente/Appellato: ----------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.
TKQ013C00006/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Frosinone Direzione Provinciale di Frosinone per l'anno d'imposta 2017 che, facendo seguito al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza Tenenza di Fiuggi in data 30.05.2019:
“contesta l'irregolare tenuta delle scritture contabili a causa dell'omessa registrazione di operazioni imponibili effettuate;
ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 39 e 40 DPR 600/1973, accerta un maggior reddito d'impresa pari ad euro
36.012,00;
ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 24, 25 e 32 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n.446, l'Ufficio accerta un maggior valore della produzione netta pari ad euro 36.012,00;
ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, 25 e 32 del DPR 633/1973, accerta maggiori operazioni imponibili per la cessione di beni prestazioni di servizi pari ad euro 36.012,00 con una imposta IVA dovuta, aliquota 22%, pari ad euro 7.922,00”.
L'Agenzia delle Entrate, nell'atto impugnato, riferisce che “nel PVC in sede di accesso è stata acquisita al controllo documentazione extra-contabile costituita da una agenda anno 2017 con scritturazioni manuali dal
17.07.2017, nella quale erano annotate la cassa giornaliera, la vendita di prodotti riferita al bar, gomme, olio, prodotti energetici, lavaggio e le varie entrate ed uscite giornaliere riferite all'attività commerciale. I finanzieri hanno effettuato la riconciliazione tra le annotazioni riportate sull'agenda manoscritta e la documentazione amministrativo-contabile acquisita (registro dei corrispettivi)”.Il contribuente, nel suo ricorso, afferma che la
Guardia di Finanza contesta “… che i dati riportati nella sua agenda come FC ovvero Fondo Cassa i quali interpretavano tale dicitura FC, come registrazioni di incassi in nero, senza collegare tale loro presunzione ad un altro, minimo, elemento che potesse confermare la loro, infondata ed errata presunzione”, allegando una perizia di parte “con la corretta interpretazione della natura di Fondo cassa e da detta ricostruzione emerge che non un euro è stato omesso e non dichiarato e che la movimentazione del Fondo cassa nel periodo corrisponde esattamente, all'euro agli incassi dichiarati”. Il ricorrente indica “la famosa dicitura FC come Fondo cassa, che veniva giornalmente costituito dal ricorrente per le attività accessorie e che a fine giornata, come logica, veniva dallo stesso recuperato insieme agli incassi effettuati dalla ditta. Il giorno dopo il contribuente ricostituiva il Fondo cassa e la sera dopo recuperava l'intera somma comprensiva degli incassi.
Così via per ogni giorno.
Il ricorrente ritiene infondata la ricostruzione dei verificatori “… tanto che i finanzieri registrano FC come incassi del giorno dell'apertura 17/7/2017, fino al giorno 27/7/2017, giorno dal quale, il contribuente inizia a operare e registrare gli incassi”, affermando che le attività accessorie sono iniziate con la sottoscrizione dei
“contratti di gestione sottoscritti solo in data 25/7/2017 con l'Società_1” , “mentre aveva sottoscritto il contratto di affitto di azienda per la vendita dei carburanti dal 17 luglio 2017” e che “il signor Ricorrente_1 costituisce un fondo cassa per le due attività nel primo giorno, sicuramente per avere le somme disponibili per pagare i primi acquisti, fondo cassa che riversa nella sua cassa principale prima dell'avvio dell'attività”.
L'Agenzia Entrate, nel costituirsi in giudizio, riportando quanto riferito dal ricorrente nel contraddittorio svolto con i militari verificatori (foglio n. 4): “Gli importi trascritti sono comprensivi della cassa che io giornalmente suddividevo tra i vari settori, bar, lavaggio e riparazioni gomme, infatti viene quasi sempre riportata la doppia dicitura B (per bar) ed L (per lavaggio), dove la prima scrittura è la cassa mentre la seconda è la somma incassata e trascritta sul registro corrispettivi”, fa presente che“le dichiarazioni rese in contraddittorio sono concordi con quanto si può rilevare leggendo le agende, la prima scritturazione è la cassa (che è annotata ogni giorno d'importo pari ad € 600) mentre la seconda scritturazione sono gli importi incassati (Bar, Lavaggio, Altro).”
A pag. 10 delle stesse controdeduzioni l'Agenzia resistente fa presente che “in perfetta aderenza con quanto dichiarato dal signor Ricorrente_1 l'annotazione della cassa giornaliera € 600,00 (oltre all'altra scritturazione + 47,00 e le altre uscite con il segno meno) non sono state oggetto di recupero a tassazione” e successivamente,
a pag. 18, che in nessuna delle pagine dell'agenda “compare la scritta FC come erroneamente sostenuto da parte avversa”, e con riferimento alla ricostruzione della cassa scrive che “in allegato al ricorso non c'è alcun partitario”.
Espletata CTU contabile alla odierna udienza dopo la discussione delle parti la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ritenuta necessità di disporre perizia, nominava all'uopo il Dott. Nominativo_1, con studio in Frosinone e lo convocava per l'affidamento dell'incarico all'udienza del 18 marzo 2024 ore 09,30.
Al nominato CTU veniva formulato il seguente quesito :“dica il CTU, esaminati gli atti avuto riguardo alla prospettazione delle parti se le giustificazioni addotte dal contribuente con riferimento alle annotazioni di cui alle agende rinvenute in sede di verifica siano congruenti con la documentazione contabile ufficiale”.
Preliminarmente, il CTU – in ordine alle difficoltà di lettura dei dati della perizia di parte ricorrente prospettata da parte resistente nel corso delle operazioni peritali (con riferimento ai dati della tabella riportata sul PVC
GdF del 30/05/2019 come “Riconciliazione tra le annotazioni riportate sulle agende manoscritte con la documentazione amministrativo-contabile acquisita, registro dei corrispettivi 2017 e 2018 PERIODO
D'IMPOSTA dal 17.07.2017 al 31.12.2017”) – ritiene che, per quanto a lui necessario ai fini delle elaborazioni peritali, tali difficoltà siano superate dalla (pur non agevole) lettura a video del file perizia presente su PTT.
Il CTU ha rappresentato di non aver rinvenuto in atti il Registro dei Corrispettivi del ricorrente.
Ritiene, comunque, di poter rispondere al ricevuto quesito utilizzando i dati del Registro Corrispettivi riportati al foglio 5 e segg.ti del PVC GdF del 30/05/2019 avendone riscontrato la corrispondenza con quelli riportati alle pagg.12 e segg.ti della perizia allegata da parte ricorrente (tabella SI TI).
Il CTU ha evidenziatgo che, nelle agende contenenti le annotazioni del 2017, non ha rinvenuto precisi riferimenti letterali (non è chiaramente leggibile l'acronimo FC) e comunque sistemici a supporto della affermazione del difensore di parte ricorrente (verbalizzata nel corso delle operazioni peritali) che “quando lui indicava nel verbale della Guardia di Finanza all'apertura dell'attività di verifica la voce cassa, intendeva che tale voce era il fondo cassa”.
Gli importi indicati nella perizia di parte ricorrente quale “fondo cassa inizio” o “F.C. FINE GIORNATA” corrispondono agli importi che i militari verificatori della GdF hanno invece ricondotto all'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle attività accessorie.
Dal suddetto esame, il CTU:
- ha ritenuto riferibili all'attività di Lavaggio le locuzioni “MACCH”, “L”, “LAV”, “LAVAGGI”, “LAVAGGIO”. Il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per il settore LAVAGGI risulta in taluni casi dal prodotto tra il numero di lavaggi ritenuti eseguiti (identificato nel numero rilevato sulle agende accanto alla lettera L o all'abbreviazione MAC o MACC o MACCH) e il successivo (o precedente) importo che risulta nella gran parte dei casi corrispondente al numero dei lavaggi moltiplicato per 10 (ritenuto dai verificatori prezzo unitario del servizio stesso), in altri casi dall'unico importo complessivo indicato, in altri casi ancora dall'unico numero annotato sull'agenda e moltiplicato dai verificatori per il suddetto prezzo unitario di 10 euro;
- ha ritenuto riferibili all'attività di Bar le locuzioni “B” e “BAR” e il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per l'attività di Bar è dato dagli importi riportati sulle agende accanto alle dette locuzioni;
- ha ritenuto riferibili all'attività di vendita di accessori per auto (colonna VARI sul PVC del 30/05/2019) le locuzioni GOMME, CAMBIO GOMME, SPAZZOLE, OLIO, ADDITIVO, LAMPADE, TAPPEZZERIA, DISCHI,
LAVAVETRO, RIPAR., BATTERIA, COLLA, etc.. Il corrispettivo giornaliero quantificato dai verificatori per l'attività predetta è dato dagli importi riportati sulle agende accanto alle dette voci.
Il CTU ha, pertanto, rilevato dalle agende le annotazioni ritenute riferibili alle attività predette, confrontando le stesse con gli importi ricondotti dai verificatori ai corrispettivi giornalieri nel PVC del 30/05/2019 e oggetto di recupero a tassazione nell'atto impugnato e con gli importi del Registro Corrispettivi 2017, rilevati dal dettaglio del PVC GdF del 30/05/2019 e corrispondenti con quelli indicati nella perizia tecnico-contabile di parte ricorrente.
Il CTU ha riportato di seguito, a titolo esemplificativo, un dettaglio di raffronto tra le annotazioni per i giorni di verifica dal 02/08/2017 al 17/08/2017, riferibili sia all'attività di lavaggio con i due importi indicati a lato delle locuzioni L, MACCH, MAC, MACC o LAV, sia all'attività di Bar con importi a lato della locuzione B, sia all'attività di rivendita di accessori per auto (vari) con importi a lato delle locuzioni “ADDITIVO”, “OLIO”,
“GOMME”, “TAPPEZZERIA”.
Il CTU evidenzia in particolare che per l'attività di lavaggio, i due importi a lato delle locuzioni “MACCH”, ”
MAC”, “MACC” sono descritti dalle parti in senso opposto:
- parte ricorrente ritiene che l'importo maggiore dei due annotati a lato delle locuzioni riferibili all'attività di lavaggio rappresenti il F.C. fondo cassa di fine giornata, mentre l'importo minore, il corrispettivo giornaliero dell'attività di lavaggio;
- parte resistente ritiene, come sopra detto, che l'importo minore dei due annotati a lato delle locuzioni riferibili all'attività di lavaggio, rappresenti il numero dei lavaggi effettuati nel giorno di riferimento e l'importo maggiore, il corrispettivo giornaliero dei lavaggi, pari al prodotto del numero dei lavaggi effettuati nel giorno per il prezzo unitario di 10 euro;
Parte ricorrente calcola la “CASSA Ricavi accessori” - ossia la somma di cassa delle attività di Lavaggio,
Bar e Accessori per auto - sommando l'importo indicato nella colonna del “Fondo Cassa inizio” all'importo indicato nella colonna Corrispettivi relativo ai corrispettivi giornalieri registrati sul Registro corrispettivi 2017 per le attività di lavaggio, bar e rivendita accessori per auto - vari e sommando l'importo indicato nella colonna
Mov.Con Cassa Ditta
In ordine al suesposto dettaglio, il CTU può riferire che le annotazioni sulle agende non trovano univoca riconciliazione con gli importi indicati nella tabella di cui alla perizia di parte, segnalando che in gran parte dei casi, dette annotazioni risultano non corrispondenti e/o inferiori agli importi annotati sul registro dei corrispettivi 2017 (riportati nel dettaglio nel PVC GdF del 30/05/2019 e come riportati nella perizia tecnico- contabile di parte ricorrente).
Il CTU ritiene altresì che l'esposizione nella perizia di parte dei dati descritti “Fondo Cassa inizio”, “Mov. con
Cassa ditta”, “F.C. Fine Cassa giornata” e “Cassa Ricavi accessori” nell'ambito della ricostruzione della gestione della “CASSA”, risulti non sufficientemente indicativa ai fini di una idonea ricostruzione degli effettivi corrispettivi, anche per la mancanza in atti di partitari giustificativi dei movimenti intervenuti nella cassa centrale e nelle casse separate che parte ricorrente riferisce di aver gestito per le attività accessorie e per la carenza documentale sulla necessaria correlazione tra la gestione della cassa principale, delle casse separate delle attività accessorie e della gestione bancaria della ditta (versamenti, prelevamenti, giroconti tra banca della ditta, cassa centrale e casse separate delle attività accessorie).
Il CTU fa presente che gli unici importi descritti sull'agenda con la locuzione “Cassa”, e quindi a questa univocamente riconducibili, non hanno concorso alla formazione dell'ammontare complessivo degli importi ricondotti dai verificatori della GdF a maggiori corrispettivi giornalieri della gestione BAR, LAVAGGIO e
VENDITA ACCESSORI PER AUTO (colonna VARI sul PVC GdF del 30/05/2019) e non sono stati oggetto di recupero a tassazione nell'atto impugnato.
In ordine alla giustificazione addotta dal ricorrente, sull'inizio delle attività accessorie e della registrazione dei relativi incassi dalla data di firma dei “contratti di gestione sottoscritti solo in data 25/7/2017 con l'Società_1”, il CTU può riferire che nell'agenda relativa al periodo in questione, sono annotati importi e locuzioni da ricondurre ai corrispettivi giornalieri dell'attività di lavaggio svolta nel periodo in argomento
Il CTU ha quindi coincluso nel senso che le giustificazioni addotte dal contribuente con riferimento alle annotazioni di cui alle agende rinvenute in sede di verifica non sono congruenti con i dati del Registro
Corrispettivi rilevati dal dettaglio del PVC GdF del 30/05/2019 e corrispondenti con quelli indicati nella perizia tecnico- contabile di parte ricorrente.
La differenza complessiva tra gli importi annotati nelle suddette agende e gli importi del Registro dei
Corrispettivi 2017 è pari a € 36.012,22, corrispondente all'ammontare dei ricavi 2017 non dichiarato rilevato dai verificatori della GdF sul PVC del 30/05/2019 e accertato dall'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato.
Il Collegio condivide pienamente le suddette conclusioni in quanto ampiamente motivate ed esenti da vizi logici-tecnici-giuridici e le fa proprie.
Il ricorso va peretanto rigettato. Le spese di lite e quelle di CTU seguono la soccombernza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 2.600,00= oltre accessori di legge. Pone a carico della parte soccombente le spese di C.T.U. che liquida in complessivi €.850,00= oltre accessori dovuti per legge.