Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 370/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 370/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Roberto Pozzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, Per_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1
eserciteranno la responsabilità genitoriale unitariamente;
2. I genitori vivono già da tempo ognuno per conto loro e si curano della bambina alternandosi in ragione dei reciproci impegni lavorativi. La bambina risulta comunque prevalentemente allocata presso la madre che se ne occupa durante tutti i giorni della settimana portandola e prelevandola dal nido.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà purché in accordo con la madre, ed in ogni caso un pomeriggio a settimana, indicativamente la domenica o altro giorno da concordarsi con la madre entro la settimana precedente, dopo l'asilo e sino all'ora di cena. Andranno sempre rispettati gli orari del nido ed eventuali altri impegni della bambina. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati almeno due ore prima. Eventuali reciproci impedimenti dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il mercoledì precedente.
4. Quanto alle festività la figlia trascorrerà le ferie natalizie e pasquali secondo la disponibilità ed esigenze dei genitori, i quali provvederanno a far sì che la bambina possa passare egual tempo con entrambi. Durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere con il papà almeno due settimane anche non consecutive. Il periodo e la destinazione dei viaggi/vacanza con la figlia, andranno previamente comunicati da ciascun genitore all'altro genitore.
5. A titolo di contributo di mantenimento per la figlia, il signor si Parte_1
impegna a versare mensilmente alla signora l'importo pari ad € 200,00 Pt_2
(duecento) entro il giorno 15 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima, somma da rivalutarsi annualmente secondo il 100% dell'indice ISTAT.
6. Le somme spettanti ai genitori a titolo di assegni familiari saranno divise tra questi al 50% ciascuno.
7. Le detrazioni per la figlia a carico saranno divise al 50% tra i genitori.
8. Si considerano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di
2 trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
9. I ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50% a testa, alle spese straordinarie che dovessero essere sostenute per la figlia così suddivise:
SPESE PER LE QUALI NON E' NECESSARIA LA PREVIA CONCERTAZIONE: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate.
SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ASSENSO:
• Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche in giornata, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
3 • Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
10. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio della figlia e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i loro nominativi sul passaporto di quest'ultima, fermo restando che sino al raggiungimento dell'età di anni 14, eventuali viaggi all'estero dovranno essere approvati per iscritto da entrambi i genitori”.
Le parti hanno dato atto che il sig. è impiegato come operaio mentre la Parte_1
sig.ra è impiegata come cameriera. Pt_2
I ricorrenti hanno rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale ma che i rapporti esistenti tra le parti non hanno mai consentito una convivenza.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza Per_1
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
4 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia Per_1
nata a [...] il [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5