Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine per proporre querela è sufficiente la conoscenza effettiva del fatto - reato da parte della persona offesa. (Fattispecie, in tema di truffa, di querela tardiva essendo risultato che la persona offesa, già prima di ricevere formale comunicazione, dall'ente pagatore, della corresponsione all'imputata di una somma di sua pertinenza, aveva avuto comunque conoscenza, per altra via, di tale fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2010, n. 44929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44929 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 12/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 3523
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 27912/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dall?avv. Palazzo Benedetto del foro di Palermo nell?interesse di SE MA AN, nata a *San Fratello (ME) il 24/4/1942*;
avverso la sentenza della Corte d?appello di Messina, sezione penale, in data 1 febbraio 2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 febbraio 2010, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, in data 18/12/2006, dichiarato prescritto il reato di falso di cui al capo A), rideterminava la pena inflitta a SE MA AN per il residuo reato di truffa in mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l?atto d?appello, in punto di procedibilita? d?ufficio per il reato di truffa, ritenendeo sussistente l?aggravante del fatto commesso a danno dello Stato, contestata in fatto. Escludeva, comunque, la tardivita? della querela.
Avverso tale sentenza propone ricorso l?imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 640 e 529 c.p. Al riguardo si duole che la Corte erroneamente abbia statuito in ordine alla procedibilita? d?ufficio del reato di truffa, considerando sussistente l?aggravante del fatto commesso in danno dello Stato, sebbene questa non fosse stata mai contestata, essendo stato indicato nel decreto di citazione a giudizio come persona offesa esclusivamente SE AL, fratello dell?imputata e contitolare, iure hereditatis, del diritto alla liquidazione dell?indennita? di accompagnamento spettante alla madre defunta, che la Prefettura di Messina, tratta in inganno, aveva liquidato interamente a favore dell?imputata;
2) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all?art. 640 c.p. e alla L. n. 241 del 1990, art. 18. In proposito si duole che la Corte abbia ritenuto sussistente il dolo dell?imputata e la idoneita? della dichiarazione presentata a trarre in inganno la Prefettura;
3) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 640 e 50 c.p. Al riguardo la ricorrente oppone l?insussistenza del danno inteso come perdita definitiva del bene da parte del soggetto passivo ed eccepisce di aver agito con il consenso della madre, legittimamente manifestato quando era ancora in vita;
4) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all?art. 74 c.p.p., e segg., dolendosi delle statuizioni civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? fondato. La struttura del delitto di truffa non necessariamente presuppone la coincidenza fra il soggetto raggirato ed il soggetto danneggiato. E? stato rilevato, infatti, che:
"L?integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identita? fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioe? titolare dell?interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10085 del 21/02/2008 Ud. (dep. 05/03/2008 ) Rv. 239508).
Del resto e? scontato che nel reato di truffa il danno deve avere necessariamente un contenuto economico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 970 del 01/10/1980 Ud. (dep. 30/01/1982 ) Rv. 151921; Sez. 5, Sentenza n. 16304 del 20/09/1989 Ud. (dep. 27/11/1989 ) Rv. 182648). Di conseguenza, secondo l?insegnamento di questa Corte: "Cio? che rileva ai fini della configurabilita? del reato di truffa, dell?individuazione dell?interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, e? la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell?ingiusto profitto da parte dell?agente, e cioe? l?aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta;
pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell?azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, e?
priva di ogni effetto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10259 del 13/07/1993 Ud. (dep. 12/11/1993 ) Rv. 195869) Nel caso di specie esattamente nel capo di imputazione e nel decreto di citazione e? stato indicato come parte lesa il coerede SE AL, il quale e? stato privato della possibilita? di incassare la quota a lui spettante dell?indennita? di accompagnamento riconosciuta alla madre poiche? la Prefettura di Messina, tratta in inganno e per effetto della mendace dichiarazione della SE\, ha liquidato l?intero importo nelle mani dell?imputata. Tanto premesso, devono considerarsi errate in diritto le conclusioni a cui e? pervenuta la Corte territoriale che ha ritenuto sussistente l?aggravante di cui all?art. 640 cpv., avendo identificato l?amministrazione pubblica erogante, come destinatane di tanto di un danno "criminale" diretto, quanto di un danno civile (indiretto o eventuale). Cio? perche? nel reato di truffa il danno "criminale" deve necessariamente consistere in un danno di natura patrimoniale, che nella fattispecie non si e? verificato per l?amministrazione pubblica erogante, neanche sotto il profilo del danno eventuale. L?amministrazione, infatti, avendo erogato l?indennita?, conformemente all?autocertificazione prodotta, della quale non era tenuta a verificare la veridicita?, non puo? assumere nessuna responsabilita? nei confronti del terzo danneggiato dall?azione truffaldina altrui.
Pertanto l?aggravante di cui al capoverso dell?art. 640 c.p., non contestata neanche in fatto nel capo di imputazione, deve ritenersi insussistente. Ne consegue che il reato in questione e? procedibile soltanto a querela di parte. Di qui la necessita? di verificare la fondatezza delle censure della ricorrente in ordine alla tempestivita? della querela.
Tali censure risultano fondate. Infatti gia? dal tenore della lettera inviata dall?avvocato del fratello dell?imputata risulta che gia? in data 9/12/2003 costui aveva avuto conoscenza che l?erogazione dell?indennita? era stata effettuata per intero alla coerede. La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la presentazione della querela sulla base dell?assunto che la formale conoscenza dell?avvenuto pagamento in capo al querelante sia avvenuta solo a seguito della risposta della Prefettura al legale (3/3/2004). Tale conclusione non puo? essere condivisa. Ai fini dell?individuazione del termine per proporre querela, quella che conta e? non e? la conoscenza "formale", bensi? la conoscenza effettiva del fatto - reato da parte del soggetto danneggiato. E non v?e? dubbio che nel caso di specie la conoscenza effettiva, per ammissione della stessa parte interessata, sia stata acquisita dal querelante quantomeno alla data del 9/12/2003. Di conseguenza l?azione penale non avrebbe potuto essere iniziata essendo stata la querela presentata dopo il decorso del termine di giorni 90 dalla conoscenza del fatto - reato. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di truffa, perche? l?azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per il reato di truffa, perche? l?azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto della querela.
Cosi? deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010