Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2008, n. 27777
CASS
Sentenza 1 luglio 2008

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In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto ai termini di prescrizione del reato contravvenzionale, e quella sopravvenuta quanto ai termini di sospensione della prescrizione).

In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario, e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella dell'art. 159 cod. proc. pen., che impone un limite, non superiore a sessanta giorni, alla sospensione del termine di prescrizione nel caso di differimento del dibattimento dovuto ad impedimento delle parti o dei difensori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2008, n. 27777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27777
    Data del deposito : 1 luglio 2008

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