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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 9189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9189 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09189/2025REG.PROV.COLL.
N. 03630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2024, proposto dalla società cooperativa Hiria a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Rita Scopa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 7228 del 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta;
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. EU HI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ulteriore ricorso indicato in epigrafe, la società Cooperativa Hiria a responsabilità limitata ha insistito nuovamente per ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 7228 del 2023, pubblicata il 24 luglio 2023 e passata in giudicato, con la quale – in accoglimento dell’appello proposto dall’odierna ricorrente – era stato annullato il provvedimento prot. n. 27315 del 21 agosto 2018 del responsabile del settore urbanistica del Comune di Nola, recante il rigetto della richiesta, presentata dall’anzidetta società cooperativa con nota prot. 15424 del 15 maggio 2018, volta a ottenere la riclassificazione urbanistica del terreno di proprietà della medesima società, sito in Nola (Na) alla via Saccaccio, catastalmente identificato al foglio 21 particella 419 e ricadente in “ Zona VA di tutela aree di interesse archeologico ” del Piano Regolatore Generale.
2. La società ha fatto presente che, anche dopo le sentenze di questa Sezione n. 7443 del 2024 e n. 2482 del 2025, del pari pronunciate per l’ottemperanza della sopra citata sentenza n. 7228 del 2023, il procedimento non è ancora stato concluso.
3. Più precisamente, con la sentenza n. 7443 del 2024, la Sezione ha chiarito che il Comune avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria e assumere una nuova determinazione in ordine alla richiesta di classificazione del terreno della società ricorrente e ha nominato il Prefetto di Napoli come commissario ad acta .
Successivamente, tuttavia, è intervenuto il commissariamento amministrativo del Comune di Nola, con contestuale nomina del commissario straordinario prefettizio.
Con la successiva sentenza n. 2482 del 2025, la Sezione, acclarato che non era stato ancora adottato alcun atto definitivo ma soltanto una proposta – dal momento che la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 9 del 28 gennaio 2025, prot. n. 6100, recava esclusivamente l’approvazione di una mera proposta – ha ordinato al Comune di Nola di concludere il procedimento entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, fermo restando quanto già disposto con la sentenza di questa Sezione n. 7443 del 2024.
4. Con il presente ricorso, la società Cooperativa Hiria a responsabilità limitata ha fatto presente che, nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, ha formulato osservazioni al Comune di Nola, il quale, tuttavia, non ha ancora provveduto alla notifica del provvedimento definitivo a conclusione del procedimento di cui alla rinnovata istruttoria, nonostante il decorso del termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza e che, allo stesso tempo, non risulta che il procedimento sia stato concluso dal commissario straordinario prefettizio né risulta essersi insediato il Prefetto di Napoli in qualità di commissario ad acta .
5. Conseguentemente, con il presente ricorso, la società ha chiesto “ l’adozione, anche previa nomina di commissario ad acta in sostituzione del Prefetto di Napoli, di ogni atto utile a garantire l’ottemperanza dell’Amministrazione alle sentenze n. 7228/2023 del 24.07.2023 e sentenza n. 7443/2024, nonché N. 2482/2025 ”.
6. Tanto premesso, il Collegio preso atto che il procedimento non è ancora stato concluso nonostante l’ordine rivolto al Comune di Nola con la sentenza n. 2482 del 2025, dispone che il Prefetto di Napoli, previo eventuale conferimento della subdelega a soggetto diverso dal commissario straordinario, si insedi nell’ufficio di commissario ad acta e provveda alla conclusione del procedimento entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dando piena, esatta ed integrale esecuzione alla sopra richiamata sentenza n. 7228 del 2023.
7. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che il Prefetto di Napoli si insedi concludendo il procedimento nel termine di novanta giorni come da parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EU HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EU HI | IN AT |
IL SEGRETARIO