Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 2
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto ai termini di prescrizione del reato contravvenzionale, e quella sopravvenuta quanto ai termini di sospensione della prescrizione).
In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario, e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella dell'art. 159 cod. proc. pen., che impone un limite, non superiore a sessanta giorni, alla sospensione del termine di prescrizione nel caso di differimento del dibattimento dovuto ad impedimento delle parti o dei difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2008, n. 27777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27777 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/07/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1081
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015347/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LD OS N. IL 25/06/1956;
2) CO ZA N. IL 26/07/1956;
avverso SENTENZA del 21/11/2007 CORTB APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. BAGLIONI Tindari chiedeva l'inammissibilità dei ricorsi;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella di primo grado sostituiva a OL OS e SC NZ la pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente in relazione al delitto di violazione del foglio di via obbligatorio. Osservava che non erano decorsi il termini di prescrizione a causa delle sospensioni richieste per impedimento delle imputate e del difensore.
Avverso la decisione presentavano ricorso ambedue le imputate e deducevano violazione di legge in relazione all'art. 159 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005 che all'art. 6 stabilisce che, in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore e dell'imputato, l'udienza non può mai essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento.
Poiché tale disposizione è certamente più favorevole per le imputate doveva trovare immediata applicazione da parte della corte territoriale, anche se il processo pendeva in appello e, pertanto, fermo restando che il tempo di prescrizione era di anni 3, aumentato ad anni 4 e mesi 6 per l'interruzione, le sospensioni dovevo essere calcolate solo in 60 giorni ognuna.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo va affermato che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai 60 giorni (Sez. 3^ 14 febbraio 2007 n. 15177, rv. 236813). Da ciò ne discende che il ricorrente, richiamando l'art. 2 c.p. cioè l'applicazione della legge più favorevole, non può chiedere, contemporaneamente, l'applicazione dei vecchi termini di prescrizione al reato contravvenzionale, perché più favorevoli alle imputate, e l'applicazione della nuova disciplina solo in relazione ai termini di sospensione della prescrizione, e cioè sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento del difensore.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che ciò sia possibile, affermando che il criterio della maggiore convenienza per l'imputato non è consentito, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni dell'art. 10, comma 2, legge citata (Sez. 1^, 19 dicembre 2007 n. 2126, rv. 238639). Ne discende che la prescrizione ordinaria, anni 4 e mesi 6, scadeva il 14/10/2007, mentre le sospensioni, pari a mesi 11 e giorni 15, determinavano come termine ultimo quello del 29/9/2008. Le ricorrenti debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna alla somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008