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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2024, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 179/2005 avente ad oggetto: “opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del leg. rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione, dagli Avv.ti Carlo
Scofone e Marina Pierro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino, alla Piazza Aldo Moro n. 4
OPPONENTE
E
e Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona dei legali rapp.ti Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli presso cui sono domiciliate ope legis alla via Diaz n. 11 Napoli
OPPOSTE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17/18.01.2005, la Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
e l' proponendo
[...] Controparte_4
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 50466/2004, notificata il 24.12.2004,
emessa ex R.D. 639/2010 dalla su delega della CP_5 Parte_2
Con tale ingiunzione, l aveva intimato all'opponente il pagamento Controparte_1
della somma di € 1.046.815,39 a titolo di adempimento delle prestazioni oggetto dei due contratti di fideiussione di cui alle polizze n.ri 1456 e 1453.
Con tali contratti, l'opponente aveva garantito l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dei contributi concessi ex L. 219/80 alle società e Parte_3
Industria Filtri Sub S.p.A., entrambe dichiarate decadute dai predetti benefici dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (avente la qualità di amministrazione garantita)
con decreti n. 117/27/MISM del 28.2.1991 e n. 370 del 25.7.1997.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'inesistenza del diritto credito in Parte_1
forza di plurime argomentazioni riguardanti l'estinzione e/o l'inefficacia delle obbligazioni assunte a seguito della stipulazione dei contratti sopra indicati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le opposte sollevando una serie di eccezioni preliminari: eccezione di litispendenza tra la presente causa e quella già decisa dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 27934/03, impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma;
eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino per essere competente, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali del contratto n. 1453, il Tribunale di Roma ovvero, in applicazione del foro erariale, il Tribunale di Napoli. Deducevano, poi, l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Con sentenza parziale n. 148/2015, il Tribunale di Avellino rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio.
Veniva disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio (avvinto al presente da un rapporto di continenza) pendente dinnanzi alla Corte
d'Appello di Roma a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione con sent. n.
18765/2013.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5213/2017, con cui la Corte d'Appello
di Roma aveva rigettato l'appello proposto dalla quest'ultima provvedeva alla Parte_1
riassunzione del presente giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2019, il giudizio veniva nuovamente sospeso, attesa la pendenza presso la Corte d'Appello di Napoli del giudizio di opposizione a cartella esattoriale (n. 1102001
0594250378), avvinto al presente da un legame di pregiudizialità dipendenza.
Tale ultimo giudizio è stato definito con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3757/2023,
pubblicata in data 6.09.2023.
Con ricorso del 27.05.2024, notificato in data 3.06.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'opponente ha riassunto il giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del credito delle opposte per intervenuto pagamento, nonché condannarsi le opposte alla restituzione di € 11.912,32, oltre interessi dalla data del pagamento.
Le opposte non hanno partecipato all'udienza del 5.07.2024 fissata per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni. Indi, il giudizio è stato assegnato a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare deve rilevarsi la quasi totale cessazione della materia del contendere rispetto alle questioni controverse, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dall'intervenuto pagamento delle somme ingiunte. In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 16891/2021).
In particolare, la cessazione della materia del contendere può ritenersi sussistente nell'ipotesi di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda, che determini l'eliminazione della questione in lite, e sia tale da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. civ., sez. II, n. 30251/2023).
Ebbene, nel caso in esame, risulta documentalmente provato che l'opponente, a seguito della cassazione della sentenza n. 1895/2009 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, ha provveduto all'integrale pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione impugnata con l'odierna opposizione.
Tale pagamento è stato documentato tramite il deposito delle distinte dei bonifici prodotte dall'opponente. In particolare, emerge che, l'opponente effettuava, in favore di Equitalia Servizi
di Riscossione, il pagamento di € 12.819,53 (bonifico del 5.02.2017 relativo alla polizza n. 1456)
e, in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione, il pagamento di € 1.129.825,95 (bonifico del
15.07.2017 relativo alla polizza n. 1453).
Pertanto, in considerazione dell'integrale pagamento, deve adottarsi una decisione nel merito limitatamente all'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione e riproposta nell'atto di riassunzione, unitamente alla domanda nuova di restituzione di somme pagate indebitamente.
Orbene, tale ultima domanda è inammissibile, perché, come detto, è stata proposta tardivamente per la prima volta nel ricorso in riassunzione. Quanto, al motivo di opposizione relativo alla prescrizione della sola somma € 11.912,33
(relativa alla polizza n. 1456) , essa è fondata.
Tanto va dichiarato in forza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.
3757/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 6.09.2023. Tale sentenza ha dichiarato la prescrizione di tale importo, ed ha efficacia di giudicato nel presente giudizio in base agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c..
Ai fini della decisione relativa alle spese di lite, poi, va tenuto conto, per la parte in cui la materia è cessata, del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, l'opponente va ritenuto soccombente in forza sempre dell'efficacia del giudicato derivante dalla sentenza n. 3757/2023 della Corte d'Appello di Napoli. Infatti, tale sentenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso la cartella esattoriale, notificata in Parte_1
forza dell'iscrizione al ruolo del medesimo credito posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione. L'opposizione a cartella esattoriale si fondava sui medesimi motivi (oltre che su ulteriori motivi specificamente relativi alla cartella esattoriale) attinenti alla contestazione dell'an e del quantum del credito, riproposti con l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
In definitiva, ai fini della decisione sulle spese di lite, va tenuto conto che l'opponente è
risultata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, quasi interamente soccombente, avendo trovato accoglimento l'opposizione per una cifra modica rispetto all'entità complessiva del credito delle opposte.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate in misura di ¼ e nella restante misura di ¾
vanno poste a carico dell'opponente. Le spese sono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori minimi, in considerazione della bassa complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara prescritto il diritto di credito dell'opposta limitatamente all'importo di € 11.912,33
ed illegittima l'ordinanza ingiunzione limitatamente a tale importo;
2) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna delle opposte alla restituzione dell'importo di
€ 11.912,33 oltre interessi;
4) compensa nella misura di ¼ le spese di lite;
5) condanna l'opponente al pagamento, in favore delle opposte, dei ¾ delle spese e competenze di lite, che liquida (tali ¾), in complessivi € 14.232,75 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 22.11.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 179/2005 avente ad oggetto: “opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del leg. rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione, dagli Avv.ti Carlo
Scofone e Marina Pierro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino, alla Piazza Aldo Moro n. 4
OPPONENTE
E
e Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona dei legali rapp.ti Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli presso cui sono domiciliate ope legis alla via Diaz n. 11 Napoli
OPPOSTE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17/18.01.2005, la Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
e l' proponendo
[...] Controparte_4
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 50466/2004, notificata il 24.12.2004,
emessa ex R.D. 639/2010 dalla su delega della CP_5 Parte_2
Con tale ingiunzione, l aveva intimato all'opponente il pagamento Controparte_1
della somma di € 1.046.815,39 a titolo di adempimento delle prestazioni oggetto dei due contratti di fideiussione di cui alle polizze n.ri 1456 e 1453.
Con tali contratti, l'opponente aveva garantito l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dei contributi concessi ex L. 219/80 alle società e Parte_3
Industria Filtri Sub S.p.A., entrambe dichiarate decadute dai predetti benefici dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (avente la qualità di amministrazione garantita)
con decreti n. 117/27/MISM del 28.2.1991 e n. 370 del 25.7.1997.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'inesistenza del diritto credito in Parte_1
forza di plurime argomentazioni riguardanti l'estinzione e/o l'inefficacia delle obbligazioni assunte a seguito della stipulazione dei contratti sopra indicati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le opposte sollevando una serie di eccezioni preliminari: eccezione di litispendenza tra la presente causa e quella già decisa dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 27934/03, impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma;
eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino per essere competente, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali del contratto n. 1453, il Tribunale di Roma ovvero, in applicazione del foro erariale, il Tribunale di Napoli. Deducevano, poi, l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Con sentenza parziale n. 148/2015, il Tribunale di Avellino rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio.
Veniva disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio (avvinto al presente da un rapporto di continenza) pendente dinnanzi alla Corte
d'Appello di Roma a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione con sent. n.
18765/2013.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5213/2017, con cui la Corte d'Appello
di Roma aveva rigettato l'appello proposto dalla quest'ultima provvedeva alla Parte_1
riassunzione del presente giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2019, il giudizio veniva nuovamente sospeso, attesa la pendenza presso la Corte d'Appello di Napoli del giudizio di opposizione a cartella esattoriale (n. 1102001
0594250378), avvinto al presente da un legame di pregiudizialità dipendenza.
Tale ultimo giudizio è stato definito con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3757/2023,
pubblicata in data 6.09.2023.
Con ricorso del 27.05.2024, notificato in data 3.06.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'opponente ha riassunto il giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del credito delle opposte per intervenuto pagamento, nonché condannarsi le opposte alla restituzione di € 11.912,32, oltre interessi dalla data del pagamento.
Le opposte non hanno partecipato all'udienza del 5.07.2024 fissata per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni. Indi, il giudizio è stato assegnato a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare deve rilevarsi la quasi totale cessazione della materia del contendere rispetto alle questioni controverse, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dall'intervenuto pagamento delle somme ingiunte. In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 16891/2021).
In particolare, la cessazione della materia del contendere può ritenersi sussistente nell'ipotesi di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda, che determini l'eliminazione della questione in lite, e sia tale da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. civ., sez. II, n. 30251/2023).
Ebbene, nel caso in esame, risulta documentalmente provato che l'opponente, a seguito della cassazione della sentenza n. 1895/2009 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, ha provveduto all'integrale pagamento delle somme oggetto dell'ingiunzione impugnata con l'odierna opposizione.
Tale pagamento è stato documentato tramite il deposito delle distinte dei bonifici prodotte dall'opponente. In particolare, emerge che, l'opponente effettuava, in favore di Equitalia Servizi
di Riscossione, il pagamento di € 12.819,53 (bonifico del 5.02.2017 relativo alla polizza n. 1456)
e, in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione, il pagamento di € 1.129.825,95 (bonifico del
15.07.2017 relativo alla polizza n. 1453).
Pertanto, in considerazione dell'integrale pagamento, deve adottarsi una decisione nel merito limitatamente all'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione e riproposta nell'atto di riassunzione, unitamente alla domanda nuova di restituzione di somme pagate indebitamente.
Orbene, tale ultima domanda è inammissibile, perché, come detto, è stata proposta tardivamente per la prima volta nel ricorso in riassunzione. Quanto, al motivo di opposizione relativo alla prescrizione della sola somma € 11.912,33
(relativa alla polizza n. 1456) , essa è fondata.
Tanto va dichiarato in forza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.
3757/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 6.09.2023. Tale sentenza ha dichiarato la prescrizione di tale importo, ed ha efficacia di giudicato nel presente giudizio in base agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c..
Ai fini della decisione relativa alle spese di lite, poi, va tenuto conto, per la parte in cui la materia è cessata, del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, l'opponente va ritenuto soccombente in forza sempre dell'efficacia del giudicato derivante dalla sentenza n. 3757/2023 della Corte d'Appello di Napoli. Infatti, tale sentenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso la cartella esattoriale, notificata in Parte_1
forza dell'iscrizione al ruolo del medesimo credito posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione. L'opposizione a cartella esattoriale si fondava sui medesimi motivi (oltre che su ulteriori motivi specificamente relativi alla cartella esattoriale) attinenti alla contestazione dell'an e del quantum del credito, riproposti con l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.
In definitiva, ai fini della decisione sulle spese di lite, va tenuto conto che l'opponente è
risultata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, quasi interamente soccombente, avendo trovato accoglimento l'opposizione per una cifra modica rispetto all'entità complessiva del credito delle opposte.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate in misura di ¼ e nella restante misura di ¾
vanno poste a carico dell'opponente. Le spese sono liquidate, secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori minimi, in considerazione della bassa complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara prescritto il diritto di credito dell'opposta limitatamente all'importo di € 11.912,33
ed illegittima l'ordinanza ingiunzione limitatamente a tale importo;
2) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna delle opposte alla restituzione dell'importo di
€ 11.912,33 oltre interessi;
4) compensa nella misura di ¼ le spese di lite;
5) condanna l'opponente al pagamento, in favore delle opposte, dei ¾ delle spese e competenze di lite, che liquida (tali ¾), in complessivi € 14.232,75 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 22.11.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli