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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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- 1. Litigio con aggressioni verbali e fisiche recipoche non è maltrattamento (Tr. Trento, 429/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 ottobre 2025
In tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., non integra il reato la condotta di chi, pur ponendo in essere plurimi episodi di violenza fisica e verbale nei confronti del convivente, agisce in un contesto di conflittualità familiare paritaria, privo di sistematicità e di una volontà di dominio o soggezione psicologica dell'altra parte. Ai fini della configurabilità del reato è necessario che le condotte siano reiterate, unidirezionali e idonee a ledere la dignità e la libertà della persona offesa, instaurando un regime di sopraffazione che manifesti l'esistenza di un programma criminoso diretto a vessare il soggetto passivo attraverso una marcata asimmetria di potere. Possono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 103/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Delli Parte_1
Colli ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Francesco Baracca, 175
e da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Parte_2
Faraone ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Baragiano (PZ), alla
Via Appia nr. 289
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_2 Parte_1
LI (PZ) il 16.08.2011 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 17.07.2002) e Per_1 Per_2
(il 05.10.2010) - hanno dedotto la grave incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “a) autorizzazione i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto;
b) il signor sarà assegnatario della casa coniugale dove continuerà a vivere con il figlio minore Pt_1
nulla a provvedere sulla figlia maggiorenne , che assumerà in ogni caso Per_2 Per_1 autonomamente e volta per volta le proprie determinazioni sul punto;
la stessa è attualmente incinta ed è in procinto di trasferire la propria residenza in Bella, località San Antonio Casalini, ove convivere con il genitore del nascituro, suo compagno di vita: è probabile che alla data di comparizione dei coniugi ciò sarà già avvenuto;
c) affido condiviso del figlio minore, con collocazione nella casa familiare e identificazione del genitore collocatario nel padre; d) diritto di visita del genitore non collocatario il più ampio possibile compatibilmente con le esigenze del minore, da concordare di volta in volta previo appuntamento telefonico;
a titolo indicativo s'indicano le seguenti condizioni minime del diritto di visita, nel condiviso auspicio le stesse siano superate nella realtà fattuale, in ogni caso nel rispetto delle superiori esigenze del minore: la madre potrà avere con se il figlio due pomeriggi la settimana, nei giorni di mercoledi e venerdì; a weekend alterni, dalla ore 12 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
festività di Natale e Capodanno alternate, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, in periodo da concordare tra i coniugi;
le parti trascorreranno insieme con il figlio il giorno del suo compleanno;
nulla a provvedere su collocamento e diritto di visita quanto alla figlia maggiorenne;
e) rinuncia reciproca delle parti ad ogni forma di mantenimento; contributo a carico del sig. al mantenimento del figlio minorenne Pt_1
2 mediante versamento di un assegno mensile (rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT) di euro 150,00, in dipendenza dei giorni di sua permanenza presso la madre;
detto importo sarà versato il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di dicembre 2024 a mezzo bonifico su conto corrente bancario intestato a le parti danno atto che l'importo è Parte_2 determinato in considerazione delle sopra indicate modalità di collocamento e diritto di visita, delle necessità dei figli e delle rispettive capacità reddituali, che inducono a non prendere obbligo di mantenimento a carico della madre ulteriore a quello diretto dei periodi di vita del minore presso la stessa; g) L'assegno unico, oggi accreditato su un conte corrente bancario cointestato ai coniugi,
é di fatto destinato a costituire una piccola rendita per i figli;
più esattamente l'importo è di circa
€ 233,00 mensili, cento dei quali addebitati in automatico a favore di ciascun figlio per il versamento ricorrente di un prodotto finanziario - assicurativo in loro favore;
raggiunti e superati i 21 anni da parte da , l'assegno unico in suo favore è venuto meno;
nondimeno è intenzione delle parti Per_1 che tale piccolo investimento in favore dei figli prosegua;
in questa ottica il continuerà a Pt_1 percepire l'assegno unico, destinandolo come e quanto sopra specificato, anche oltre il suo eventuale futuro importo, ove minore;
ove in avvenire si optasse per il suo incasso da parte della madre, la stessa lo destinerà in identico modo ed importo; h) nulla a decidere sull'assegnazione della casa coniugale, sia perché di proprietà della madre di lui e detenuta a titolo precario, sia perché la signora la ha da tempo lasciata;
i) saranno a carico di entrambi i coniugi, nella Parte_2 misura del 70% dal sig. e del 30% della sig.ra sino al momento di nuova occupazione Pt_1 Parte_2 stabile lavorativa di quest'ultima allorquando saranno corrisposte in egual percentuale, le spese straordinarie debitamente documentate e/o documentabili, qualora esistenti e necessarie (es. mediche, dentistiche, per attività di studio, palestra o formative in genere etc), decise di comune accordo, salvo ipotesi di assoluta necessità ed urgenza. Per quanto qui non dettagliato le parti convengono che le spese straordinarie e il regime della loro preventiva concordabilità o meno, seguiranno le linee guida indicate dal CNF in data 29.11.2017; le parti non hanno beni mobili, registrati o meno, di comune titolarità, salvo l'indicato conto corrente che resterà di comune intestazione, destinato come sopra e con divieto per le parti di prelevarne somme per altro scopo;
k) i coniugi dichiarano, altresì, di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; l) la signora preleverà dalla casa Parte_2 coniugale ogni proprio bene personale o comunque di concordata sua assegnazione ed in particolare oggetti di oreficeria personale (fede nuziale, bracciali, anelli ecc); m) per effetto dei patti che precedono
3 i coniugi - danno atto che è cessato ogni reciproco rapporto di dare e avere, Parte_2 Pt_1 rinunziando ad ogni reciproca pretesa, oltre quelli rivenienti e conseguenti dall'esatto adempimento del presente accordo. n) i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio in favore del figlio minore;
viaggi all'estero con uno dei genitori saranno preventivamente comunicati e concordati”.
All'udienza del 08/05/2025, in presenza dei coniugi e dei rispettivi difensori, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché
l'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di LI (PZ) e del Comune di UO (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Pt_2 Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Pt_2 Parte_2
hanno contratto matrimonio in LI (PZ), il 16.08.2011 – Anno 2011, Parte II, Serie A,
4 nr. 28; trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UO (PZ) dell'anno
2011, Atto nr. 7, Parte II, Serie B.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso il padre, nei limiti di cui alla parte motiva della presente sentenza.
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di LI (PZ) e del Comune di UO (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 08.05.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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